Art. 12 – Codice di procedura civile – Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni

Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [1173 c.c.] si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

[Nelle cause per finita locazione d'immobili il valore si determina in base all'ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso].

Il valore delle cause per divisione [713, 1111 c.c.] si determina da quello della massa attiva da dividersi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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