Art. 8 – Codice di procedura civile – Competenza del pretore
[Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace. È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma;2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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