Art. 52 – Codice di procedura civile – Ricusazione del giudice

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi [51], ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario [54 2].

La ricusazione sospende il processo [296, 298].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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