Art. 1067 – Codice civile – Divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitù
Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente [1065, 1069].
Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo [1068].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 997/2025
L'aggravamento di una servitù conseguente alla modifica dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi in re ipsa, ma va valutato caso per caso, in relazione alle circostanze in concreto esistenti e agli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo il giudice di merito accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno un'intensificazione del peso gravante sul fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata affermando che la sosta temporanea di veicoli costituisce modalità normale di esercizio del diritto di accesso e passaggio carrabile su un'area chiusa, per raggiungere il fondo dominante, senza potersi configurare come aggravamento della servitù).
Cass. civ. n. 17956/2024
In tema di compatibilità del diritto di uso su area destinata a parcheggio con la servitù di passaggio a favore del fondo di un terzo, è colui verso il quale è proposta la domanda di adempimento a dover provare tale compatibilità senza che, per converso, gravi a carico della parte che contesta l'inadempimento, l'onere di dimostrare l'incompatibilità tra parcheggio e servitù di passaggio.
Cass. civ. n. 25096/2023
In tema di servitù, l'aggravamento derivante da diverse modalità di esercizio non è mai "in re ipsa", ma va valutato caso per caso in relazione alle concrete circostanze, con indagine di fatto riservata al giudice di merito e di per sè non sindacabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 13164/2023
In tema di servitù prediali, i principi scaturenti dalla sentenza della Corte cost. n. 167 del 1999, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1052, comma 2, c.c. a tutela della accessibilità in favore dei portatori di "handicap", pur riferendosi alla disciplina della costituzione coattiva della servitù di passaggio, vanno estesi anche al divieto di aggravamento di cui all'art. 1067, comma 2, c.c., avendo essi introdotto nell'ordinamento una relativizzazione della tutela della disabilità in astratto, che deve essere valorizzata in un'ottica interpretativa da adattare alle specifiche situazioni configurabili in concreto e che impone di addivenire ad una soluzione proporzionale degli interessi coinvolti.
Cass. civ. n. 40319/2021
In tema di servitù di passaggio, ed in mancanza di chiare limitazioni ricavabili dal titolo, non ogni mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante, tale da determinare un maggiore traffico di persone sul fondo servente, costituisce di per sé un aggravamento della servitù, ma solo quei mutamenti o quelle trasformazioni che sono idonei, considerato lo stato dei luoghi, ad aumentare il transito di persone in maniera dannosa per il fondo servente, dando luogo a molestie che, secondo la comune valutazione, siano più gravose in quanto necessarie per soddisfare bisogni del fondo dominante non oggettivamente prevedibili al tempo della costituzione della servitù.
Cass. civ. n. 20609/2020
In tema di servitù prediali, l'aggravamento dell'esercizio della servitù, operata sul fondo dominante, va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con quello servente e se il sacrificio, con la stessa imposto, sia maggiore rispetto a quello originario, a tal riguardo valutandosi non solo la nuova opera in sé, ma anche con riferimento alle implicazioni che ne derivino a carico del fondo servente, assumendo in proposito rilevanza non soltanto i pregiudizi attuali, ma anche quelli potenziali connessi e prevedibili, in considerazione dell'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente. Da ciò deriva che la realizzazione di un ulteriore accesso alla proprietà servente integra di per sé l'aggravamento, implicando una duplicazione degli ingressi.
Cass. civ. n. 16322/2020
A norma dell'art. 1064, comma 1, c.c., il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne ed è comprensivo anche degli "adminicula servitutis" - e, cioè, di quelle facoltà accessorie, indispensabili per l'esercizio del diritto e senza le quali l'"utilitas" della servitù non potrebbe ricevere attuazione - la cui modifica non si ripercuote sul vincolo, né sulle modalità di attuazione della servitù medesima; ne consegue che la modifica di tali facoltà non è riconducibile in alcun modo alla disciplina dell'art. 1067, comma 1, c.c., che consente al proprietario del fondo dominante di apportare, alle cose ed opere destinate all'esercizio della servitù, quelle modifiche che ne rendano più agevole o comodo l'esercizio medesimo, ove ciò non si traduca in un apprezzabile aggravio dell'onere che pesa sul fondo servente.
Cass. civ. n. 20549/2019
In tema di servitù prediali, le modalità di utilizzazione del fondo servente si distinguono in modalità essenziali e modalità estrinseche: le prime incidono o si riflettono sull'"utilitas" con deciso carattere fisionomico, in quanto integrano il vantaggio conferito dal titolo al fondo dominante, mentre le seconde consistono in elementi meramente accessori, non influenti sul contenuto della servitù, in quanto non incidono sull'"utilitas". Solo la mancata attuazione delle modalità essenziali importa che la servitù non sorga, perché non si concretizza il vantaggio del fondo dominante, mentre l'inattuazione o la modificazione delle modalità estrinseche sono irrilevanti e non importano né la mancanza di costituzione della servitù, né la sua estinzione. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che l'innovazione realizzata su di un fondo gravato da servitù di acquedotto, consistente in un manufatto in parte ricadente sulla condotta, incidesse sulle sole facoltà di manutenzione e pulizia della conduttura, escludendo che comportasse l'estinzione della servitù). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/09/2014).
Cass. civ. n. 21928/2019
In tema di servitù di passaggio carraio, il proprietario che abbia chiuso il fondo servente, dotandolo di cancello automatico, è tenuto all'installazione di dispositivi ovvero ad individuare modalità atte a garantire, ai sensi dell'art. 1064, comma 2, c.c., il diritto al libero e comodo accesso ad esso da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi - da lui autorizzati, nei limiti della normalità - senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del proprietario del fondo dominante, con aggravamento della servitù.
Cass. civ. n. 11661/2018
Ai sensi dell'art 1067 c.c., è fatto divieto al proprietario del fondo dominante di apportare innovazioni che, cagionando un apprezzabile pregiudizio, attuale o potenziale, rendano più gravosa la condizione del fondo servente. In particolare, con riferimento alla identificazione dei bisogni del fondo dominante, qualora l'atto costitutivo non contenga una precisa limitazione, la relativa valutazione deve ispirarsi a normali criteri di prevedibilità, la quale deve essere intesa in senso generico ed oggettivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima l'intensificazione dell'onere posto a carico del fondo servente perché prevedibile già al momento dell'acquisto da parte dei rispettivi proprietari, trattandosi del passaggio su una strada in una zona in via di urbanizzazione per la destinazione residenziale dell'area).
Cass. civ. n. 9877/2018
In tema di servitù prediali, costituiscono innovazioni vietate ai sensi dell'art. 1067 c.c. quelle che rendono più gravosa la condizione del fondo servente, ivi compresa la soprastante colonna d'aria, tali essendo l'ampliamento di finestre o la loro sostituzione con balconi in aggetto o altri analoghi manufatti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente l'aggravamento di una servitù di veduta consistita nella trasformazione di due finestre in porte e nella realizzazione di un balcone in quanto invasive della proiezione verso l'alto del sottostante capannone del proprietario del fondo servente).
Cass. civ. n. 25056/2018
In tema di servitù, non possono ritenersi compresi nel divieto di compiere innovazioni o trasformazioni del fondo servente, tali da diminuire o rendere più incomodo l'esercizio del diritto ex art. 1067, comma 2, c.c., quegli atti che, restando contemperate le esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente, rappresentino l'esercizio compiuto "civiliter" dal proprietario delle facoltà di godimento del fondo, che l'esistenza della servitù non può totalmente elidere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento a servitù di passaggio pedonale, aveva considerato non ricomprese nel divieto opere, volte all'abbattimento delle barriere architettoniche, consistenti in riduzione del pianerottolo, sostituzione del cancello, eliminazione di gradini di ingresso e realizzazione di un ballatoio).
Cass. civ. n. 475/2016
È legittimo che, per le esigenze di coltivazione di un fondo, la servitù (nella specie, di passaggio) venga esercitata con frequenza e mezzi di locomozione diversi da quelli originariamente previsti, tenuto conto dei mutamenti delle colture agrarie e dei progressi della tecnica, rimanendo in tali casi inalterata la funzione economica e giuridica della servitù, senza che possa ritenersi configurato propriamente un suo aggravamento.
Cass. civ. n. 6637/2015
In tema di servitù di passaggio per uso agricolo, al fine di valutare l'aggravamento agli effetti dell'art. 1067 c.c., occorre far riferimento alla nozione di attività agricola contenuta nell'art. 2135 c.c., non risolvendosi in un'alterazione della funzione economica e giuridica della servitù l'adeguamento della stessa a sopravvenute esigenze connesse all'evoluzione dell'attività ed al mutamento delle colture agrarie, quale, nella specie, la costruzione di una casa di abitazione in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo.
Cass. civ. n. 15538/2014
In tema di servitù, l'aggravamento dell'esercizio, in dipendenza della trasformazione operata sul fondo dominante, va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con il fondo servente e se il sacrificio imposto sia maggiore rispetto a quello originariamente previsto, dovendosi valutare l'opera non in sé stessa, ma anche con riferimento alle implicazioni che ne derivino a carico del fondo servente, assumendo rilevanza non soltanto i pregiudizi attuali, ma anche quelli potenziali, connessi e prevedibili, in considerazione dell'intensificazione dell'onere gravante sul fondo anzidetto. Ne consegue che incorre nel divieto di cui all'art. 1067 cod. civ. il proprietario del fondo dominante che effettui innalzamenti del livello del proprio immobile e determini - mediante realizzazione sul muro di divisione di più finestre poste su differenti livelli - una più facile, intensa e continua "inspectio" e "prospectio" sul fondo servente, tale da modificare lo stato dei luoghi, facendone assumere una diversa configurazione e funzione.
Cass. civ. n. 21953/2013
L'assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico, in relazione all'interesse della collettività di goderne quale collegamento tra due vie pubbliche, non comporta la facoltà dei proprietari frontisti di aprirvi accessi diretti dai loro fondi, implicando ciò un'utilizzazione di essa più intensa e diversa, non riconducibile al contenuto della stessa.
Cass. civ. n. 21744/2013
In tema di servitù di passaggio, agli effetti del divieto ex art. 1067 c.c., la collocazione di un cancello sul "locus servitutis" non integra aggravamento della servitù di per sé, ma solo ove incida sul modo in cui è stata goduta la servitù, venendo in rilievo, quindi, frequenza del passaggio, caratteristica dei luoghi, particolari esigenze del transito e ogni altra precedente condizione di esercizio.
Cass. civ. n. 14472/2011
L'aggravamento di una servitù conseguente alla modificazione dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi "in re ipsa", ma deve essere valutato caso per caso, in relazione al complesso delle circostanze in concreto esistenti, tenendo conto degli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo in tale ipotesi l'indagine del giudice di merito essere diretta ad accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno una intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente. (Nella specie la S.C. nel confermare la sentenza di secondo grado, ha ritenuto insufficiente ad integrare un aggravamento della servitù la mera circostanza del convogliamento, in una tubazione preesistente, anche degli scarichi provenienti dalla costruzione di un secondo bagno).
Cass. civ. n. 10907/2011
La servitù costituita a favore di un determinato fondo, ove ad esso ne venga unito un altro, non si estende a favore di quest'ultimo, dovendo i due fondi riuniti rimanere distinti ai fini della servitù, senza, tuttavia, che al "dominus" del nuovo e più esteso fondo, come tale legittimato a muoversi in ogni parte del medesimo, ne possa essere imposta la divisione allo scopo di salvaguardare il fondo servente, la cui tutela può rinvenirsi solo nell'art. 1067 c.c., in caso di uso della servitù divenuto più oneroso.
Cass. civ. n. 5741/2011
Il divieto di aggravamento di servitù previsto all'art. 1067 c.c. ricorre nell'ipotesi in cui alla destinazione agricola del fondo dominante si aggiunga la destinazione ad uso artigianale, poiché in tal caso la funzione originaria della servitù viene ad essere alterata dall'imposizione al fondo servente di un sacrificio ulteriore rispetto a quello originariamente contemplato.
Cass. civ. n. 209/2006
In tema di servitù, l'aggravamento dell'esercizio in dipendenza della trasformazione operata sul fondo dominante va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con il fondo servente e se il sacrificio imposto sia maggiore rispetto a quello originariamente previsto, dovendosi valutare l'opera non in sé stessa, come risultato di un'attività consentita o non consentita nella normale esplicazione o meno dei poteri dominicali, bensì per le implicazioni che ne derivano a carico del fondo assoggettato. Con riferimento alla servitù di veduta, deve, pertanto, tenersi conto non solo dell'attuale destinazione o situazione ma anche delle normali possibilità di ulteriore sviluppo e sfruttamento, come la trasformazione del tetto in terrazzo, la sopraelevazione ed ogni altra opera che renda possibile la veduta medesima, poiché il divieto di innovazioni si riferisce a pregiudizi non solo attuali ma anche potenziali, dovendo il giudice di merito accertare se le diverse modalità di esercizio della servitù si risolvano in un'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente, sempreché al proprietario di questo ne derivi un danno in termini economicamente apprezzabili, da valutare con riferimento alla destinazione attuale del fondo servente ed anche con riguardo ad altre possibili utilizzazioni dello stesso. (Nella specie è stato escluso l'aggravamento della servitù di veduta esercitata attraverso finestre sul rilievo che nessun pregiudizio era derivato al proprietario del fondo servente dalle trasformazioni apportate dal proprietario del fondo dominante, atteso che il davanzale era stato riportato alle caratteristiche originali, il parapetto in mattoni era stato sostituito con una ringhiera e fioraie ed inoltre erano state aggiunte le persiane).
Cass. civ. n. 22831/2005
In tema di servitù di passaggio, ricorre l'aggravamento della servitù di cui all'art. 1067 c.c. qualora alla destinazione esclusivamente agricola del fondo dominante si aggiunga quella per civile abitazione, poiché in tal caso la funzione originaria della servitù viene ad essere alterata dall'imposizione sul fondo servente di un sacrificio ulteriore rispetto a quello originario.
Cass. civ. n. 10460/2003
Qualora si sia proceduto alla ristrutturazione del preesistente sottotetto trasformandolo in casa di civile abitazione con apertura di finestre in corrispondenza dei vani di abitazione di nuova realizzazione, non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell'art. 1067 c.c., la trasformazione dell'affaccio occasionale del preesistente parapetto in quello quotidiano dalle indicate finestre, in quanto non determina l'incremento della inspectio e della prospectio già esercitato sul fondo vicino, essendo la veduta meno ampia e panoramica di quella originaria.
Cass. civ. n. 4532/2003
L'aggravamento di una servitù conseguente alla modificazione dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere valutata caso per caso, in relazione al coacervo delle circostanze in concreto esistenti, tenendo conto degli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo, a tal fine, l'indagine del giudice di merito essere rivolta non tanto all'accertamento della maggiore utilitas che il fondo dominante possa conseguire dalle innovazioni introdotte dal suo proprietario, quanto ad acclarare se il maggior godimento di cui beneficia il proprietario medesimo comporti o meno un'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente (nella specie, i giudici del merito, con sentenza confermata dalla Suprema Corte, hanno escluso che le innovazioni apportate nel fondo dominante mercé l'avvio di un esercizio commerciale di ristorazione comportassero un aggravamento, anche solo potenziale, di una servitù altius non tollendi ed inaedificandi, costituita per garantire una veduta panoramica al fondo medesimo).
Cass. civ. n. 11938/2002
Non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell'art. 1067 c.c., la sopraelevazione sul lastrico solare con apertura di finestre in corrispondenza dei vani di abitazione di nuova realizzazione, in quanto la trasformazione dell'affaccio occasionale dal parapetto del lastrico stesso in quello quotidiano dalle indicate finestre non determina un incremento della inspectio e della prospectio sugli appartamenti vicini, essendo al contrario la veduta meno ampia e panoramica rispetto all'originario affaccio esercitato dal parapetto del terrazzo. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva altresì rilevato che la presenza di inferriate alle finestre restringeva l'esercizio della servitù di veduta, costringendo ad effettuare l'apertura delle stesse per spingere lo sguardo lateralmente).
Cass. civ. n. 1835/2000
Costituita a favore di un edificio una servitù di passaggio su un'area appartenente ad un edificio altrui, configura aggravamento della servitù il transito dei veicoli dei condomini per il parcheggio, non previsto dal titolo, su un'area di un terzo, per di più aperta sulla via pubblica, perché tale ulteriore modalità di esercizio del diritto reale, a vantaggio dei condomini e non del loro edificio, obbliga i proprietari del fondo servente ad una maggiore, prevedibile, manutenzione dell'area a causa dell'intensificato traffico derivantene; crea un collegamento tra il fondo servente e la via pubblica, e può determinare, ricorrendone gli altri necessari presupposti, l'acquisto per usucapione a favore del fondo del terzo del diritto di servitù di passaggio.
Cass. civ. n. 9675/1999
Costituisce aggravamento della servitù il passaggio di mezzi meccanici sul fondo servente per consentire lo svolgimento di un'attività artigianale esercitata in un capannone costruito su un fondo diverso da quello dominante, ancorché appartenente al medesimo proprietario di questo.
Cass. civ. n. 1257/1997
La legittimazione passiva dell'acquirente del fondo dominante rispetto alla domanda diretta a far valere il divieto, stabilito dall'art. 1067 c.c., di aggravare l'esercizio di una servitù (nella specie, di passaggio) non trova ostacolo nella circostanza che, trattandosi di servitù costituita per contratto, venga dedotta quale causa di aggravamento del peso imposto al fondo servente la violazione del vincolo negativo di destinazione del fondo dominante, imposto da una clausola, debitamente trascritta, del negozio costitutivo. Pertanto, rappresentando tale clausola un limite al contenuto e all'esercizio della servitù esplicantesi sul fondo servente, e non la costituzione di una servitù a carico del fondo dominante, l'utilizzazione di quest'ultimo in senso contrario al pattuito vincolo, resta pur sempre lecita jure proprietatis, sicché il giudice adito per l'applicazione del cit. art. 1067 deve individuare i rimedi atti a ricondurre l'esercizio della servitù nei limiti della regolamentazione ricavabile dal titolo, eliminando l'illecito aggravio, ma non può incidere direttamente sulla situazione del fondo dominante, inibendone senz'altro la destinazione contrattualmente vietata.
Cass. civ. n. 5385/1996
In tema di servitù, le innovazioni al fondo dominante che non superino il limite oltre il quale esse sono vietate a norma dell'art. 1067 c.c., in quanto rendono pia gravosa la condizione del fondo servente rispetto a quanto era prevedibile al momento della loro costituzione, possono essere apportate senza alcun limite temporale rispetto all'epoca del sorgere della servitù, non ponendosi al riguardo alcuna questione di estinzione del relativo diritto per non uso, per impossibilità di uso o per venir meno dell'utilità, tenuto conto che la maggiore utilità tratta dalla servita per effetto dell'innovazione deve considerarsi già potenzialmente compresa nel titolo costitutivo della stessa, e che risulta quindi applicabile l'art. 1075 c.c. a norma del quale la servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
Cass. civ. n. 301/1996
L'innalzamento del livello del fondo dominante, eseguito in modo da consentire una più facile inspectio e prospectio sul fondo servente, attraverso il muro di confine rimasto invariato nella sua altezza, e da modificare, così, la funzione di tale muro, realizza una innovazione che, rendendo più gravosa la condizione del fondo servente, deve considerarsi vietata dall'art. 1067 c.c.
Cass. civ. n. 7034/1995
Il proprietario del fondo dominante non può consentire a terzi, senza il consenso del proprietario del fondo servente, l'utilizzazione delle opere e degli impianti da lui predisposti in tale fondo per l'esercizio della servitù perché tale utilizzazione non si risolve in un maggior uso della servitù, ammesso, ai sensi dell'art. 1067 c.c., fino a quando non aggrava la posizione del fondo servente, ma nell'esercizio, a vantaggio dei fondi dei terzi, di una nuova e diversa, servitù che il proprietario del fondo dominante, cui è consentito di usare la servitù solo a vantaggio del proprio fondo, non ha il potere di imporre neppure cedendo in tutto o in parte il suo diritto reale limitato (di servitù), che è, per sua natura, inalienabile senza la proprietà del fondo al quale serve (nella specie, il proprietario di un edificio dotato di una condotta che, attraversando il fondo confinante, si immetteva in un canale pubblico di scolo, aveva attribuito ad un terzo proprietario di un vicino fabbricato il diritto di innestare nella condotta i tubi di scarico del proprio immobile.
Cass. civ. n. 492/1995
Il divieto di aggravare l'esercizio della servitù, di cui all'art. 1067 c.c., costituisce un limite alle innovazioni sul fondo dominante che incidano sulle modalità concrete di esercizio della servitù e non anche un criterio per discriminare la liceità o meno delle opere che il proprietario del fondo dominante intenda fare sul fondo servente — avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1069 c.c. — per la cui violazione vale, per contro, da un lato il criterio dell'indispensabilità delle opere ai fini della conservazione della servitù, dall'altro il limite (subordinato al criterio anzidetto) rappresentato dal proprio fondo, impedendo qualunque intervento del vicino, titolare della servitù di passo sulla proprietà medesima, oltre il necessario per il godimento della servitù.
Cass. civ. n. 8612/1994
Il divieto imposto al proprietario del fondo dominante dall'art. 1067 comma 1 c.c. di fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente si riferisce a pregiudizi non solo attuali, ma anche potenziali e futuri individuabili secondo le regole della comune prevedibilità. Nell'effettuare il predetto accertamento il giudice di merito deve avere riguardo non solo alle modificazioni dello stato dei luoghi, ma anche alle diverse modalità di esercizio della servitù che si risolvano in un'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente, sempreché al proprietario di questo ne derivi un danno in termini economicamente apprezzabili, da valutare con riferimento alla destinazione attuale del fondo servente ed anche con riguardo ad altre possibili utilizzazioni dello stesso.
Cass. civ. n. 5548/1994
In tema di limiti posti all'esercizio del diritto di servitù dall'art. 1067 c.c., la questione della violazione del divieto di innovazioni che comportino aggravamenti della condizione del fondo servente è prospettabile allorché tale conseguenza vietata si configuri rispetto alla regolamentazione del diritto ricavabile con certezza dal titolo - o, in difetto, dai surrogatori criteri legali -, ma non quando il preteso aggravamento concerna modalità di esercizio della servitù non determinate dal titolo e la cui individuazione (nella specie, l'ubicazione e l'andamento del tracciato stradale di una servitù di passaggio) sia oggetto di specifica controversia portata all'esame del giudice.