Art. 1067 – Codice civile – Divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitù

Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente [1065, 1069].

Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo [1068].

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  • Se il tuo immobile ha limitazioni o non ha accesso diretto, potresti essere in presenza di una servitù, anche senza averla mai formalizzata.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 997/2025

L'aggravamento di una servitù conseguente alla modifica dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi in re ipsa, ma va valutato caso per caso, in relazione alle circostanze in concreto esistenti e agli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo il giudice di merito accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno un'intensificazione del peso gravante sul fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata affermando che la sosta temporanea di veicoli costituisce modalità normale di esercizio del diritto di accesso e passaggio carrabile su un'area chiusa, per raggiungere il fondo dominante, senza potersi configurare come aggravamento della servitù).

Cass. civ. n. 17956/2024

In tema di compatibilità del diritto di uso su area destinata a parcheggio con la servitù di passaggio a favore del fondo di un terzo, è colui verso il quale è proposta la domanda di adempimento a dover provare tale compatibilità senza che, per converso, gravi a carico della parte che contesta l'inadempimento, l'onere di dimostrare l'incompatibilità tra parcheggio e servitù di passaggio.

Cass. civ. n. 25096/2023

In tema di servitù, l'aggravamento derivante da diverse modalità di esercizio non è mai "in re ipsa", ma va valutato caso per caso in relazione alle concrete circostanze, con indagine di fatto riservata al giudice di merito e di per sè non sindacabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 14472/2011

L'aggravamento di una servitù conseguente alla modificazione dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi "in re ipsa", ma deve essere valutato caso per caso, in relazione al complesso delle circostanze in concreto esistenti, tenendo conto degli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo in tale ipotesi l'indagine del giudice di merito essere diretta ad accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno una intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente. (Nella specie la S.C. nel confermare la sentenza di secondo grado, ha ritenuto insufficiente ad integrare un aggravamento della servitù la mera circostanza del convogliamento, in una tubazione preesistente, anche degli scarichi provenienti dalla costruzione di un secondo bagno).

Cass. civ. n. 5741/2011

Il divieto di aggravamento di servitù previsto all'art. 1067 c.c. ricorre nell'ipotesi in cui alla destinazione agricola del fondo dominante si aggiunga la destinazione ad uso artigianale, poiché in tal caso la funzione originaria della servitù viene ad essere alterata dall'imposizione al fondo servente di un sacrificio ulteriore rispetto a quello originariamente contemplato.

Cass. civ. n. 209/2006

In tema di servitù, l'aggravamento dell'esercizio in dipendenza della trasformazione operata sul fondo dominante va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con il fondo servente e se il sacrificio imposto sia maggiore rispetto a quello originariamente previsto, dovendosi valutare l'opera non in sé stessa, come risultato di un'attività consentita o non consentita nella normale esplicazione o meno dei poteri dominicali, bensì per le implicazioni che ne derivano a carico del fondo assoggettato. Con riferimento alla servitù di veduta, deve, pertanto, tenersi conto non solo dell'attuale destinazione o situazione ma anche delle normali possibilità di ulteriore sviluppo e sfruttamento, come la trasformazione del tetto in terrazzo, la sopraelevazione ed ogni altra opera che renda possibile la veduta medesima, poiché il divieto di innovazioni si riferisce a pregiudizi non solo attuali ma anche potenziali, dovendo il giudice di merito accertare se le diverse modalità di esercizio della servitù si risolvano in un'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente, sempreché al proprietario di questo ne derivi un danno in termini economicamente apprezzabili, da valutare con riferimento alla destinazione attuale del fondo servente ed anche con riguardo ad altre possibili utilizzazioni dello stesso. (Nella specie è stato escluso l'aggravamento della servitù di veduta esercitata attraverso finestre sul rilievo che nessun pregiudizio era derivato al proprietario del fondo servente dalle trasformazioni apportate dal proprietario del fondo dominante, atteso che il davanzale era stato riportato alle caratteristiche originali, il parapetto in mattoni era stato sostituito con una ringhiera e fioraie ed inoltre erano state aggiunte le persiane).

Cass. civ. n. 22831/2005

In tema di servitù di passaggio, ricorre l'aggravamento della servitù di cui all'art. 1067 c.c. qualora alla destinazione esclusivamente agricola del fondo dominante si aggiunga quella per civile abitazione, poiché in tal caso la funzione originaria della servitù viene ad essere alterata dall'imposizione sul fondo servente di un sacrificio ulteriore rispetto a quello originario.

Cass. civ. n. 10460/2003

Qualora si sia proceduto alla ristrutturazione del preesistente sottotetto trasformandolo in casa di civile abitazione con apertura di finestre in corrispondenza dei vani di abitazione di nuova realizzazione, non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell'art. 1067 c.c., la trasformazione dell'affaccio occasionale del preesistente parapetto in quello quotidiano dalle indicate finestre, in quanto non determina l'incremento della inspectio e della prospectio già esercitato sul fondo vicino, essendo la veduta meno ampia e panoramica di quella originaria.

Cass. civ. n. 4532/2003

L'aggravamento di una servitù conseguente alla modificazione dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere valutata caso per caso, in relazione al coacervo delle circostanze in concreto esistenti, tenendo conto degli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo, a tal fine, l'indagine del giudice di merito essere rivolta non tanto all'accertamento della maggiore utilitas che il fondo dominante possa conseguire dalle innovazioni introdotte dal suo proprietario, quanto ad acclarare se il maggior godimento di cui beneficia il proprietario medesimo comporti o meno un'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente (nella specie, i giudici del merito, con sentenza confermata dalla Suprema Corte, hanno escluso che le innovazioni apportate nel fondo dominante mercé l'avvio di un esercizio commerciale di ristorazione comportassero un aggravamento, anche solo potenziale, di una servitù altius non tollendi ed inaedificandi, costituita per garantire una veduta panoramica al fondo medesimo).

Cass. civ. n. 11938/2002

Non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell'art. 1067 c.c., la sopraelevazione sul lastrico solare con apertura di finestre in corrispondenza dei vani di abitazione di nuova realizzazione, in quanto la trasformazione dell'affaccio occasionale dal parapetto del lastrico stesso in quello quotidiano dalle indicate finestre non determina un incremento della inspectio e della prospectio sugli appartamenti vicini, essendo al contrario la veduta meno ampia e panoramica rispetto all'originario affaccio esercitato dal parapetto del terrazzo. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva altresì rilevato che la presenza di inferriate alle finestre restringeva l'esercizio della servitù di veduta, costringendo ad effettuare l'apertura delle stesse per spingere lo sguardo lateralmente).

Cass. civ. n. 1835/2000

Costituita a favore di un edificio una servitù di passaggio su un'area appartenente ad un edificio altrui, configura aggravamento della servitù il transito dei veicoli dei condomini per il parcheggio, non previsto dal titolo, su un'area di un terzo, per di più aperta sulla via pubblica, perché tale ulteriore modalità di esercizio del diritto reale, a vantaggio dei condomini e non del loro edificio, obbliga i proprietari del fondo servente ad una maggiore, prevedibile, manutenzione dell'area a causa dell'intensificato traffico derivantene; crea un collegamento tra il fondo servente e la via pubblica, e può determinare, ricorrendone gli altri necessari presupposti, l'acquisto per usucapione a favore del fondo del terzo del diritto di servitù di passaggio.

Cass. civ. n. 9675/1999

Costituisce aggravamento della servitù il passaggio di mezzi meccanici sul fondo servente per consentire lo svolgimento di un'attività artigianale esercitata in un capannone costruito su un fondo diverso da quello dominante, ancorché appartenente al medesimo proprietario di questo.

Cass. civ. n. 1257/1997

La legittimazione passiva dell'acquirente del fondo dominante rispetto alla domanda diretta a far valere il divieto, stabilito dall'art. 1067 c.c., di aggravare l'esercizio di una servitù (nella specie, di passaggio) non trova ostacolo nella circostanza che, trattandosi di servitù costituita per contratto, venga dedotta quale causa di aggravamento del peso imposto al fondo servente la violazione del vincolo negativo di destinazione del fondo dominante, imposto da una clausola, debitamente trascritta, del negozio costitutivo. Pertanto, rappresentando tale clausola un limite al contenuto e all'esercizio della servitù esplicantesi sul fondo servente, e non la costituzione di una servitù a carico del fondo dominante, l'utilizzazione di quest'ultimo in senso contrario al pattuito vincolo, resta pur sempre lecita jure proprietatis, sicché il giudice adito per l'applicazione del cit. art. 1067 deve individuare i rimedi atti a ricondurre l'esercizio della servitù nei limiti della regolamentazione ricavabile dal titolo, eliminando l'illecito aggravio, ma non può incidere direttamente sulla situazione del fondo dominante, inibendone senz'altro la destinazione contrattualmente vietata.

Cass. civ. n. 301/1996

L'innalzamento del livello del fondo dominante, eseguito in modo da consentire una più facile inspectio e prospectio sul fondo servente, attraverso il muro di confine rimasto invariato nella sua altezza, e da modificare, così, la funzione di tale muro, realizza una innovazione che, rendendo più gravosa la condizione del fondo servente, deve considerarsi vietata dall'art. 1067 c.c.

Cass. civ. n. 7034/1995

Il proprietario del fondo dominante non può consentire a terzi, senza il consenso del proprietario del fondo servente, l'utilizzazione delle opere e degli impianti da lui predisposti in tale fondo per l'esercizio della servitù perché tale utilizzazione non si risolve in un maggior uso della servitù, ammesso, ai sensi dell'art. 1067 c.c., fino a quando non aggrava la posizione del fondo servente, ma nell'esercizio, a vantaggio dei fondi dei terzi, di una nuova e diversa, servitù che il proprietario del fondo dominante, cui è consentito di usare la servitù solo a vantaggio del proprio fondo, non ha il potere di imporre neppure cedendo in tutto o in parte il suo diritto reale limitato (di servitù), che è, per sua natura, inalienabile senza la proprietà del fondo al quale serve (nella specie, il proprietario di un edificio dotato di una condotta che, attraversando il fondo confinante, si immetteva in un canale pubblico di scolo, aveva attribuito ad un terzo proprietario di un vicino fabbricato il diritto di innestare nella condotta i tubi di scarico del proprio immobile.

Cass. civ. n. 492/1995

Il divieto di aggravare l'esercizio della servitù, di cui all'art. 1067 c.c., costituisce un limite alle innovazioni sul fondo dominante che incidano sulle modalità concrete di esercizio della servitù e non anche un criterio per discriminare la liceità o meno delle opere che il proprietario del fondo dominante intenda fare sul fondo servente — avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1069 c.c. — per la cui violazione vale, per contro, da un lato il criterio dell'indispensabilità delle opere ai fini della conservazione della servitù, dall'altro il limite (subordinato al criterio anzidetto) rappresentato dal proprio fondo, impedendo qualunque intervento del vicino, titolare della servitù di passo sulla proprietà medesima, oltre il necessario per il godimento della servitù.

Cass. civ. n. 8612/1994

Il divieto imposto al proprietario del fondo dominante dall'art. 1067 comma 1 c.c. di fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente si riferisce a pregiudizi non solo attuali, ma anche potenziali e futuri individuabili secondo le regole della comune prevedibilità. Nell'effettuare il predetto accertamento il giudice di merito deve avere riguardo non solo alle modificazioni dello stato dei luoghi, ma anche alle diverse modalità di esercizio della servitù che si risolvano in un'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente, sempreché al proprietario di questo ne derivi un danno in termini economicamente apprezzabili, da valutare con riferimento alla destinazione attuale del fondo servente ed anche con riguardo ad altre possibili utilizzazioni dello stesso.

Cass. civ. n. 5548/1994

In tema di limiti posti all'esercizio del diritto di servitù dall'art. 1067 c.c., la questione della violazione del divieto di innovazioni che comportino aggravamenti della condizione del fondo servente è prospettabile allorché tale conseguenza vietata si configuri rispetto alla regolamentazione del diritto ricavabile con certezza dal titolo - o, in difetto, dai surrogatori criteri legali -, ma non quando il preteso aggravamento concerna modalità di esercizio della servitù non determinate dal titolo e la cui individuazione (nella specie, l'ubicazione e l'andamento del tracciato stradale di una servitù di passaggio) sia oggetto di specifica controversia portata all'esame del giudice.

Cass. civ. n. 4585/1993

L'art. 1067 comma secondo c.c., a norma del quale il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo, tutela l'utilitas assicurata dal titolo e non quella che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga in atto di trarre dalla servitù ed esclude, conseguentemente, non solo il potere del proprietario del fondo servente di eseguire opere che riducano o rendano più incomodo l'esercizio in atto della servitù ma anche il potere di esecuzione di opere che riducano la possibilità del proprietario del fondo dominante di trarre dalla servitù la più ampia utilità assicurata dal titolo.

Cass. civ. n. 4523/1993

Ai fini dell'accertamento dell'aggravamento dell'esercizio della servitù in dipendenza della trasformazione operata sul fondo dominante, questa va considerata non in sé stessa, come risultato di un'attività consentita o non consentita nel normale esplicamento dei poteri dominicali, bensì nelle implicazioni che ne derivano a carico del fondo assoggettato e di conseguenza occorre accertare se l'innovazione effettuata sul fondo dominante abbia alterato l'originario rapporto con il fondo servente, ed in particolare se il sacrificio imposto dal fondo servente sia in misura maggiore rispetto a quella originariamente contemplata.

Cass. civ. n. 6201/1990

Con riguardo a servitù di passaggio su un fondo a favore di altro fondo e dei fabbricati da realizzare sullo stesso, i proprietari di detti immobili non possono trasferire al comune il diritto di transito sull'altrui fondo, perché venga esercitato dalla collettività, rendendosi in tal modo più gravosa la condizione del fondo servente, in violazione degli artt. 1071 e 1067 c.c.

Cass. civ. n. 3849/1989

L'aggravamento di una servitù, che derivi da innovazioni o divisioni del fondo dominante (nella specie, aggravamento di servitù di passaggio di veicoli, provocato, con la costruzione di una autorimessa, dall'acquirente di una piccola porzione del fondo dominante), non implica l'estinzione della servitù medesima, ma abilita il proprietario del fondo servente a chiedere la rimozione dell'aggravio, con ripristino delle originarie modalità di esercizio (oltre l'eventuale risarcimento del danno).

Cass. civ. n. 1401/1986

L'inosservanza, da parte del proprietario del fondo servente, del divieto di compiere opere, che rendano più incomodo l'esercizio della servitù (art. 1967 secondo comma c.c.), è ravvisabile con riferimento ad aggravi apprezzabili e permanenti, e, pertanto, va esclusa quando si tratti di opere che comportino una scomodità del predetto esercizio solo eventuale o saltuaria, ovvero si risolvano in un mero aggravio di spesa sopportabile dallo stesso autore. (Nella specie il proprietario di un cortile gravato di servitù di scarico delle acque pluviali di un edificio, aveva collocato in appoggio del muro di tale edificio, del quale era condomino, canne fumarie che non menomavano, secondo l'accertamento dei giudici del merito, la servitù di scarico, ma rendevano solo più complessa e costosa l'eventuale riparazione della condotta attraverso la quale si esercitava lo scarico stesso).

Cass. civ. n. 3843/1985

Il semplice fatto di una innovazione apportata al fondo servente non può essere considerato di per sé costitutivo di una limitazione della servitù se non costituisca anche un danno effettivo per il fondo dominante, in quanto l'esercizio della servitù è informato al criterio del minimo mezzo, nel senso che il titolare di essa ha il diritto di realizzare il beneficio derivantegli dal titolo o dal possesso senza appesantire l'onere del fondo servente oltre quanto sia necessario ai fini di quel beneficio.

Cass. civ. n. 809/1985

Ai fini dell'accertamento dell'aggravamento dell'esercizio della servitù di passaggio in dipendenza della trasformazione operata sul fondo dominante, questa va considerata non in sé stessa, come risultato di un'attività consentita o non consentita nel normale esplicamento dei poteri dominicali, bensì nelle implicazioni che ne derivano a carico del fondo assoggettato al transito, e di conseguenza occorre accertare se l'innovazione effettuata sul fondo dominante abbia alterato l'originario rapporto con il fondo servente, tenendo conto, da una parte, dell'estensione e delle modalità di esercizio della servitù in base al titolo e, dall'altra, dell'entità del sacrificio imposto al fondo servente eventualmente in misura maggiore rispetto a quella originariamente contemplata.

Cass. civ. n. 4368/1982

Quando la veduta, anziché sul piano terraneo, s'apra sul tetto del vicino, il titolare della relativa servitù non ha un diritto potiore, nel senso che quel tetto debba essere inaccessibile ed il proprietario del fondo servente non ha l'obbligo d'astenersi dall'accedere al tetto medesimo, né gli è fatto divieto di trasformarlo in lastrico solare, ancorché accessibile, purché tanto non comporti violazione del disposto dell'art. 907. Quindi se la veduta è sorta ad un'altezza inferiore a tre metri rispetto al contiguo e meno alto fabbricato del vicino, essa comporta che questi non possa elevare la sua fabbrica in aderenza ma non preclude di trasformare il tetto a tegole in un piano accessibile, non più elevato del precedente.

Cass. civ. n. 2278/1982

Non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell'art. 1067 c.c., la copertura di una terrazza da cui si esercita la veduta stessa, in quanto la copertura, pur potendo consentire un uso più intenso e assiduo del diritto, non ne amplia il contenuto essenziale, perché lascia inalterati i limiti della inspectio e della prospectio sul fondo vicino.

Cass. civ. n. 6060/1981

In tema di servitù prediali una questione di aggravamento di servitù in conseguenza di innovazioni, da risolvere in base all'art. 1067 citato, si configura soltanto nei limiti nei quali trattasi di aggravamento compatibile con la regolamentazione della servitù ricavabile dal titolo (o, in difetto, dai surrogatori criteri legali), mentre, ove risultino esclusi dal titolo quell'estensione o quel modo di esercizio del diritto gestito o preteso dal titolare del fondo dominante, non è più l'entità dell'aggravamento che ha rilievo, ma la carenza del titolo e, con essa, la mancanza dello ius in re aliena nella qualità e quantità invocate.

Cass. civ. n. 3370/1981

Costituisce aggravamento della servitù di veduta, non consentito dall'art. 1067 c.c., l'ampliamento di aperture esistenti, in guisa da rendere più agevole l'inspicere e il prospiciere in alienum, con corrispondente maggiore aggravio per il fondo servente, il cui proprietario è legittimato all'azione di manutenzione che tende appunto a conservare lo stato attuale del possesso e, quindi, a respingere ogni limitazione che — normalmente attraverso la modificazione dello stato dei luoghi — implichi un diverso modo di essere del possesso e del suo esercizio.

Cass. civ. n. 1089/1978

Il proprietario del fondo dominante può far valere la responsabilità di quello del fondo servente, per violazione dei doveri connessi alla servitù, ivi compreso il dovere generale di «non compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù od a renderlo più incomodo» (art. 1067 secondo comma c.c.) non soltanto per fatti direttamente commessi da detto secondo proprietario, ma anche per fatti posti in essere da terzi con la sua tolleranza.

Cass. civ. n. 4811/1977

Ai fini del riscontro dell'aggravamento della servitù, vietato dall'art. 1067 c.c., il giudice non deve limitarsi a considerare l'utilitas, ovvero l'oggetto della servitù nella sua specifica essenza qualitativa, ma deve considerarne anche l'entità quantitativa attraverso l'esame delle condizioni che, alla stregua del titolo, ne hanno consentito la realizzazione; costituisce, pertanto, aggravamento della servitù di veduta l'apertura di una nuova finestra nel piano di una nuova costruzione realizzata in un preesistente edificio già titolare della servitù.

Cass. civ. n. 1697/1976

In tema di servitù volontaria, al fine di stabilire se un'opera innovatrice, eseguita dal proprietario del fondo servente, sia tale da impedire, restringere o rendere più gravoso l'esercizio della servitù, e, quindi, concretizzi violazione del divieto di cui all'art. 1067 secondo comma c.c., occorre far riferimento al titolo costitutivo della servitù medesima, nel senso cioè di considerare illegittima solo l'opera che comporti un'obiettiva diminuzione delle utilità, od insoddisfazione delle esigenze del fondo dominante, come contemplate nell'atto costitutivo, ovvero concretamente incida sulle modalità di esercizio del diritto, rendendole più difficoltose rispetto a quanto previsto nell'atto stesso.

Cass. civ. n. 476/1975

Il divieto sancito dal capoverso dell'art. 1067 c.c. a carico del proprietario del fondo servente di diminuire o di rendere più incomodo l'esercizio della servitù comporta — tra l'altro — per il proprietario del fondo servente l'obbligo di non modificare lo stato dei luoghi, in guisa da diminuire o rendere più incomodo l'esercizio della servitù. Siffatto obbligo, quanto meno nell'ipotesi in cui i fatti che danno luogo alla sua violazione ingenerano una permanente riduzione dell'esercizio della servitù, per essere validamente rimosso richiede una modifica della servitù, la quale, a norma dell'art. 1350, n. 4 c.c., può avvenire consensualmente, sotto pena di nullità, solo se la relativa convenzione venga stipulata nella forma scritta.

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