Art. 2794 – Codice civile – Restituzione della cosa
Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi [2788, 2799] e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno [1849, 1962, comma 1].
Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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- Se un debito è garantito da un bene mobile, stai entrando nel campo del pegno.
- Il bene dato in garanzia non diventa del creditore: resta del debitore, ma vincolato fino al pagamento.
- Se il debito non viene pagato, il creditore può soddisfarsi con preferenza su quel bene rispetto agli altri.
- Non è però possibile appropriarsi automaticamente del bene: il divieto di patto commissorio impedisce che il creditore diventi proprietario senza una procedura legale.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
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Cass. civ. n. 307/1976
L'obbligo della restituzione del pegno (regolare od irregolare) sorge per il soggetto ricevente, con l'estinzione dell'obbligazione garantita dal pegno stesso, e tale estinzione, pertanto, deve essere provata da chi agisce per la restituzione.