Art. 2915 – Codice civile – Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili [812] o beni mobili iscritti in pubblici registri [815, 2683, 2687], e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento [2704].

Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione [2652, 2653], se sono trascritti successivamente al pignoramento.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 28242/2020

La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'art. 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo "pleno iure".

Cass. civ. n. 9250/2020

Nel procedimento espropriativo presso terzi contro un ente sottoposto a regime di tesoreria unica mista ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 720 del 1984, il vincolo di indisponibilità ex art. 2915, comma 1, c.c. sulle risorse pubbliche trasferite sul conto corrente in contabilità speciale si produce in favore del creditore procedente a condizione che la notifica dell'atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. sia anteriore al perfezionamento della procedura telematica (disciplinata dal d.m. 4 agosto 2009) di regolamentazione dei rapporti di debito-credito tra il tesoriere (a sua volta creditore dell'ente) e la sezione provinciale di tesoreria dello Stato.

Cass. civ. n. 25865/2013

I creditori particolari di uno dei coniugi che siano pignoranti o intervenuti nel processo esecutivo avente ad oggetto un bene formalmente intestato soltanto al coniuge esecutato, ed escluso dalla comunione legale, godono della tutela di cui all'art. 2915, secondo comma, cod. civ., anche rispetto alla domanda di accertamento della comunione legale avanzata dal coniuge non acquirente. Pertanto l'eventuale sentenza di accoglimento di tale domanda non può pregiudicare i loro diritti, quando il pignoramento del bene che ne forma oggetto sia stato trascritto prima della trascrizione della domanda di accertamento della comunione legale.

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