Art. 2777 – Codice civile – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti

I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751 bis nell'ordine seguente:
a) i crediti di cui all'articolo 2751 bis, numero 1;
b) i crediti di cui all'articolo 2751 bis, numeri 2 e 3;
c) i crediti di cui all'articolo 2751 bis, numeri 4 e 5.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751 bis [2782; 234 disp. att., 236 disp. att.; 111 l. fall.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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