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Art. 985 — Miglioramenti

Art. 985 — Miglioramenti

L’usufruttuario ha diritto a un’indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa [ 157 disp. att. ].

L’indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.

L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento dell’indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia [ 1151, 1179 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8765/2010

In caso di donazione della nuda proprietà di un immobile con riserva di usufrutto, attesa la natura di diritto reale di quest’ultimo, il nudo proprietario non è tenuto al pagamento di alcuna indennità in favore dell’usufruttuario, salva la sussistenza di titoli diversi o ulteriori, quali la locazione o il possesso di mala fede.

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