Art. 2960 – Codice civile – Delazione di giuramento

Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito [2736; 233 c.p.c.].

Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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