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Art. 2960 — Delazione di giuramento

Art. 2960 — Delazione di giuramento

Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all’altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l’estinzione del debito [ 2736; 233 c.p.c. ].

Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell’estinzione del debito.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 19240/2004

Al fine di paralizzare l’eccezione presuntiva di pagamento, unici mezzi idonei sono l’ammissione, da parte del debitore che la opponga, di non avere estinto l’obbligazione, oppure il deferimento al debitore, da parte del creditore del cui diritto sia stata opposta la prescrizione, del giuramento decisorio, la cui formula deve comprendere la tesi del debitore relativa all’estinzione del debito, sicché l’esito di un simile mezzo di prova sarà l’accertamento della verificazione dell’estinzione del debito stesso.

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Cass. civ. n. 2311/1975

La facoltà del creditore di definire giuramento, a norma dell’art. 2960 c.c., al debitore che abbia eccepito la prescrizione presuntiva, al fine di far accertare se si sia verificata o meno l’estinzione del debito, è subordinata al concorso delle condizioni previste dall’art. 2959 c.c. per l’opponibilità dell’eccezione medesima; pertanto, qualora risulti che il debitore opponente la prescrizione presuntiva abbia ammesso in giudizio la mancata estinzione dell’obbligazione, legittimamente il giudice revoca il provvedimento di ammissione del giuramento, anche se questo sia stato già prestato.

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