Art. 2834 – Codice civile – Iscrizione dell’ipoteca legale dell’alienante e del condividente

Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente [216 c.p.c.], da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente [229 disp. att.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se un immobile è gravato da ipoteca, il rischio non scompare con il passaggio di proprietà.
  • L'ipoteca segue l'immobile, non la persona: anche se compri, il bene resta vincolato e può essere espropriato se il debito non viene pagato.
  • Molti pensano che il pagamento del debito basti a chiudere tutto, ma la cancellazione dell'ipoteca è un passaggio distinto che va verificato.
  • Se ci sono più ipoteche, conta l'ordine: chi è iscritto prima ha priorità sul ricavato, e questo incide direttamente sulle garanzie dei creditori.

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale