Art. 917 – Codice civile – Spese per la riparazione, costruzione o rimozione
Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.
Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 27501/2013
Agli effetti dell'art. 917 c.c., che non distingue tra argini naturali o costruiti dall'uomo, una volta realizzato l'argine, tutti i proprietari cui esso torna utile sono tenuti a contribuire alle spese per la sua conservazione, salvo che la necessità della riparazione o la distruzione sia addebitabile ad uno dei medesimi proprietari, il quale in tal caso è tenuto a sopportare integralmente il costo del ripristino.
Cass. civ. n. 14664/2008
In base al disposto dell'art. 917, secondo comma, c.c., qualora la distruzione degli argini o l'impedimento al flusso delle acque sia dovuto all'opera di uno dei proprietari, le spese di riattamento dovranno essere sopportate soltanto da lui ed egli sarà tenuto anche al risarcimento dei danni secondo gli ordinari principi della responsabilità per fatto illecito, che non possono prescindere dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa, che deve sempre caratterizzare la condotta, commissiva o omissiva, del soggetto chiamato a risponderne.
Cass. civ. n. 11371/2002
La norma di cui all'art. 917 c.c. che sancisce il principio di ripartizione oggettiva delle spese per la manutenzione e la rimozione degli ingombri tra i proprietari dei fondi interessati dallo scolo delle acque non è applicabile nel caso di richiesta di risarcimento dei danni provocati dalla mancata manutenzione, vigendo in tale ipotesi a favore del soggetto danneggiato il principio della solidarietà sancito dall'art. 2055 c.c.