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Articolo 21 Codice di procedura civile — Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie

Articolo 21 Codice di procedura civile — Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie

Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l’immobile o l’azienda . Qualora l’immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell’immobile.

Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17477/2015

La competenza territoriale delle sezioni specializzate agrarie a conoscere delle controversie a loro funzionalmente devolute è inderogabile in ragione delle particolari situazioni dei luoghi, che mutano da una zona all’altra per la diversità della natura e delle fertilità dei terreni, delle pratiche colturali e delle consuetudini, sicché tali controversie non possono essere esaminate da una sezione specializzata diversa da quella nella cui circoscrizione si trova il fondo oggetto del rapporto.

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Cass. civ. n. 21908/2014

In tema di locazioni, la competenza territoriale del giudice del “locus rei sitae”, come si ricava dagli artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ., ha natura inderogabile, con la conseguente invalidità di una eventuale clausola difforme, rilevabile “ex officio” anche in sede di regolamento di competenza.

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Cass. civ. n. 15693/2012

L’azione vertente sull’esercizio del diritto di prelazione agraria da parte dell’affittuario, in ordine ad un contratto preliminare di compravendita del fondo dal medesimo condotto, ha natura personale, attesa la sua riconduzione a fattispecie tipica di natura contrattuale, onde ad essa trovano applicazione gli artt. 18 e 20 c.p.c.

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Cass. civ. n. 4213/2007

La competenza territoriale relativa alle procedure espropriative immobiliari aventi ad oggetto diversi beni immobili, ubicati in più circoscrizioni giudiziarie, si determina, sulla base dell’art. 21 c.p.c. e tenuto conto del venir meno del criterio principale fissato ai fini di individuare un unico giudice come territorialmente competente (criterio dell’immobile soggetto al maggior tributo verso lo Stato), alla stregua del residuo criterio per cui la competenza territoriale è attribuita ad ogni giudice nella cui circoscrizione si trovi una parte degli immobili.

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Cass. civ. n. 13353/2006

Per aversi causa relativa a diritti reali su beni immobili — nei cui confronti l’art. 21 c.p.c. prevede la competenza del giudice del luogo ove si trova il bene (forum rei sitae) — è necessario che la controversia abbia ad oggetto l’accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale su un bene immobile, dei modi di costituzione dello stesso ovvero delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente ne derivano; pertanto, rimangono estranee alla speciale competenza territoriale stabilita dalla norma citata, le azioni — aventi natura personale e non reale — volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro dovute dal comproprietario per il godimento esclusivo del bene ovvero per oneri condominiali.

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Cass. civ. n. 465/1991

Ai fini della competenza territoriale in ordine alla domanda di riscatto di un fondo agrario ex art. 8 della L. n. 590 del 1965, trattandosi non di un’azione reale ma di un’azione personale ad rem, non può trovare applicazione l’art. 21 c.p.c., ma sono applicabili gli artt. 18 e 20, con la conseguenza che, sussistendo più fori competenti ai sensi dei citati articoli (rispettivamente Foro Generale, Foro del Contratto e Forum executionis), il convenuto è tenuto a contestare nella prima risposta, a norma dell’art. 38 c.p.c., la non ricorrenza di tutti gli anzidetti criteri, onde evitare che la competenza per territorio resti radicata presso il giudice adito sotto il profilo non contestato.

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Cass. civ. n. 3672/1989

A seguito della riforma tributaria, che ha abolito le imposte sul reddito dominicale dei terreni e dei fabbricati, l’ultima parte del primo comma dell’art. 21 c.p.c. va letto nel senso che «qualora l’immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell’immobile» dovendosi ritenere abrogato il riferimento alla competenza del giudice nella cui circoscrizione è compresa la parte di immobile soggetta a maggiore tributo verso lo Stato.

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Cass. civ. n. 2315/1985

Ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alle azioni possessorie ai sensi dell’art. 21 c.p.c., occorre tenere conto del luogo in cui si è verificata l’azione, cioè l’attività idonea a produrre gli effetti dannosi e non il luogo dell’evento. Ne consegue che, in ipotesi di azione possessoria esperita da impresa commerciale per la diffusione di programmi televisivi, per le interferenze causate dalle emissioni dell’impianto trasmittente di impresa similare, devesi avere riguardo, ai suddetti fini, al luogo di ubicazione di tale impianto e non a quello in cui trovasi l’impianto che emette le trasmissioni televisive disturbate, né a quello in cui siano situati eventuali impianti ripetitori del segnale interferente. Soltanto nel caso in cui non sia possibile individuare il luogo nel quale è posto l’impianto trasmittente e sia stata denunziata l’interferenza prodotta dal ripetitore, può soccorrere, per la determinazione della competenza territoriale, il criterio del collegamento costituito dal luogo in cui trovasi il ripetitore stesso.

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Cass. civ. n. 4627/1984

In tema di tutela possessoria, allorché si è in presenza di un’azione posta in essere in un dato luogo ma sviluppante i suoi effetti in un vasto territorio, l’unico criterio idoneo ad individuare il luogo dove è avvenuto il fatto denunciato, ai fini della determinazione della competenza per territorio, non è quello o quelli nei quali si sono propagati gli effetti dannosi, ma esclusivamente quello nel quale è stata posta in essere la condotta umana che ha determinato gli effetti dannosi denunciati, e pertanto, se lo spoglio o la turbativa sono realizzati mediante emissione di onde che vanno a sovrapporsi o ad interferire nel canale di irradiazione di onde elettromagnetiche da altri posseduto, il fatto lesivo del possesso altrui, cioè l’azione umana contro cui reagisce il soggetto che assume la lesione del suo possesso, si localizza nel luogo dove è sito l’impianto che emette le onde disturbatrici o spogliatrici, rimanendo irrilevanti, agli effetti della competenza, gli altri luoghi nei quali tale onde, dopo la loro emissione, si propagano.

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Cass. civ. n. 1143/1978

L’azione di mero accertamento della concreta porzione di un immobile gravata dall’usufrutto uxorio, prescindendo dallo scioglimento della comunione ereditaria, non può essere considerata, ai fini dell’individuazione del giudice competente, come causa ereditaria ai sensi dell’art. 22 c.p.c., in quanto, pur traendo spunto dalla situazione successoria, la controversia non vi trova il suo fondamento, non avendo riguardo all’eredità come universum ius. Conseguentemente, il giudice competente deve essere individuato alla stregua dei criteri dettati dall’art. 21 c.p.c. per le cause relative a diritti reali

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Cass. civ. n. 3601/1977

L’azione diretta ad ottenere la cancellazione dell’ipoteca nel presupposto dell’estinzione dell’obbligazione, a garanzia della quale l’ipoteca stessa è stata iscritta ha natura reale; la relativa competenza per territorio spetta, pertanto, al giudice nella cui circoscrizione si trova l’immobile gravato dall’ipoteca predetta.

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