Art. 13 – Codice di procedura civile – Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite

Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci.

Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 19020/2018

Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, perché fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Cass. civ. n. 10454/2015

Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Cass. civ. n. 2837/1986

Ai fini della liquidazione delle spese processuali, le controversie in materia di pensione d'invalidità non possono considerarsi di valore indeterminabile, essendo la pensione assimilabile ad una rendita vitalizia, il cui valore si ottiene, a norma della seconda parte del secondo comma dell'art. 13 c.p.c., cumulando, fino a un massimo di dieci, le annualità domandate.

Cass. civ. n. 3826/1977

Ai fini della determinazione del valore della causa, la controversia di divorzio deve essere considerata di valore indeterminabile, non essendo il suo oggetto suscettibile di valutazione economica precisa secondo le previsioni del codice di rito; per quanto riguarda, invece, la domanda riconvenzionale diretta a ottenere l'assegno di divorzio, pur non avendo detto assegno natura strettamente alimentare, il valore della causa si determina ai sensi dell'art. 13 comma primo c.p.c., che disciplina il valore delle cause relative ad assegni alimentari. Ne consegue che, per la determinazione degli onorari difensivi il giudice deve tener conto della proposizione di due domande, una principale di divorzio, di valore indeterminabile, e l'altra riconvenzionale diretta al pagamento dell'assegno, di valore determinabile.

Cass. civ. n. 4626/1976

La domanda, con cui viene chiesta al Ministero dell'interno una pensione d'invalidità civile di lire 22.000 mensili ai sensi delle leggi n. 118 del 1971 e n. 194 del 1974, è intesa ad ottenere non già una rendita vitalizia o un'indennità assicurativa, bensì una prestazione di carattere alimentare, e rientra, pertanto, in primo nella competenza del tribunale individuato secondo le regole del foro erariale.

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