Art. 1003 – Codice civile – Mancanza o insufficienza della garanzia

Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui è tenuto, si osservano le disposizioni seguenti:
gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà dell'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto. L'amministrazione è affidata, con il consenso dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall'autorità giudiziaria [159];
il danaro è collocato a interesse [1000 comma 2];
i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell'usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, è fatta dall'autorità giudiziaria;
le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a interesse [1000 comma 2].

In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.

Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso [996], il proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L'usufruttuario può nondimeno domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per il proprio uso.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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Cass. civ. n. 3727/1968

Il procedimento previsto nell'art. 59 disp. att. cod.civ., pur essendo regolato da una norma contenuta tra le disposizioni per l'attuazione del libro terzo del codice civile, non riguarda tutti i casi di nomina di amministratore previsti nel predetto libro, ma si riferisce unicamente alla particolare ipotesi disciplinata dall'art. 1003 cod. civ. pertanto, il provvedimento di nomina dell'amministratore di un condominio non deve essere notificato, appunto perché non è reclamabile al presidente della corte di appello, ai sensi dell'ultimo comma del citato art.59.

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