Art. 216 – Codice di procedura civile – Istanza di verificazione

La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta [214 c.p.c.] deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.

L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse ; ma se il convenuto riconosce la scrittura le spese sono poste a carico dell'attore.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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