Art. 3 – Codice di procedura civile – Pendenza di lite davanti a giudice straniero
[La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23936/2025
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, sul riesame del provvedimento, consentito al soggetto in attesa di espulsione dall'art. 15, par. 3, direttiva 2008/115/CE, e al richiedente protezione internazionale dall'art. 9, par. 3 e 5, direttiva 2013/33/UE, sussiste la competenza concorrente del giudice che ha emesso l'originario provvedimento da riesaminare, in ragione di esigenze legate all'unitarietà della valutazione circa il perdurare dei presupposti della misura genetica o delle successive proroghe, e, alternativamente, quella del giudice nella cui circoscrizione si trovi il centro di permanenza dove è trattenuto il migrante al momento dell'istanza, dovendosi dare rilievo al criterio legato alla prossimità territoriale perché idoneo a valorizzare la maggiore vicinanza alle situazioni nuove ovvero a quelle circostanze sopravvenute che possono inficiare la validità del perdurare della misura.
Cass. civ. n. 17894/2025
In tema di misure cautelari reali, i limiti di impignorabilità di cui all'art. 545, comma 3, cod. proc. civ., applicabili in ogni fase del procedimento anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato, riguardano il solo indagato cui siano state sequestrate le somme di denaro, che delle stesse è l'effettivo "dominus", non valendo, invece, nei confronti dei terzi estranei al reato, che, ove dimostrino la titolarità delle somme ablate, possono vantare il diritto alla loro integrale restituzione.
Cass. civ. n. 14709/2025
In tema di revocazione avverso la decisione della Corte di cassazione che abbia dichiarato l'improcedibilità del ricorso originario per mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato (completa, cioè, del provvedimento munito dei suoi dati identificativi e della relata di notifica), il ricorrente è tenuto a precisare ex art. 366, n. 4) e n. 6), c.p.c., di aver fornito, nel ricorso originario, puntuale indicazione circa la collocazione dei documenti rilevanti all'interno del fascicolo.
Cass. civ. n. 14668/2025
In caso di rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo, ove quest'ultimo convenga in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta, spetta a tale chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede e, dunque, di non aver accettato l'eredità, in base al principio di vicinanza della prova, giacché, prima dell'accettazione, il chiamato all'eredità è titolare di una facoltà che può incidere sull'evoluzione del rapporto successorio e, conseguentemente, su quello processuale sorto in origine tra defunto e terzo.
Cass. civ. n. 14528/2025
La domanda di restituzione delle commissioni non maturate in sede di estinzione del finanziamento non è domanda nuova rispetto a quella di invalidità e inefficacia del finanziamento per applicazione di TEG usurario e di TAEG diverso da quello pattuito, poiché attiene alla medesima vicenda sostanziale, sebbene le due domande siano in rapporto di reciproca incompatibilità.
Cass. civ. n. 14422/2025
Il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato, ancorché erroneamente pronunciato all'interno della sentenza o dell'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, anziché con separato decreto come previsto dall'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, è autonomo rispetto al provvedimento conclusivo del giudizio e pertanto soggetto al peculiare regime di impugnazione di cui all'art. 170 del d.P.R. innanzi citato, esclusa l'esperibilità dei rimedi di cui all'art. 323 c.p.c..
Cass. civ. n. 14348/2025
L'istituto della rimessione in termini per l'introduzione di mezzi istruttori presuppone la presenza di un errore ascrivibile ad un fattore impeditivo - avente carattere assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata - estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si è verificata una decadenza e richiede l'immediata reazione di questa - entro un "termine ragionevolmente contenuto" - dal momento in cui acquisisce la conoscenza e la disponibilità di elementi probatori prima sconosciuti e inaccessibili, nonché la non imputabilità alla parte stessa. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto immune da vizi la decisione della Corte territoriale che aveva considerato tardiva la richiesta di acquisizione della documentazione formatasi in sede penale, poiché avvenuta a distanza di più di sei mesi dall'effettiva conoscenza degli elaborati peritali del pubblico ministero nei procedimenti penali parallelamente pendenti).
Cass. civ. n. 14272/2025
Il ricorso per cassazione, con il quale sono impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica ai provvedimenti impugnati.
Cass. civ. n. 14189/2025
La deduzione con cui, a fronte di un'eccezione di inammissibilità della domanda per tardiva riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio oltre il termine di cui all'art. 392 c.p.c., si invoca l'avvenuto esercizio della facoltà di avviare un nuovo processo ex art 393 c.p.c., non costituisce l'oggetto di un'eccezione in senso stretto, ma un semplice argomento di difesa, sicché non è tardiva la sua proposizione nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis applicabile. (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata decisione del giudice d'appello che aveva ritenuto tempestiva la deduzione inerente all'esercizio della facoltà di proporre un autonomo giudizio ex art. 393 c.p.c. dinanzi al tribunale civile, anziché riassumere il giudizio ai sensi dell'art. 622 c.p.p.).
Cass. civ. n. 14035/2025
La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso (nella specie avvenuta sia con il ricorso per revocazione che con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.) rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c.
Cass. civ. n. 13860/2025
La domanda di regresso ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha risarcito il danno, avendo natura di azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato, va riproposta in appello ex art. 346 c.p.c., ove non sia intervenuta alcuna statuizione su di essa da parte del primo giudice.
Cass. civ. n. 13838/2025
In tema di appello incidentale, il differimento della udienza indicata nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.168-bis, comma 4, c.p.c. per il caso che il giudice in quel giorno non tenga udienza, non incide, a differenza di quello previsto dal comma 5 del medesimo art. 168-bis c.p.c., sul termine per la proposizione del gravame incidentale, anche ove il rinvio sia disposto con provvedimento espresso adottato dal Presidente della Corte d'appello.
Cass. civ. n. 13750/2025
In ipotesi di domande di condanna separata dei convenuti, il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome.
Cass. civ. n. 13662/2025
Il ricorso per cassazione, con il quale si deduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a pena di inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione.
Cass. civ. n. 13608/2025
La Convenzione Card (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) è un negozio di diritto privato, con valenza interna tra le compagnie assicurative che vi aderiscono, rispetto al quale non può essere predicato il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Cass. civ. n. 13439/2025
In tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
Cass. civ. n. 13432/2025
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ex art. 283 c.p.c., instaura un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative va disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo.
Cass. civ. n. 13358/2025
In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso.
Cass. civ. n. 13250/2025
Nelle liti in cui è parte la estinta Riscossione Sicilia s.p.a., nel lasso temporale tra l'1 ottobre 2021 e il 31 marzo 2023, il ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione al difensore del libero foro è ammissibile, in quanto la Convenzione 24 settembre 2020, terzo "Addendum", non riserva all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza in giudizio.
Cass. civ. n. 13217/2025
In tema di compravendita di terreno con permesso di costruire e azione di riduzione del prezzo per illegittimità di variante, ricorre il vizio di contraddittorietà della motivazione, censurabile in sede di legittimità, ove la sentenza di merito, escludendo la presenza di evidenze del fatto che, se l'altezza dell'edificio fosse stata conforme alla normativa, i servizi igienici avrebbero potuto essere legittimamente realizzati, non abbia considerato quanto affermato in precedenza circa la conformità agli strumenti urbanistici della variante relativa a vani e cantina, come acclarata dal c.t.u..
Cass. civ. n. 13169/2025
Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva escluso la sussistenza del giudicato esterno in ordine all'estinzione delle obbligazioni di una compagnia assicuratrice per intervenuto esaurimento del massimale aggregato, accertata in altro giudizio tra le medesime parti e in relazione al medesimo periodo di vigenza del contratto, ma avente diverso petitum e diversa causa petendi, in quanto relativa ad altro sinistro).
Cass. civ. n. 13131/2025
Nell'associazione temporanea di imprese spetta alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante fino all'estinzione di ogni rapporto, benché senza alcuna cessione o trasferimento della titolarità del credito delle associate; di conseguenza, non è consentito ai creditori delle mandanti associate pignorare presso il terzo committente il diritto di credito (di cui le mandanti restano comunque titolari), perché la procedura espropriativa presso terzi mira a far conseguire al creditore procedente l'assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere e attribuisce all'assegnatario la medesima posizione creditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all'esecutato. (Principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 13103/2025
Nel giudizio di divisione, le contestazioni alla stima del valore del bene da dividere, formulate per la prima volta in appello, non integrano domande o eccezioni nuove, precluse ex art. 345 c.p.c., atteso che la contestazione mira semplicemente a verificare la legittimità dello svolgimento delle operazioni divisionali e, precisamente, l'esattezza della stima del bene comune, ma sempre in vista del perseguimento del risultato cui mirava la proposizione della domanda originaria.
Cass. civ. n. 13063/2025
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova.
Cass. civ. n. 12864/2025
La persona fisica alla quale è stato notificato un atto impositivo, che non reca nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto.
Cass. civ. n. 12791/2025
Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata ad un generico richiamo agli atti difensivi).
Cass. civ. n. 12693/2025
In tema di appello, i vizi riguardanti l'editio actionis non sono più sanabili una volta scaduto il termine perentorio per la notifica dell'atto di gravame, sicché, in tal caso, il giudice adito deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, dichiarando l'inammissibilità dell'appello che, dopo essere stato notificato l'ultimo giorno utile, privo del contenuto del gravame, era stato nuovamente notificato in modo completo il giorno successivo, quando l'appellante era, ormai, decaduto dal termine per impugnare).
Cass. civ. n. 12636/2025
La regola secondo cui, in caso di cd. "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è applicabile anche alle sentenze d'appello rese in sede di rinvio, perché, non distinguendo l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. tra queste e quelle d'appello rese in via ordinaria, la ratio della norma va individuata nell'esigenza di evitare la proliferazione di ricorsi per cassazione volti alla rivisitazione della ricostruzione dei fatti, qualora la doppia giurisdizione di merito li abbia valutati in senso conforme.
Cass. civ. n. 12628/2025
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in forza di procura conferita "giusta delega a margine del ricorso in appello" ossia prima della pronuncia della sentenza impugnata).
Cass. civ. n. 12291/2025
In tema di revocazione, l'art. 395, n. 4, c.p.c. non subordina l'ammissibilità del rimedio impugnatorio alla non imputabilità dell'errore revocatorio alla parte che si avvale di tale rimedio, in quanto la disposizione normativa non richiede la ricorrenza di detta condizione, circoscrivendo la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero sull'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita.
Cass. civ. n. 1086/2022
Il giudice di primo grado, cui il giudice d'appello abbia rimesso la causa ai sensi dell'art. 353 c.p.c. per averne riformato la declinatoria di giurisdizione, non può proporre regolamento di giurisdizione d'ufficio, ma è tenuto a statuire sulla domanda, atteso che soltanto il giudice "ad quem", in presenza di "translatio" a seguito della declinatoria di giurisdizione pronunciata dal primo giudice adito ed appartenente ad un altro plesso giurisdizionale, può rimettere d'ufficio, sino alla prima udienza di trattazione, la questione di giurisdizione alle sezioni unite. (Regola giurisdizione).
Cass. civ. n. 1121/2022
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. In tale giudizio riassunto è, pertanto, ammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, seppur non avanzata in precedenza, potendo la riassunzione cumulare in sé anche la funzione introduttiva di un nuovo giudizio e non traducendosi ciò in una violazione del contraddittorio, in quanto il chiamato non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente già maturate nella precedente fase del giudizio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/10/2020).
Cass. civ. n. 190/2022
Il principio di ultrattività del mandato alla lite, in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento estintivo non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese in data successiva alla pubblicazione della sentenza di appello ed in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la declaratoria, ed il procuratore della società estinta non abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte, sicchè quest'ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2016).
Cass. civ. n. 115/2022
In tema di impugnazione, qualora la notifica presso il procuratore costituito abbia avuto esito negativo per circostanze imputabili al richiedente, non è data al notificante, una volta decorso il termine di impugnazione, la possibilità di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, affinchè la notifica abbia effetto dalla data iniziale di attivazione dello stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, in occasione della prima notifica, aveva colpevolmente omesso di consultare l'albo professionale, peraltro ormai informatizzato ed accessibile telematicamente, affidandosi invece alle indicazioni, non più attuali, contenute nell'atto di appello e nella sentenza impugnata). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/02/2016).
Cass. civ. n. 1109/2022
In tema di giudizio d'appello, ai fini della procedibilità dell'impugnazione rileva non la data di perfezionamento dell'iscrizione a ruolo bensì quella di presentazione della relativa nota di iscrizione, non potendo imputarsi alla parte adempiente il ritardo nell'espletamento di un'attività di registrazione degli atti da parte dell'Ufficio di Cancelleria. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/09/2020).
Cass. civ. n. 759/2022
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la controversia avente ad oggetto l'individuazione dell'avente diritto al pagamento della relativa indennità (corrisposta, nella specie, a soggetti diversi dall'intestatario risultante nei registri catastali, per effetto di un titolo instabile di proprietà, consistente in una sentenza di primo grado, poi riformata, dichiarativa dell'usucapione), rientra nella giurisdizione del G.O. giacché, da un lato, non sono contestate la scelta dell'Amministrazione di procedere ad espropriazione su determinati beni né, tantomeno, le modalità di esercizio, in concreto, di siffatto potere e, dall'altro, la determinazione di detta indennità, come l'individuazione dei soggetti aventi diritto al relativo pagamento avvengono, rispettivamente, sulla base di precisi criteri fissati dalla legge e di regole proprietarie estranee a valutazioni espressive di discrezionalità amministrativa. (Regola giurisdizione).
Cass. civ. n. 758/2022
Nel procedimento innanzi al giudice di pace, in assenza di una specifica previsione normativa che disponga diversamente, la costituzione della parte che vi provveda per prima non richiede la presentazione di un'apposita nota di iscrizione della causa a ruolo, essendo compito del cancelliere, integrate le condizioni previste dall'art. 319 c.p.c., provvedere agli adempimenti di sua competenza, ai sensi degli artt. 36 e 56 disp. att. c.p.c.. (Rigetta, TRIBUNALE RAVENNA, 24/10/2017).
Cass. civ. n. 605/2022
La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, con notificazione eseguita presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente, stante la possibilità di ricollegare tali soggetti a precedenti designazioni della stessa parte. Pertanto, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non potrà dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma dovrà ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita, così sanando la nullità. Qualora, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, davanti alla Corte di Cassazione a cui la relativa questione venga dedotta, dovrà essere dichiarata la nullità e cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche se nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio ex art. 393 c.p.c., potendo la nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte, con le forme prescritte dall'art. 392, comma 2, c.p.c.. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA).
Cass. civ. n. 41895/2021
Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso che la previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella in senso logico giuridico.(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto coperto da giudicato, pur in assenza della relativa eccezione,l'accertamento del contenuto di una convenzione, contenente il richiamo all'art. 2112 c.c., avente per oggetto la garanzia dei lavoratori ad essere riassunti da un Comune). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/06/2019).
Cass. civ. n. 5418/2021
Spetta al giudice ordinario, e non a quello tributario, la giurisdizione sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione per il pagamento del "benefit" ambientale, previsto dall'art. 29, comma 2, della l.r. Lazio n. 27 del 1998 in favore dei Comuni che ricevono determinate categorie di rifiuti e ospitano determinati impianti per il loro trattamento e smaltimento, atteso che tale beneficio economico non presenta i caratteri del tributo (che ricorrono allorché la prestazione determini una decurtazione patrimoniale non integrante modifica di un rapporto sinallagmatico e collegata al finanziamento di pubbliche spese), ma assume la natura di indennizzo avente la funzione di ristorare il Comune ospitante dei danni ambientali derivanti dall'attività di smaltimento dei rifiuti. (Regola giurisdizione).
Cass. civ. n. 6118/2021
In tema processo tributario, per far salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda originariamente proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione e riproposta innanzi al giudice tributario, alla "translatio iudicii" deve seguire la "conversione" dell'azione secondo i canoni propri del processo tributario, avente natura impugnatoria-demolitoria di provvedimento (espresso o tacito) entro un termine decadenziale, con conseguente individuazione del bene della vita richiesto dall'attore sostanziale originario nei suoi termini identificativi di "petitum" e di "causa petendi", senza che tuttavia sia necessario il rispetto di requisiti formali o temporali del rito del giudice munito di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la domanda restitutoria, previo accertamento di non debenza di somme versate, originariamente proposto avanti al giudice civile, sia stata validamente riassunta avanti al giudice tributario a prescindere dall'impugnazione di un atto). (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/07/2015).
Cass. civ. n. 12149/2021
Avuto riguardo al rilievo che nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, assume, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale nn. 49 del 2011 e 160 del 2019, il sistema dell'organizzazione sportiva, il quale trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'individuo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, nonché nel diritto di associarsi liberamente per fini non vietati ai singoli dalla legge penale (art.18 Cost.), deve ritenersi che le regole dell'ordinamento sportivo, disciplinanti l'osservanza e l'applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dirette a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (ccdd. "regole tecniche"), nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni, costituiscono espressione dell'autonomia interna delle Federazioni e restano irrilevanti per l'ordinamento giuridico dello Stato, con il limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona; pertanto, ogniqualvolta dalla violazione delle suddette regole si originino controversie tecniche, riguardanti cioè il corretto svolgimento della prestazione agonistica e la regolarità della competizione, ovvero controversie disciplinari, concernenti l'irrogazione di provvedimenti di carattere punitivo, sussiste il difetto assoluto di tutela giurisdizionale statale e le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati - quali soggetti dell'ordinamento sportivo - sono tenuti, secondo le previsioni e i regolamenti del Coni e delle singole Federazioni, ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. (Regola giurisdizione).
Cass. civ. n. 12903/2021
La domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, introdotta dal pubblico dipendente con procedimento ex art. 445 bis c.p.c., in quanto strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione di un beneficio, pari a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, rilevante ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'"an" e del "quantum" della prestazione pensionistica, appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti. (Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE AVEZZANO, 29/10/2019).
Cass. civ. n. 25939/2021
In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale. (Regola competenza).
Cass. civ. n. 41230/2021
In seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, la riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di opposizione (definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo implicitamente contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a "proseguire" nelle forme ordinarie; ne consegue che, ove il processo debba essere riassunto nei confronti di una amministrazione dello Stato, l'atto di riassunzione, non potendo considerarsi atto "istitutivo" di giudizio "ex novo", ai sensi dell'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza, ai sensi del comma 2 del citato art. 11. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2019).
Cass. civ. n. 18808/2021
Nel caso di riunione di cause, tra loro in rapporto di continenza e pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale - solo le attività, soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all'oggetto di esso che sia comune al giudizio preveniente e non si comunicano, pertanto, né alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a preclusione, né alle attività assertive e probatorie che, pur soggette a preclusione, concernono la parte del giudizio prevenuto non comune con quello preveniente. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/01/2018).
Cass. civ. n. 4779/2021
Non può essere proposta in cassazione con regolamento di competenza la questione della ripartizione della giurisdizione tra giudici di diversi Stati. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RIMINI, 11/11/2019).
Cass. civ. n. 5067/2021
In tema di ricorso per cassazione, l'errata indicazione del codice fiscale del ricorrente nella procura speciale rilasciata al difensore non ne provoca la nullità, restando esclusa una insuperabile incertezza sull'identità di colui che abbia conferito il mandato, comunque deducibile dai dati anagrafici riportati nell'atto difensivo e nella stessa procura speciale. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/09/2016).
Cass. civ. n. 7765/2021
La certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello "ius postulandi del difensore. In difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche "aliunde") dell'effettiva titolarità dei poteri spesi. Da ciò consegue che quando la sottoscrizione illeggibile, nel caso di mandato conferito da una società, sia apposta sotto la menzione della carica sociale, in una procura priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, poiché la certificazione dell'autografia, da parte del difensore, non si riferisce - come precisato - anche alla legittimazione e non può di per sé consentire l'individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome, con la configurazione, in definitiva, della nullità dell'atto processuale cui accede siffatta procura. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/09/2019).
Cass. civ. n. 12183/2021
In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; ne consegue che, una volta ricevuta la notifica della impugnazione principale, il procuratore è abilitato a svolgere il ministero costituendosi con comparsa di costituzione ed eventualmente proponendo appello incidentale in nome e per conto della parte deceduta, senza che in mancanza di costituzione, la mera dichiarazione o notifica dell'evento interruttivo impedisca l'operare delle preclusioni già maturate a carico di quest'ultima. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilità dell'appello incidentale, da ritenersi tardivamente proposto in seguito alla riassunzione da parte degli eredi, in quanto il difensore si era costituito irregolarmente, senza depositare comparsa di risposta, limitandosi ad indicare nella prima udienza di comparizione l'avvenuto decesso della de cuius). (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/04/2018).
Cass. civ. n. 38735/2021
La falsità materiale della procura alle liti non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 182 c.p.c., in quanto comporta l'invalidità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto introduttivo del giudizio, che incide sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/12/2018).
Cass. civ. n. 6481/2021
In sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacchè l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/06/2018).
Cass. civ. n. 8561/2021
La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 04/09/2015).
Cass. civ. n. 769/2021
Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità. (Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 16/10/2017).
Cass. civ. n. 10188/2021
Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tener conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c., sicchè nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRINDISI, 11/03/2019).
Cass. civ. n. 33033/2021
La regola di esclusione dal giudizio secondo equità, prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c., per le controversie di valore non eccedente millecento euro derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., si estende anche a quelle che traggono origine dalla sottoscrizione di buoni postali fruttiferi, venendo in rilievo rapporti connotati dalla posizione dominante dell'emittente e la conseguente necessità che tali controversie siano trattate applicando regole uguali per tutti i fruitori del servizio, secondo la modulistica prestampata predisposta dalle Poste, che richiama le condizioni generali di contratto definite per regolare una serie indefinita di rapporti con i risparmiatori. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 21/03/2019).
Cass. civ. n. 6494/2021
La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato (nella specie, il presidente) che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, disciplinata dagli artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c. Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato, anche d'ufficio, nel giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354, comma 1, 360, comma 1, n. 4, e 383, comma 4, c.p.c., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2015).
Cass. civ. n. 22453/2021
Il decreto decisorio emesso dal Tribunale in composizione collegiale deve essere sottoscritto dal solo Presidente, anche quando la relazione della causa e l'estensione del provvedimento siano state affidate ad un altro membro del collegio. (Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo di un'amministrazione straordinaria) (Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 21/05/2015).
Cass. civ. n. 40118/2021
E' valida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., nel caso in cui la consegna dell'atto venga effettuata a persona qualificatasi, senza riserve, collega di studio del destinatario (esercente, nella specie, la professione d'ingegnere), presso uffici adibiti anche a sede di una società (nella fattispecie di engineering) della quale è rappresentante legale il medesimo destinatario, spettando a quest'ultimo, ove contesti la ritualità di detta notificazione, dimostrare l'inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega, nonché la casualità della sua presenza nel proprio studio. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/10/2017).
Cass. civ. n. 32/2021
La nullità della citazione introduttiva del primo grado per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., non sanata dalla costituzione del convenuto, ex art. 164, comma 3, c.p.c., e rilevata in sede di gravame, comporta la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con conseguente rinnovazione dello stesso da parte del giudice di appello e, all'esito, decisione nel merito, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/01/2019).