Art. 4 – Codice di procedura civile – Giurisdizione rispetto allo straniero
[Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica:
1) se quivi è residente o domiciliato anche elettivamente o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nella Repubblica, oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi;
3) se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere;
4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano.
]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 17894/2025
In tema di misure cautelari reali, i limiti di impignorabilità di cui all'art. 545, comma 3, cod. proc. civ., applicabili in ogni fase del procedimento anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato, riguardano il solo indagato cui siano state sequestrate le somme di denaro, che delle stesse è l'effettivo "dominus", non valendo, invece, nei confronti dei terzi estranei al reato, che, ove dimostrino la titolarità delle somme ablate, possono vantare il diritto alla loro integrale restituzione.
Cass. civ. n. 14684/2025
In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al secondo comma del menzionato art. 445-bis, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Fattispecie relativa a ricorso proposto ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento, a seguito di revoca della prestazione, dichiarato inammissibile per la mancanza di preventiva nuova domanda amministrativa).
Cass. civ. n. 14603/2025
In tema di provvidenze in favore delle vittime del dovere, in caso di ritardata corresponsione dell'elargizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, del d.P.R. n. 243 del 2006, trova applicazione l'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, stante la natura assistenziale della stessa e la necessità di assicurare, inalterato nel tempo, il valore reale dell'importo fissato dalla norma, dovendosi invece escludere l'applicazione del regime del cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, previsto dall'art. 442 c.p.c. (come integrato dalle sentenze Corte cost. nn. 156 del 1991 e 196 del 1993), il quale non rappresenta il fisiologico adeguamento di un importo determinato in misura fissa dal legislatore bensì la risposta dell'ordinamento a un inadempimento, o a un non esatto adempimento, del soggetto obbligato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto gli interessi sulle prestazioni economiche dovute, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa).
Cass. civ. n. 14348/2025
L'istituto della rimessione in termini per l'introduzione di mezzi istruttori presuppone la presenza di un errore ascrivibile ad un fattore impeditivo - avente carattere assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata - estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si è verificata una decadenza e richiede l'immediata reazione di questa - entro un "termine ragionevolmente contenuto" - dal momento in cui acquisisce la conoscenza e la disponibilità di elementi probatori prima sconosciuti e inaccessibili, nonché la non imputabilità alla parte stessa. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto immune da vizi la decisione della Corte territoriale che aveva considerato tardiva la richiesta di acquisizione della documentazione formatasi in sede penale, poiché avvenuta a distanza di più di sei mesi dall'effettiva conoscenza degli elaborati peritali del pubblico ministero nei procedimenti penali parallelamente pendenti).
Cass. civ. n. 14272/2025
Il ricorso per cassazione, con il quale sono impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica ai provvedimenti impugnati.
Cass. civ. n. 13930/2025
Nel caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., quando nel termine stabilito per la notificazione siano avvenuti sia il deposito dell'atto presso la casa comunale. sia anche la ricezione, da parte del destinatario, della notizia del deposito, e non solo l'invio di tale notizia, la nullità della notificazione, che deriverebbe dal mancato compimento della formalità dell'affissione, non può essere dichiarata, perché deve ritenersi che la ricezione della raccomandata possa fungere da atto sanante della nullità sotto il profilo del raggiungimento dello scopo. La conoscenza della raccomandata produce, infatti, un effetto di conoscenza effettiva dell'avvenuto deposito, certamente non inferiore rispetto a quello del'affissione dell'avviso, e consente alla parte - quindi - quando il deposito sia stato effettuato, di avere altresì effettiva e completa conoscenza dell'atto a lui indirizzato.
Cass. civ. n. 13860/2025
La domanda di regresso ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha risarcito il danno, avendo natura di azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato, va riproposta in appello ex art. 346 c.p.c., ove non sia intervenuta alcuna statuizione su di essa da parte del primo giudice.
Cass. civ. n. 13838/2025
In tema di appello incidentale, il differimento della udienza indicata nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.168-bis, comma 4, c.p.c. per il caso che il giudice in quel giorno non tenga udienza, non incide, a differenza di quello previsto dal comma 5 del medesimo art. 168-bis c.p.c., sul termine per la proposizione del gravame incidentale, anche ove il rinvio sia disposto con provvedimento espresso adottato dal Presidente della Corte d'appello.
Cass. civ. n. 13662/2025
Il ricorso per cassazione, con il quale si deduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a pena di inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione.
Cass. civ. n. 13628/2025
In tema di riscossione coattiva, la notificazione della cartella di pagamento, nell'ipotesi di utilizzo della raccomandata con ricevuta di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, "ratione temporis" vigente, si perfeziona alla data di consegna al destinatario attestata nell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria né la stesura di alcuna relata, atteso che è l'ufficiale postale, nel predetto avviso, a garantirne l'avvenuta esecuzione, né, ai fini della relativa prova in giudizio, l'allegazione in uno con la ricevuta anche della cartella di pagamento presupposta, non risultando tale incombente previsto da alcuna norma di legge.
Cass. civ. n. 13612/2025
Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso che il creditore, già munito di decreto ingiuntivo, avesse uno specifico interesse a duplicare i titoli esecutivi iscrivendo a ruolo una somma corrispondente a quella del provvedimento monitorio mai portato ad esecuzione e, di conseguenza, aveva ridotto l'importo della cartella di pagamento).
Cass. civ. n. 13611/2025
Nell'espropriazione forzata di crediti presso terzi, il terzo, chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., non diviene parte del giudizio, né assume un dovere, giuridicamente sanzionato, di rendere la menzionata dichiarazione, poiché, nel regime normativo anteriore alla l. n. 228 del 2012, l'unica conseguenza derivante dalla mancata comparizione o dal rifiuto della dichiarazione o dalle contestazioni insorte su quest'ultima è costituita dall'assoggettamento al successivo ed eventuale giudizio di accertamento del suo obbligo; ne consegue che la mancata presentazione del terzo all'udienza per rendere la dichiarazione oppure la sua omessa costituzione nel giudizio di accertamento non costituiscono - diversamente dal caso in cui sia resa una dichiarazione manifestamente reticente od elusiva, che allontani nel tempo la realizzazione del credito - comportamenti antigiuridici produttivi dell'obbligo di risarcire eventuali danni in favore del creditore pignorante, il quale, fino all'assegnazione, può tutelarsi facendo valere la responsabilità contrattuale del proprio debitore in mora, dal quale può pretendere gli interessi e l'eventuale maggior danno, a norma dell'art. 1224 c.c. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che la condotta del terzo - il Ministero delle Infrastrutture - integrasse gli estremi dell'illecito civile, atteso che questo, nel momento in cui aveva reso la dichiarazione, effettivamente non aveva posizioni debitorie nei confronti del debitore esecutato, non rilevando le vicende successive del credito pignorato in ragione del ritardo nell'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, imputabile a scelte processuali dello stesso creditore).
Cass. civ. n. 13483/2025
La sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese può essere impugnata unicamente con l'istanza di regolamento per quanto riguarda la questione relativa alla competenza e nei modi ordinari relativamente alla pronuncia sulle spese, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento. (Nella specie, in presenza di adesione all'eccezione di incompetenza per territorio, il tribunale, anziché disporre la cancellazione della causa dal ruolo, aveva declinato la propria competenza e statuito sulle spese; tale statuizione era stata impugnata dinanzi alla corte distrettuale che aveva dichiarato inammissibile il gravame affermando che l'appellante non poteva impugnare la sentenza di primo grado limitatamente alle spese; la S.C. ha dunque cassato tale decisione in applicazione del principio enunciato).
Cass. civ. n. 13237/2025
In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la diversità delle conclusioni rassegnate dal CTU nel giudizio per la mancata conferma dell'assegno ordinario di invalidità, rispetto a quelle del CTU nominato in altro procedimento che aveva dato luogo al riconoscimento di tale assegno, non consente di ravvisare alcuna violazione di giudicato se prospettata in relazione a stati patologici la cui valutazione è ex se variabile nel tempo, e per i quali può dunque escludersi la sovrapponibilità del quadro clinico accertato dai due consulenti.
Cass. civ. n. 13234/2025
In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., le contestazioni - anche parziali - alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione.
Cass. civ. n. 13169/2025
Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva escluso la sussistenza del giudicato esterno in ordine all'estinzione delle obbligazioni di una compagnia assicuratrice per intervenuto esaurimento del massimale aggregato, accertata in altro giudizio tra le medesime parti e in relazione al medesimo periodo di vigenza del contratto, ma avente diverso petitum e diversa causa petendi, in quanto relativa ad altro sinistro).
Cass. civ. n. 13103/2025
Nel giudizio di divisione, le contestazioni alla stima del valore del bene da dividere, formulate per la prima volta in appello, non integrano domande o eccezioni nuove, precluse ex art. 345 c.p.c., atteso che la contestazione mira semplicemente a verificare la legittimità dello svolgimento delle operazioni divisionali e, precisamente, l'esattezza della stima del bene comune, ma sempre in vista del perseguimento del risultato cui mirava la proposizione della domanda originaria.
Cass. civ. n. 13063/2025
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova.
Cass. civ. n. 12981/2025
In tema di notificazione di cartella di pagamento, il termine per impugnare non decorre quando al contribuente è stata consegnata una copia della relata in bianco ed è procrastinato "in limine" sino al successivo atto del procedimento di riscossione, mentre, in caso di impugnazione della cartella, pur oltre il termine calcolato a partire dalla data di perfezionamento della notifica evincibile dalla relata a mani del notificante, il giudice non può annullarla sul presupposto della nullità insanabile della notifica, non costituendo la notifica un requisito di validità della cartella, e deve procedere alla disamina dell'impugnazione nel merito.
Cass. civ. n. 12791/2025
Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata ad un generico richiamo agli atti difensivi).
Cass. civ. n. 12693/2025
In tema di appello, i vizi riguardanti l'editio actionis non sono più sanabili una volta scaduto il termine perentorio per la notifica dell'atto di gravame, sicché, in tal caso, il giudice adito deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, dichiarando l'inammissibilità dell'appello che, dopo essere stato notificato l'ultimo giorno utile, privo del contenuto del gravame, era stato nuovamente notificato in modo completo il giorno successivo, quando l'appellante era, ormai, decaduto dal termine per impugnare).
Cass. civ. n. 12636/2025
La regola secondo cui, in caso di cd. "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è applicabile anche alle sentenze d'appello rese in sede di rinvio, perché, non distinguendo l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. tra queste e quelle d'appello rese in via ordinaria, la ratio della norma va individuata nell'esigenza di evitare la proliferazione di ricorsi per cassazione volti alla rivisitazione della ricostruzione dei fatti, qualora la doppia giurisdizione di merito li abbia valutati in senso conforme.
Cass. civ. n. 12291/2025
In tema di revocazione, l'art. 395, n. 4, c.p.c. non subordina l'ammissibilità del rimedio impugnatorio alla non imputabilità dell'errore revocatorio alla parte che si avvale di tale rimedio, in quanto la disposizione normativa non richiede la ricorrenza di detta condizione, circoscrivendo la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero sull'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita.
Cass. civ. n. 12275/2025
Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, l'abrogazione delle norme del rito cd. Fornero opera per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, sicché, per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, il gravame è assoggettato alle forme del reclamo anziché a quelle dell'appello, tenuto conto, da un lato, che la coincidenza temporale tra l'abrogazione delle norme preesistenti e l'applicazione delle nuove, prevista dal decreto, ne assicura la contestuale operatività; dall'altro, che l'espressa volontà legislativa si mostra coerente con il principio della perpetuatio iurisdictionis, in forza del quale il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda; infine, che l'art. 37 del medesimo d.lgs., che dispone l'abrogazione dell'art. 1, commi da 47 a 69, della l. n. 92 del 2012, non prevede alcuna disciplina intertemporale.
Cass. civ. n. 12258/2025
Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione che aveva respinto la domanda di sospensione del giudizio di divisione in attesa della definizione, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, del giudizio di usucapione introdotto dal convenuto dopo la sentenza di primo grado).
Cass. civ. n. 11944/2025
Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 11887/2025
L'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva accolto l'eccezione di giudicato, in quanto non vi era identità tra le domande di garanzia proposte nei giudizi conclusi con le sentenze richiamate dalle parti e la domanda di garanzia formulata nella fattispecie in esame, essendo diverse le parti della domanda principale risarcitoria e, dunque, diversi il petitum e la causa petendi della domanda accessoria, con cui era stato azionato, in forza di una clausola on claims made basis, il diritto di manleva dell'ente ospedaliero verso la compagnia assicuratrice).
Cass. civ. n. 11877/2025
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello secondo cui la mancata comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, sulla base dell'erronea convinzione circa la necessità di dedurre il pregiudizio concretamente subito).
Cass. civ. n. 11657/2025
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la formazione di un giudicato sull'avvenuta acquisizione (ad altro titolo) dell'immobile ad opera dell'amministrazione espropriante impedisce di esercitare il potere attribuitole dall'art. 42-bis del TUE e il provvedimento eventualmente emesso, risultando adottato in palese carenza di potere, va disapplicato dal giudice ordinario, poiché il limite di operatività dell'istituto presuppone l'intervento tempestivo dell'amministrazione, per ripristinare la legalità violata in seguito all'occupazione illegittima di beni appartenenti a privati.
Cass. civ. n. 11594/2025
Nel processo tributario, l'art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 (oggi sostituito dall'art. 110 del d.lgs. n. 175 del 2024), per cui le questioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si è costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di impugnazione.
Cass. civ. n. 3086/2022
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/06/2016).
Cass. civ. n. 1109/2022
In tema di giudizio d'appello, ai fini della procedibilità dell'impugnazione rileva non la data di perfezionamento dell'iscrizione a ruolo bensì quella di presentazione della relativa nota di iscrizione, non potendo imputarsi alla parte adempiente il ritardo nell'espletamento di un'attività di registrazione degli atti da parte dell'Ufficio di Cancelleria. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/09/2020).
Cass. civ. n. 283/2022
Il provvedimento di assunzione della prova, disposto ai sensi dell'art. 48, comma 2, c.p.c., per ragioni d'urgenza, durante la sospensione del procedimento a seguito di proposizione di regolamento di competenza, ha carattere ordinatorio e non decisorio, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto avverso tale provvedimento. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 10/09/2020).
Cass. civ. n. 758/2022
Nel procedimento innanzi al giudice di pace, in assenza di una specifica previsione normativa che disponga diversamente, la costituzione della parte che vi provveda per prima non richiede la presentazione di un'apposita nota di iscrizione della causa a ruolo, essendo compito del cancelliere, integrate le condizioni previste dall'art. 319 c.p.c., provvedere agli adempimenti di sua competenza, ai sensi degli artt. 36 e 56 disp. att. c.p.c.. (Rigetta, TRIBUNALE RAVENNA, 24/10/2017).
Cass. civ. n. 14143/2021
Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, relativamente ad un giudizio attivato da un avvocato nei confronti del proprio cliente, per il pagamento dei compensi relativi all'assistenza legale prestata in favore di questi e maturati nel contesto di un più ampio e pluriennale rapporto esistente tra le parti, aveva escluso la ricorrenza di un'ipotesi di frazionamento del credito, sul solo presupposto dell'inesistenza di un incarico unitario). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2018).
Cass. civ. n. 36897/2021
In tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l'ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento. (Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE VITERBO, 16/09/2019).
Cass. civ. n. 20778/2021
Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 06/11/2012).
Cass. civ. n. 20214/2021
Nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell'atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalità telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria, nonostante l'attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/09/2019).
Cass. civ. n. 39970/2021
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico" ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza d'appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 22/09/2017).
Cass. civ. n. 27723/2021
Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa; peraltro, il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/08/2016).
Cass. civ. n. 17313/2021
Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti; inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/06/2014).
Cass. civ. n. 2152/2021
In tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificazione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale, in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l'autenticità di una scrittura privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l'atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anche la genuinità della dichiarazione in essi contenuta; pertanto, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c., la proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende proporre (in via principale o incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in giudicato l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione, la querela di falso sia tuttavia diretta (anche od esclusivamente) a far valere la falsità ideologica del documento. Ove, nonostante la preclusione derivante dal disposto dell'art.221 c.p.c., la querela di falso sia stata ugualmente ammessa nel corso del giudizio di merito, l'improponibilità della querela si traduce nell'inopponibilità del giudicato eventualmente formatosi sull'esito di essa in ordine all'accertamento della falsità della sottoscrizione, sul quale prevale quello contrario relativo all'accertamento dell'autenticità della stessa, formatosi nel precedente giudizio di verificazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2017).
Cass. civ. n. 13145/2021
La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione: l'appellante può compiere il disconoscimento con l'atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/12/2018).
Cass. civ. n. 2149/2021
In tema di prova testimoniale, l'apprezzamento circa la specificità dei capitoli di prova dedotti dalla parte istante deve essere compiuto dal giudice del merito, con adeguata motivazione, non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni delle altre parti. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/04/2018).
Cass. civ. n. 9823/2021
Nel rito del lavoro, è corretto l'operato del giudice che, nell'ambito di una controversia promossa per accertare la natura subordinata di un rapporto di lavoro, chieda al testimone di precisare, al di fuori delle circostanze capitolate, se venisse rispettato un orario di lavoro, quali fossero le mansioni svolte dal prestatore nonché in quale posizione materiale la prestazione fosse effettuata, dovendosi ritenere che la possibilità di porre tali domande sia consentita, se non anche imposta, dall'art. 421 c.p.c., e ciò tanto più ove al ricorso siano stati allegati conteggi elaborati sul presupposto dello svolgimento di determinate mansioni e orari e la controparte abbia contestato, oltre alla natura subordinata del rapporto, anche lo svolgimento di un orario a tempo pieno. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/02/2018).
Cass. civ. n. 22254/2021
L'onere di allegazione concerne unicamente i fatti, non le prove (documentali e non), delle quali basta la specifica indicazione prevista, nel rito speciale, dagli artt. 414 e 416 c.p.c., senza che le parti siano gravate dall'onere ulteriore di spiegarne la rilevanza e idoneità dimostrativa, che invece vanno valutate d'ufficio dal giudice. Pertanto, la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengono esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, comma 1, c.p.c. chiarimenti e precisazioni ai testi. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2014).
Cass. civ. n. 18121/2021
In tema di intermediazione mobiliare, non importa incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. per i dipendenti dell'intermediario la circostanza che quest'ultimo, evocato in giudizio da un risparmiatore, potrebbe convenirli in garanzia nello stesso giudizio per essere responsabili dell'operazione che ha dato origine alla controversia, poiché le due cause, anche se proposte nello stesso giudizio, si fondano su rapporti diversi ed i dipendenti hanno un interesse solo riflesso ad una determinata soluzione della causa principale, che non li legittima a partecipare al giudizio promosso dal risparmiatore, in quanto l'esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecare ad essi pregiudizio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/09/2015).
Cass. civ. n. 41254/2021
Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione. (Sospende esecutorietà, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/11/2016).
Cass. civ. n. 41895/2021
Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso che la previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella in senso logico giuridico.(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto coperto da giudicato, pur in assenza della relativa eccezione,l'accertamento del contenuto di una convenzione, contenente il richiamo all'art. 2112 c.c., avente per oggetto la garanzia dei lavoratori ad essere riassunti da un Comune). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/06/2019).
Cass. civ. n. 40560/2021
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/11/2018).
Cass. civ. n. 21606/2021
La nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale "tempus regit actum", quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/11/2015).
Cass. civ. n. 20315/2021
La parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa - che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima - deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica. Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in assenza di appello incidentale sul punto, che si fosse formato già in appello il giudicato interno sulla questione relativa all'inutilizzabilità di alcuni documenti, eccepita in primo grado, poiché il giudice l'aveva implicitamente respinta, ritenendo nel merito che tali documenti non costituissero prova idonea). (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/05/2014).
Cass. civ. n. 25840/2021
In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Nella specie, la S.C., respingendo il ricorso, ha escluso il vizio di ultrapetizione della sentenza che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in grado di appello, aveva accolto l'eccezione di gratuità del servizio di necroscopia, per il cui corrispettivo l'Asl aveva agito in via monitoria, pur essendo stata, tale eccezione, semplicemente riproposta dall'opponente appellato, comunque totalmente vittorioso in primo grado). (Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 16/06/2015).
Cass. civ. n. 37272/2021
La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/10/2018).
Cass. civ. n. 25317/2021
Nel giudizio di responsabilità promosso dal socio di s.r.l. nei confronti dell'amministratore ai sensi dell'art. 2476 c.c., la società è litisconsorte necessario e l'amministratore, in quanto munito di poteri di rappresentanza dell'ente, versa in una situazione di conflitto di interessi che richiede la nomina di un curatore speciale, il quale mantiene la "legitimatio ad processum" solo fino a quando i soci non provvedono alla designazione di un nuovo legale rappresentante, spettando, poi, al giudice, acquisita la notizia, concedere un termine perentorio per la costituzione di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., pena la nullità degli atti processuali compiuti dopo tale designazione. (Nella specie, la S.C., riscontrata la nomina del liquidatore, nuovo legale rappresentante della società, già in pendenza del primo grado di giudizio, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice di appello, in diversa composizione, affinché provvedesse a decidere nuovamente la causa previa rinnovazione degli atti nulli ex art. 354, ultimo comma, c.p.c., e previa eventuale rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. della parte non correttamente costituita).
Cass. civ. n. 14199/2021
Qualora sia impugnata per cassazione la compensazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO).
Cass. civ. n. 41008/2021
Nel giudizio di legittimità, la richiesta di cassazione della sentenza impugnata - che costituisce, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., requisito di ammissibilità del ricorso incidentale contenuto nel controricorso - può essere formulata anche in forma implicita ed è, pertanto, ravvisabile nella richiesta di confermare la sentenza impugnata sia pure con motivazione modificata; la correzione della motivazione, che si differenzia dal rigetto dell'impugnazione per l'assoluta coincidenza delle statuizioni pratiche che ne derivano, si concreta, infatti, in un accoglimento del ricorso, con contemporanea decisione della causa di merito, e dà luogo a una "Cass. civ. n. sostitutiva" del tutto analoga a quella disciplinata dall'art. 384, comma 2, c.p.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/01/2014).
Cass. civ. n. 4712/2021
In tema di fallimento, l'art. 147, comma 5, l.fall. trova applicazione anche qualora il socio già fallito sia una società partecipe con altre società o persone fisiche ad una società di persone (cd. "supersocietà di fatto"), nel qual caso, in deroga all'art. 9 l.fall., la competenza alla dichiarazione di fallimento in estensione si radica presso il tribunale ove risulta già pendente la procedura concorsuale riguardante il socio, venendo in rilievo il principio di prevenzione sancito dai commi 4 e 5 dell'art. 9 anzidetto e dall'art. 40 c.p.c. e costituendo il fallimento della società, che sia socia illimitatamente responsabile, l'occasione per accertare anche la distinta insolvenza della supersocietà di fatto. (Regola competenza).
Cass. civ. n. 16449/2021
Avverso le sentenze o le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, considerato che l'art. 403 c.p.c. consente l'impugnazione della decisione sulla revocazione nei limiti in cui la stessa sia proponibile avverso la sentenza impugnata, va escluso che sia proponibile il ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost., essendo lo stesso esperibile solo nei confronti dei provvedimenti decisori di merito per i quali non sia apprestato altro mezzo di impugnazione. (Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/06/2018).
Cass. civ. n. 18601/2021
E' inammissibile l'opposizione di terzo proposta da colui che sia indicato come vero padre, avverso la sentenza, passata in giudicato, di disconoscimento della paternità, quando l'opponente deduca che l'esito (positivo) dell'azione di disconoscimento di paternità si riverberi sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, in quanto il pregiudizio fatto valere è di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'art. 404 c.p.c. presuppone che l'opponente azioni un diritto autonomo, la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/05/2019).