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Art. 2861 — Termine ed esecuzione del rilascio

Art. 2861 — Termine ed esecuzione del rilascio

Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l’espropriazione [ 16, 21, 26 c.p.c. ]. La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento [ 555, 604 c.p.c. ].

Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione dell’atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente.

Sull’istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue il processo di espropriazione [ 555, 602 c.p.c. ].

Il terzo rimane responsabile della custodia dell’immobile fino alla consegna all’amministratore [ 559, 560 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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