Art. 48 – Codice di procedura civile – Sospensione dei processi

I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l'ordinanza che richiede il regolamento.

Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti [298].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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