Art. 51 – Codice di procedura civile – Astensione del giudice
Il giudice ha l'obbligo di astenersi [disp. att. 78]:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio [82] nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro [810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico [61];
5) se è tutore, curatore [c.c. 343, 392], procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta [36 c.c.], di un comitato [39 c.c.], di una società [2247 c.c.] o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11613/2025
In tema di esecuzione forzata, nel caso in cui l'assegnazione del bene staggito sia divenuta definitiva per mancato esperimento dei rimedi endoesecutivi, il debitore espropriato non può più contestare, con l'azione di ripetizione dell'indebito, l'esistenza o l'entità del diritto del creditore procedente in tal guisa soddisfatto, essendo irrilevante che la mancata proposizione dell'opposizione sia dipesa da negligente o infedele patrocinio del difensore dell'esecutato, ciò potendo fondare unicamente un'azione di responsabilità professionale.
Cass. civ. n. 9360/2025
In tema di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio, non rappresentano, di per sé, cause di astensione o ricusazione del consulente la mera collaborazione scientifica all'interno di un manuale scritto da più autori o la semplice collaborazione didattica all'interno di un medesimo istituto universitario, attività che non determinano una comunione di interessi da cui l'ausiliario del giudice possa essere condizionato nella stesura della relazione, occorrendo invece la prova di una situazione tale da rendere il c.t.u. interessato a non contraddire il consulente tecnico di parte o ad aderire alle sue tesi. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione del dovere d'imparzialità del consulente tecnico d'ufficio, incaricato di valutare la capacità di intendere e volere di un soggetto al momento della stipula di un contratto di mandato a gestire investimenti finanziari e pervenuto ad un giudizio concordante col consulente di una delle parti, col quale aveva condiviso un manuale di psichiatria redatto da più autori ed un'esperienza didattica nel medesimo corso universitario).
Cass. civ. n. 8888/2025
In tema di espropriazione forzata, la domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. può essere proposta in particolari e ben delimitati casi e soltanto dal creditore intervenuto sine titulo (nell'ipotesi di disconoscimento del credito da parte del debitore e nella pendenza del giudizio intrapreso per ottenere il titolo esecutivo), sicché è inammissibile l'istanza di accantonare somme proposta in relazione a qualunque altra pretesa che terzi estranei al processo esecutivo possano vantare verso il debitore.
Cass. civ. n. 1042/2025
Non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato, perché l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione.
Cass. civ. n. 28725/2024
In tema di reati tributari, il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, il cui importo è quantificabile secondo le disposizioni sulla riscossione coattiva dei tributi, venendo in rilievo, quanto ai beni immobili, i parametri di cui all'art. 77, comma 1, d.lgs. 29 settembre 1973, n. 602, e, quanto ai beni mobili, quelli dell'art. 517, comma 1, cod. proc. civ., applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 49, comma 2, d.P.R. cit.
Cass. civ. n. 25261/2024
In tema di esecuzione forzata, allorché l'espropriazione sia iniziata in base a condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c. e sopravvenga sentenza di condanna definitiva di riforma della precedente decisione in senso quantitativo, si verifica una successione di titoli esecutivi, segnata da una differente quantificazione del credito da soddisfare, ma altresì dall'assorbimento del titolo temporalmente anteriore (la condanna provvisionale) in quello successivo (la condanna definitiva), con la conseguenza che il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo, se si tratta di modifica in diminuzione o nei limiti del titolo originario, qualora la modifica sia in aumento; in quest'ultimo caso, per ampliare l'oggetto della procedura già intrapresa, il creditore deve formulare, per la parte di credito residuale ed eccedente quello originario e in virtù del nuovo e distinto titolo esecutivo, un apposito intervento, la cui tempestività va autonomamente valutata in relazione al tempo del suo dispiegamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardivo l'intervento, svolto in epoca posteriore all'ordinanza di vendita dei beni staggiti, per la differenza tra la somma originariamente riconosciuta con la provvisionale e quella superiore definitivamente accertata e, pertanto, da collocare quale chirografario intempestivo nel progetto di distribuzione).
Cass. civ. n. 25251/2024
In tema di fallimento, l'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione può essere fatta valere in sede di impugnazione, denunciando la nullità del decreto decisorio, solo se l'esercizio del potere di ricusazione del giudice non astenutosi sia risultato precluso da un vizio procedurale, che abbia impedito alla parte di conoscere preventivamente la composizione dell'organo giudicante, purché sia specificamente individuata la causa di ricusazione, in precedenza non rilevabile. (Nella specie la S.C. ha cassato il decreto decisorio, poiché l'opponente aveva avuto contezza della partecipazione al collegio anche del giudice delegato solo al momento della comunicazione della decisione, in quanto nel fascicolo digitale, nei verbali di udienza e nel ruolo cartaceo affisso sulla porta dell'aula risultavano indicati solo il presidente ed il relatore, ma non gli altri componenti dell'organo giudicante).
Cass. civ. n. 23283/2024
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura.
Cass. civ. n. 23240/2024
Il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato l'estinzione del processo esecutivo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d'atto della chiusura fisiologica del processo di espropriazione, non idonea a precludere l'impugnazione dell'approvazione del progetto finale di distribuzione, che è l'ultimo atto di quel processo.
Cass. civ. n. 11717/2024
Il reato di sottrazione di beni pignorati di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. è configurabile non solo quando la "amotio" sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi nel reperimento del compendio esecutato, sicché è irrilevante che la vendita del bene da parte del debitore sia inopponibile al creditore pignorante, in quanto quest'ultimo sarebbe costretto ad adire l'autorità giudiziaria per far accertare il suo diritto, in caso di contestazione da parte del terzo acquirente in buona fede. (Fattispecie in cui il notaio rogante aveva inserito nell'atto di compravendita una dichiarazione della parte acquirente di essere stata edotta dell'inopponibilità dell'atto traslativo al creditore pignoratizio).
Cass. civ. n. 36312/2023
In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'impignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale può essere eccepita, in sede di opposizione distributiva, da parte di un creditore intervenuto, dal momento che il relativo vincolo, essendo improntato alla tutela di interessi di natura patrimoniale, non costituisce espressione di un diritto personalissimo (come tale, esercitabile dal solo titolare); in tal caso, sul creditore eccipiente grava l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., i presupposti dell'art. 170 c.c., che costituisce eccezione al regime dell'ordinaria pignorabilità di tutti i beni (presenti e futuri) del debitore.
Cass. civ. n. 35657/2023
Se il creditore subcollocatario, dopo aver avanzato l'istanza ex art. 511 c.p.c., cede il proprio credito, la domanda di sostituzione dev'essere disattesa dal giudice dell'esecuzione senza ulteriore indagine, in quanto, al solo rilevante momento della distribuzione, il credito non è più nella titolarità dell'intervenuto, né può farsi applicazione dell'art. 111 c.p.c., perché l'interveniente in sostituzione non è propriamente parte della procedura, dato che il suo intervento non costituisce esercizio dell'azione esecutiva nei confronti dell'esecutato o del sostituito; resta comunque ferma la possibilità, per il cessionario del credito, di proporre un'ulteriore e autonoma domanda ex art. 511 c.p.c. prima dell'inizio dell'udienza ex art. 596 c.p.c.
Cass. civ. n. 32146/2023
Il provvedimento con cui viene approvato il progetto di distribuzione segna la conclusione del processo esecutivo immobiliare, la quale non è impedita dalla circostanza che il conseguente pagamento dei creditori avvenga in pendenza di un'opposizione distributiva, potendosi riaprire la procedura, con efficacia ex tunc, nel caso di accoglimento della stessa.
Cass. civ. n. 32143/2023
L'esecuzione forzata immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice, preso atto dell'approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 598 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) ovvero risolvendo le contestazioni avanzate dai creditori concorrenti e/o dal debitore esecutato a norma dell'art. 512 c.p.c., dichiara l'esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto. Ne consegue che il provvedimento conclusivo del processo, che non sia stato opposto ex art. 617 c.p.c. dalla parte interessata, è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 487 c.p.c. (ove ne sussistano i presupposti, e sempre che ad esso non sia stata, frattanto, data esecuzione con l'emissione e l'incasso dei mandati di pagamento) solo laddove essa sia esercitata entro venti giorni dall'adozione del provvedimento, se emesso in udienza, o dalla sua comunicazione se proveniente da riserva, giacché, in caso contrario, l'esercizio del potere di revoca comporterebbe l'elusione della decadenza dal potere di proporre l'opposizione distributiva ex artt. 617 e 512 c.p.c., nella quale la parte interessata è, a quel punto, già incorsa.
Cass. civ. n. 25083/2023
In tema di procedimento disciplinare, in assenza di una tempestiva ricusazione, ancorché sul presupposto che sarebbe incostituzionale la norma vigente che non prevede l'obbligo di astensione del giudice che abbia partecipato alla decisione, non può la relativa questione essere dedotta in sede di impugnazione a fondamento della nullità della sentenza.
Cass. civ. n. 23482/2023
In tema di espropriazione forzata, in caso di plurime domande di sostituzione validamente formulate ex art. 511 c.p.c., il concorso dei creditori subcollocati sulle somme da attribuire in sede di distribuzione al creditore sostituito è regolato secondo la graduazione determinata dalle cause legittime di prelazione e dai privilegi vantati dai creditori su dette somme spettanti nei confronti del creditore sostituito, oppure, in caso di insussistenza di titoli di preferenza o di crediti di pari grado, mediante ripartizione proporzionale di esse tra tutti i subcollocati.
Cass. civ. n. 17965/2023
I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 373 c.p.c.) ovvero dell'esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento, non obbligando il creditore procedente a rinunciare agli atti del processo.
Cass. civ. n. 16120/2023
Una volta definito il procedimento di ricusazione di un giudice della Corte di cassazione, il processo al quale si è riferita la ricusazione può proseguire con la partecipazione del giudice ricusato, senza che ricorrano ragioni per la sospensione o il rinvio.
Cass. civ. n. 15981/2023
La sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione e non integra pertanto una forma di pignoramento del credito presso terzi, cosicché non trova applicazione la norma dell'art. 2914, n. 2, c.c., che opera solo nei confronti del creditore pignorante; ne consegue che, nell'ambito del processo esecutivo, la cessione del credito, effettuata dal creditore procedente (o intervenuto) con atto di data certa anteriore alla domanda di sostituzione di cui al citato art. 511, impedisce a quest'ultima di produrre i relativi effetti per il venir meno di quella posizione attiva nella quale il "creditor creditoris" intende subentrare, dal momento che tale cessione si perfeziona, nei rapporti fra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso e che l'art. 1265 c.c. richiede la notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore esclusivamente per risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito.
Cass. civ. n. 9460/2023
In tema di ricusazione ex art. 52, comma 2, c.p.c., ove quest'ultima sia preclusa da un vizio procedurale che abbia impedito alla parte di conoscere preventivamente chi fossero i giudici chiamati a decidere, il rimedio accordato è quello di denunciare la nullità della sentenza, ma quest'ultima deve correlarsi alla specifica individuazione della causa di ricusazione che non è stato in precedenza possibile addurre e che si è poi riverberata nella nullità della decisione assunta. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato non fondato il motivo di ricorso con il quale la parte aveva dedotto la nullità del decreto assunto dal collegio in sede di reclamo avverso un provvedimento del giudice delegato, ex artt. 25 e 26 l. fall. - nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 - correlata alla sola difformità fra l'intestazione di tale provvedimento e l'indicazione del verbale di udienza, risultando solo dal primo la presenza del giudice delegato nel collegio, circostanza che aveva comportato l'impossibilità di proporre istanza di ricusazione).
Cass. civ. n. 8911/2023
La natura "abusiva" delle clausole contenute nel contratto stipulato da un consumatore, ove non sia stata oggetto di accertamento nel giudizio preordinato all'impugnazione del titolo, non può essere eccepita né rilevata d'ufficio in seno all'opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c., allorquando il bene pignorato sia già stato trasferito a un terzo, non contrastando tale conclusione con la direttiva 93/13/CEE, come interpretata dalla sentenza della CGUE del 17 maggio 2022, causa C-600/19, Ibercaja Banco SA, sempre che al consumatore sia consentito far valere i propri diritti in un separato giudizio risarcitorio.
Cass. civ. n. 1771/2023
Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, si prescrive nel termine di un anno che, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, decorre dal momento in cui il lavoratore medesimo, in seguito all'esperimento dell'esecuzione forzata, ha avuto cognizione o avrebbe dovuto avere cognizione dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali, adoperandosi con una condotta improntata all'ordinaria diligenza per ottenere, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., la consegna del processo verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario.
Cass. civ. n. 19030/2021
In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, il procedimento davanti al Consiglio distrettuale di disciplina conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di competenza dei locali Consigli dell'ordine, svolgendo tale organo una funzione amministrativa di natura giustiziale; pertanto, non trovano applicazione le norme in tema di astensione del giudice contenute nei codici di procedura civile e penale. (Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 25/01/2021).
Cass. civ. n. 25487/2021
Il giudice che abbia partecipato soltanto alla attività istruttoria nel corso del giudizio di primo grado, senza poi prender parte alla decisione della causa, non ha alcuna incompatibilità a comporre il collegio giudicante in secondo grado e non è, pertanto, gravato dal dovere di astensione ex art. 51, n. 4, c.p.c., dovendosi la conoscenza della causa come magistrato in altro grado di giudizio riferire alla partecipazione alla decisione di merito e non ad atti istruttori nel giudizio di prime cure. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/08/2015).
Cass. civ. n. 14597/2020
Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato, a seconda dei tempi delle due procedure, può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in cui sia stata già pronunciata l'ordinanza di assegnazione implicante la sostituzione del proprio creditore con i creditori che quel credito hanno pignorato, oppure ha l'onere di dichiarare quella circostanza, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario sia del "creditor creditoris". Quest'ultimo, a sua volta, apprendendo notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal suo debitore può sostituirsi allo stesso in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto in base all'art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione in forza dell'art. 511 c.p.c. (Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 28/06/2016).
Cass. civ. n. 29833/2019
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione, costituente illecito disciplinare a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, non è esclusa nel caso in cui sia proposta un'istanza di ricusazione che il magistrato ritenga inammissibile (nella specie, sul presupposto che l'istante non fosse legittimato ad intervenire, e quindi ad assumere la qualità di parte, nella procedura esecutiva), quando sussista un obbligo di astensione nei casi di cui all'art. 51 (nella specie, comma 1, n.3) c.p.c., sussistendo altresì l'illecito della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, qualora il magistrato non disponga la sospensione, ma compia atti ulteriori del procedimento.
Cass. civ. n. 15268/2019
L'obbligo di astensione sancito dall'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado, posto che la norma è volta ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima "res iudicanda" in un unico processo; ne consegue che l'obbligo non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un caso di astensione obbligatoria con riferimento al giudice istruttore di un giudizio di divisione, il quale sia era in precedenza pronunziato in un giudizio penale a carico di una delle parti parte, peraltro in relazione al delitto di lesioni volontarie in danno dell'altra parte).
Cass. civ. n. 34429/2019
Non è ammissibile la ricusazione di un collegio astrattamente considerato, dovendo essa essere piuttosto diretta contro ciascuna delle persone fisiche che lo compongono, sul presupposto che, per ciascuna di esse, singolarmente ricorrano i motivi tassativamente indicati dalla legge per tale istituto. (Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 18/12/2018).
Cass. civ. n. 4263/2019
A seguito della chiusura del procedimento di esecuzione forzata, è da escludere la possibilità di ottenere una modifica della distribuzione del ricavato della vendita mediante l'esperimento dell'azione di ripetizione di indebito da parte di un creditore nei confronti degli altri, in quanto la definizione di quel procedimento con l'approvazione del progetto di distribuzione senza contestazioni da parte dei creditori determina l'intangibilità della concreta ed effettiva distribuzione delle somme ricavate dalla vendita.
Cass. civ. n. 3981/2019
In materia di azioni esecutive in danno del Ministero della Giustizia per condanne relative alla durata irragionevole del processo, il divieto di pignorabilità dei fondi destinati al pagamento degli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale ai sensi dell'art. 1 ter del d.l. n. 143 del 2008, conv., con modif., in l. n. 181 del 2008, pur comprendendo gli oneri accessori contributivi e fiscali dovuti in relazione al singolo compenso dovuto a ciascun lavoratore, così come la quota del predetto compenso da versare direttamente allo Stato (o ad altri eventuali enti impositori) quale sostituto di imposta, non si estende ai fondi destinati al pagamento dell'IRAP, che non costituisce emolumento dovuto al personale amministrato né costituisce un accessorio degli emolumenti dovuti ai singoli lavoratori.
Cass. civ. n. 27924/2018
Non è deducibile come motivo di nullità di una sentenza d'appello la circostanza che uno dei componenti del collegio che l'ha pronunciata avesse in precedenza conosciuto dei medesimi fatti in sede di reclamo contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di provvedimento d'urgenza "ante causam", poiché l'avere conosciuto della stessa causa in un altro grado deve essere ritualmente fatto valere come motivo di ricusazione del giudice, a norma degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c. e, d'altra parte, l'avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare "ante causam" neanche costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio.
Cass. civ. n. 16790/2018
Il provvedimento di estinzione del processo, adottato dal tribunale in composizione monocratica nell'ambito di un procedimento di opposizione ex art. 512 c.p.c., ha il contenuto sostanziale di sentenza anche quando abbia assunto la forma di ordinanza, ed è pertanto impugnabile con l'appello, non essendo soggetto al reclamo di cui all'art. 630 c.p.c., concernente l'estinzione del processo esecutivo.
Cass. civ. n. 20994/2018
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata.
Cass. civ. n. 24571/2018
Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.
Cass. civ. n. 22930/2017
I casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 c.p.c., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica; ne consegue che l'obbligo di astensione sancito dal n. 4 del citato articolo nei confronti del giudice che abbia conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo - rivolto ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima regiudicanda nell'unico processo - non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un caso di astensione obbligatoria con riferimento al giudice che dopo avere emanato decreto ex art 148 c.c., opposto, al quale era seguita sentenza del tribunale, in diversa composizione, mai impugnata, aveva composto il collegio di appello che aveva conosciuto della richiesta di revisione delle condizioni di cui alla detta sentenza).
Cass. civ. n. 6019/2017
In tema di esecuzione forzata presso terzi, la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. non può essere negativa, argomentando dalla pretesa incompatibilità della procedura con la domanda ex art. 511 c.p.c., con la quale il creditore procedente si sia sostituito al debitore esecutato nel suo credito verso il terzo, ricorrendo un'ipotesi di cumulo ex art. 483 c.p.c. di procedure tra loro compatibili, avendo ad oggetto il medesimo credito ma, nell'un caso, pignorato direttamente, a mani del "debitor debitoris", e, nell'altro, aggredito esecutivamente mediante istanza di sostituzione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/01/2015).
Cass. civ. n. 23520/2016
L'obbligo di astensione imposto dall'art. 51, n. 4, c.p.c., la cui violazione, ove oggetto di deduzione mediante rituale istanza di ricusazione, è causa di nullità della sentenza, va circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio, e non può estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, oppure abbia ivi reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello, trattandosi di provvedimento tipicamente ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria.
Cass. civ. n. 10752/2016
In caso di controversia insorta in sede di distribuzione della somma ricavata all'esito di procedura esecutiva, ai sensi del vigente testo dell'art. 512 c.p.c. (ma non diversamente in quello anteriore), la cognizione sommaria del giudice dell'esecuzione è regolata, sul piano della ripartizione degli oneri probatori, dal principio per cui chi contesta la posizione di vantaggio altrui coinvolta nella distribuzione - in quanto non sorretta, per la parte contestata, da elementi certi risultanti dal titolo - non è tenuto a fornire la prova, negativa, dell'insussistenza di quegli elementi, spettando a colui che rivendica la posizione di vantaggio dimostrarne l'esistenza.
Cass. civ. n. 19708/2015
Nel giudizio di appello, le doglianze relative alla provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado - sia essa di condanna ovvero costitutiva - assumono rilievo esclusivamente nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art. 351 c.p.c., non risultando necessaria, al riguardo, un'autonoma statuizione della sentenza di secondo grado che, per il suo carattere sostitutivo, è destinata ad assorbire interamente l'efficacia di quella di primo grado, sicché, ove il giudice d'appello si sia egualmente pronunciato su tali censure, la relativa decisione non è impugnabile per cassazione, non avendo il ricorrente interesse a dolersi di una statuizione la cui efficacia si è esaurita con la pronuncia della sentenza di secondo grado, a meno che non deduca una questione relativa alla legittimità degli atti esecutivi eventualmente compiuti dalla parte vittoriosa in forza della sentenza di primo grado e prima della definizione del giudizio d'appello.
Cass. civ. n. 9011/2015
L'interpretazione delle richieste formulate con l'atto di intervento nel processo esecutivo, analogamente a quelle formulate con la domanda giudiziale alla quale l'intervento può ricondursi, è demandata al giudice di merito, il cui giudizio si risolve in un accertamento di fatto (incensurabile in cassazione se congruamente ed adeguatamente motivato), che deve riguardare l'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonché del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intenda perseguire. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha confermato l'interpretazione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto il richiamo all'atto di intervento operato dal sostituto d'udienza del difensore del creditore interveniente in sede di distribuzione come liberamente operato alla sola sorte del credito e non esteso anche agli interessi nel tasso ivi espressamente indicato).
Cass. civ. n. 8891/2015
In caso di espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e seguenti cod. proc. civ., il debitore originario o diretto è litisconsorte necessario nella controversia distributiva di cui all'art. 512 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla novella intervenuta con l'art. 2, comma 3, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), essendo il soggetto nei cui confronti l'accertamento della sussistenza e dell'entità dei crediti e dei privilegi posti a base dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti, sicché, ove egli non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa nella controversia distributiva è "inutiliter data" e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità con rimessione della causa al giudice di primo grado.
Cass. civ. n. 7108/2015
La previsione del rimedio dell'opposizione distributiva, ex art. 512 c.p.c., non esclude - anche anteriormente alla novella di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - che il debitore esecutato, il quale contesti l'esistenza o anche solo l'ammontare del credito di un creditore intervenuto, di cui si presume l'ammissione alla distribuzione, possa tutelarsi anche prima della suddetta fase attraverso lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615, secondo comma, c.p.c., sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l'"an" od il "quantum" di uno o più tra detti crediti, né rileva che, successivamente alla proposizione della relativa opposizione, il naturale sviluppo della procedura ne comporti il transito alla fase della distribuzione della somma ricavata, comprensiva anche di quanto ritualmente versato a seguito di ordinanza ammissiva di conversione.
Cass. civ. n. 7107/2015
In materia di espropriazione forzata, la contestazione da parte del creditore procedente - o di quello intervenuto in base a titolo esecutivo, ovvero in forza dei presupposti processuali speciali di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 499, cod. proc. civ.- circa la ritualità, per carenza dei presupposti di ammissibilità, dell'intervento di altro creditore, non rientrante nelle categorie testé indicate, dà luogo, sempre che una lite siffatta non sia insorta in precedenza ad impulso di altri tra i soggetti del processo esecutivo, ad una controversia in sede distributiva non soggetta al termine ex art. 617 cod. proc. civ., potendo, pertanto, essere instaurata dalla data del dispiegamento dell'intervento o da quella di conoscenza dello stesso.
Cass. civ. n. 6393/2015
In ipotesi di contratto di conto corrente bancario affidato con saldo negativo, il creditore non può pignorare le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore, hanno comportato la mera riduzione dello scoperto, ma eventualmente il solo saldo positivo, atteso che il contratto in questione dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, composto da poste attive e passive, che non si risolve a seguito del pignoramento.
Cass. civ. n. 3136/2015
La fase dell'opposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, legge 28 giugno 2012, n. 92, non costituisce un grado diverso rispetto a quella che ha preceduto l'ordinanza, ma solo una prosecuzione del medesimo giudizio in forma ordinaria, sicché non è configurabile alcuna violazione riconducibile all'art. 51, n. 4, cod. proc. civ. nel caso in cui lo stesso giudice-persona fisica abbia conosciuto della causa in entrambi le fasi.
Cass. civ. n. 2593/2015
L'obbligo del giudice di astenersi, previsto dall'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, e non anche ai casi in cui lo stesso abbia trattato di una causa diversa vertente su un oggetto analogo, ancorché tra le stesse parti, né in tale ipotesi sussistono gravi ragioni di convenienza rilevanti come motivo di ricusazione.
Cass. civ. n. 26889/2014
Nelle controversie distributive ex art. 512 c.p.c. (nel testo anteriore alla novella del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80), quando sia stata sospesa, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata, per la riassunzione del processo esecutivo, senza che il giudice dell'esecuzione abbia fissato termine perentorio a tal fine, trova applicazione non l'art. 627 c.p.c. (regolante le opposizioni esecutive caratterizzate da un differente "petitum" rispetto alle opposizioni cosiddette distributive) ma, in difetto di apposita previsione normativa, l'art. 297 c.p.c., sicché il termine per la riassunzione decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o di appello che abbia deciso la controversia distributiva.
Cass. civ. n. 18332/2014
Per gli atti di pignoramento iniziati prima della modifica degli artt. 514 e 515 cod. proc. civ., ad opera degli artt. 3 e 4 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la quale «gli strumenti, gli oggetti, i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte, del mestiere del debitore» sono divenuti relativamente impignorabili, deve applicarsi la disciplina previgente, che li includeva, invece, tra i beni assolutamente impignorabili (art.514, n. 4, cod. proc. civ. poi abrogato), in quanto, in difetto di una disciplina transitoria, è il pignoramento l'atto con riguardo al quale va identificata la normativa applicabile nel passaggio dal previgente al nuovo regime processuale, secondo il principio "tempus regit actum".
Cass. civ. n. 11088/2014
Le gestioni liquidatorie delle ex USL non sono enti pubblici economici, non svolgendo attività di produzione di beni o servizi con criteri di economicità, ravvisabili nell'almeno tendenziale equivalenza dei ricavi rispetto ai costi, ma hanno natura di enti pubblici non economici. Ne consegue l'applicabilità ad esse dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che detta disposizioni in tema di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Cass. civ. n. 10642/2014
Le somme erogate, ai sensi del d.l. 19 marzo 1981, n. 75 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219), a titolo di contributo per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, non sono soggette ad un vincolo di impignorabilità assoluta, ma solo ad uno di destinazione, che ha lo scopo di evitare che le stesse siano aggredite da parte dei creditori del beneficiario e stornate dalle finalità previste per la loro erogazione.
Cass. civ. n. 8150/2014
La costituzione nella fase dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza, disciplinata dall'art. 351 cod. proc. civ., non implica l'automatica costituzione della parte nella fase di merito, in quanto, da un lato, la legge regola il procedimento di inibitoria come autonomo, e, dall'altro, diversamente interpretando, l'appellato, costituendosi nella fase sommaria preliminare, sarebbe tenuto a proporre appello incidentale in un termine più breve rispetto a quello fissato dagli artt. 166 e 343 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 3786/2014
In tema di espropriazione forzata, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione disponga il pagamento della somma ricavata a favore del solo creditore pignorante, in assenza di intervento di altri creditori, ai sensi dell'art. 510, primo comma, cod. proc. civ., concedendo erroneamente termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 512 cod. proc. civ., costituisce, anche per il profilo relativo al computo dei termini per impugnare, atto esecutivo, contro cui è esperibile, nel relativo termine perentorio, l'opposizione prevista dall'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ.