Art. 2747 – Codice civile – Efficacia del privilegio

Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto [1153], salvo quanto è disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.

Se la legge non dispone diversamente [2756 comma 2, 2757 comma 3, 2760 comma 2, 2761, 2764, 2765], il privilegio speciale sui mobili [2755], sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato [2769], può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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