Art. 76 – Codice di procedura civile – Famiglia Reale
[Al Re Imperatore, alla Regina Imperatrice e ai Principi della Casa Reale è sostituito in giudizio il Ministro della Real Casa.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21859/2024
L'art. 276, comma 2, c.p.c., impone al giudice di esaminare preliminarmente le questioni di rito (proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio), dal momento che la relativa soluzione è astrattamente suscettibile di precludere la decisione nel merito della causa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso incidentale con il quale era stata dedotta l'inammissibilità per tardività di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sul presupposto che il tribunale, nel pronunciarsi sul merito della stessa, avesse reso un'implicita pronuncia di rigetto della relativa eccezione di intempestività).
Cass. civ. n. 19777/2024
Se il giudice dell'esecuzione dà lettura in udienza dell'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione e, contestualmente, fissa il termine per l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva, quest'ultimo decorre dalla data di tale udienza, anche nel caso in cui il giudice ne abbia previsto la decorrenza dalla - non necessaria ed anzi irrituale – comunicazione del provvedimento, trovando applicazione l'art. 176, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 18285/2024
In ipotesi di apertura del fallimento di una delle parti di un giudizio civile, l'interruzione del processo è automatica, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti e al curatore a opera di uno degli interessati o d'ufficio, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo. (Nella specie la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva fatto decorrere il termine per la riassunzione dalla notificazione di un'istanza di anticipazione di udienza nella quale era citato l'intervenuto fallimento della parte.).
Cass. civ. n. 16446/2024
Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo, ha natura sostanziale di sentenza ed è pertanto necessario, ai fini della sua validità, che esso sia sottoscritto dal presidente e dal giudice relatore, salvo che il presidente sia anche il relatore e l'estensore del provvedimento.
Cass. civ. n. 14318/2024
In tema di vizio di costituzione del giudice collegiale, è al momento della pronuncia della sentenza, ossia della sua deliberazione in camera di consiglio, che il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per poter validamente esercitare la potestas iudicandi, mentre i successivi momenti dell'iter formativo, e cioè la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, pertanto diviene irrilevante che dopo la decisione uno dei componenti dell'organo collegiale, sia trasferito, collocato fuori ruolo o a riposo.
Cass. civ. n. 3824/2024
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, in caso di inadempimento dell'incarico avente ad oggetto la partecipazione ad un incanto per l'aggiudicazione di un immobile, da cui derivi la perdita della possibilità di partecipare alla gara, è configurabile un danno da perdita di chances, ai fini del cui accertamento il danneggiato ha l'onere di provare non la perdita del risultato, cioè che avrebbe ottenuto certamente l'aggiudicazione del bene, bensì soltanto la perdita della possibilità di conseguirlo.
Cass. civ. n. 693/2024
L'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio; tale principio non opera nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio di omessa pronuncia.
Cass. civ. n. 322/2024
In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, L. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 L. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario. Il principio riassunto, di portata generale, opera sia nei confronti delle parti processuali non colpite dall'evento interruttivo, le quali hanno la necessità di prendere conoscenza di quest'ultimo, altrimenti loro ignoto, sia nei confronti della parte fallita e del curatore fallimentare, il quale ha esigenza di sapere quali siano i giudizi di cui era parte il soggetto fallito, al fine di riassumerli o proseguirli.
Cass. civ. n. 47542/2023
In tema di falsità documentale, il dispositivo redatto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, cod. proc. civ., pur non avendo rilevanza giuridica esterna, ma solo valore interno, è atto pubblico fidefacente, in quanto destinato a provare, fino a querela di falso, che la decisione riportata corrisponde a quella adottata in esito alla discussione in camera di consiglio, svoltasi in una determinata data tra i componenti di un determinato collegio giudicante. (Fattispecie relativa a soppressione del dispositivo di sentenza emesso da una Commissione tributaria regionale).
Cass. civ. n. 36189/2023
Nel caso in cui sia stata depositata una copia autentica della sentenza impugnata, dalla quale non si evinca la data della relativa pubblicazione, il ricorso per cassazione è inammissibile ove sia stato notificato in data che risulti intempestiva in relazione al termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., calcolato dal giorno della deliberazione della sentenza medesima. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul presupposto che la data di pubblicazione della sentenza impugnata, non riportata nella copia depositata dal ricorrente, non potesse desumersi dall'indicazione contenuta nell'attestazione di conformità all'originale del provvedimento, e tenuto conto che il ricorso medesimo era stato notificato oltre il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., calcolato dalla data di deliberazione della sentenza suddetta).
Cass. civ. n. 34782/2023
In tema di processo tributario, la sostituzione del relatore dopo la comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza non viola il principio dell'immutabilità del giudice, che, essendo volto ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa, trova applicazione esclusivamente dall'apertura di quest'ultima fino alla deliberazione della decisione, restando ininfluente il deposito di memorie nella fase antecedente.
Cass. civ. n. 31547/2023
In tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche con eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime ex art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento di ciascuno di essi nella trasparenza e legalità della procedura; pertanto, la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti i soggetti del processo esecutivo, incluso il debitore. (Nella specie, la S.C., rilevata la violazione delle puntuali ed analitiche prescrizioni in tema di pubblicità impartite dal professionista delegato, investito dal giudice dell'esecuzione della scelta delle forme pubblicitarie più utili allo scopo, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi e annullato il decreto di trasferimento).
Cass. civ. n. 30507/2023
L'operatività del principio della ragione più liquida nel giudizio di appello è soggetta al limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Cass. civ. n. 28926/2023
Nell'espropriazione presso terzi, se l'ordinanza di assegnazione del credito è resa all'udienza ex art. 543 c.p.c., il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c., per la proposizione dell'opposizione da parte del terzo pignorato non comparso all'udienza, non decorre dalla data di quest'ultima, bensì da quella in cui il terzo ha acquisito la conoscenza, legale o di fatto, del provvedimento, non trovando applicazione nella specie l'art. 176, comma 2, c.p.c., in quanto il pignoramento non reca la citazione del terzo a comparire all'udienza, ma unicamente l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.
Cass. civ. n. 28302/2023
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 26419/2023
Il conferimento al notaio dell'incarico di ricevere l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non comprende automaticamente quello di redigere l'inventario, trattandosi di due atti diversi che devono costituire oggetto di distinti specifici incarichi.
Cass. civ. n. 24913/2023
Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19-bis della l. n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione, in ragione del fatto che il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 23548/2023
In tema di procedimento di formazione dell'inventario, il decreto emesso in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c., che contenga anche la statuizione circa l'anticipazione delle spese per la nomina di un avvocato che assista la parte nella redazione dell'inventario di cui all'art. 769 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento emesso nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, come tale privo del carattere della decisorietà e della idoneità al passaggio in giudicato, salvo che per la statuizione in punto di pagamento delle spese del procedimento, ex art. 111, comma 7, Cost.
Cass. civ. n. 16441/2023
Il provvedimento volto ad attuare il sequestro giudiziario già autorizzato non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto, non avendo natura decisoria, ha solo la funzione strumentale di regolare l'attuazione della misura cautelare concessa ed è inidoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale.
Cass. civ. n. 6231/2023
In tema di procedimenti di volontaria giurisdizione, il decreto col quale il Tribunale, in composizione monocratica, revoca il provvedimento di autorizzazione alla formazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 742 c.p.c., è reclamabile davanti alla corte d'appello, sicché la proposizione del reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, non dà luogo alla inammissibilità dello stesso, ma alla declaratoria di incompetenza, in virtù della quale il processo deve essere riassunto, nei termini, dinanzi alla corte d'appello territoriale.
Cass. civ. n. 2221/2023
In tutti i casi nei quali il presidente sia anche l'estensore (come accade quando egli stesso abbia proceduto all'istruzione e abbia poi effettuato la relazione al collegio) la sentenza non può che essere sottoscritta soltanto da lui.
Cass. civ. n. 6086/2021
Il principio di immutabilità del giudice trova applicazione con riferimento all'inizio della discussione, sicché, anche nel rito del lavoro, la diversità di composizione tra il collegio che ha assistito alla stessa e quello che ha deciso determina la nullità assoluta e insanabile della pronuncia. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/04/2019).
Cass. civ. n. 25861/2020
L'omessa comunicazione al procuratore costituito dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude per violazione del principio del contraddittorio, il quale è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; ne consegue che, trattandosi di nullità assoluta e non relativa, non può ravvisarsi nella mancata tempestiva attivazione della parte una decadenza dall'eccezione di nullità per tacita rinuncia ex art. 157, comma 2, c.p.c., ma la successiva condotta processuale può eventualmente rilevare al fine di accertare l'insussistenza di un effettivo pregiudizio inferto al diritto di difesa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito che - nel respingere l'appello con cui si era censurata, per lesione del diritto di difesa, la pronuncia di primo grado per mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - aveva ritenuto tardiva la denuncia del vizio effettuata con l'impugnazione, anziché con un'istanza al giudice di prime cure, e carente il motivo d'appello in ragione dell'omessa specificazione del concreto pregiudizio subito). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 01/10/2018).
Cass. civ. n. 4255/2020
Tra il collegio giudicante dinanzi al quale le parti hanno rassegnato le definitive conclusioni, ed ha assunto la causa in decisione, e quello che delibera la decisione, vi deve essere perfetta corrispondenza, non potendo essere sostituito un componente nella fase compresa tra l'udienza di precisazione delle conclusioni ed il deposito della sentenza, se non previa rinnovazione di detta udienza, a pena di nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice; tale principio, estensibile anche al giudice monocratico, vale per tutte le attività preliminari rispetto alla decisione e quindi non soffre deroga in caso di "incidente decisorio", allorché il giudice emetta ordinanza ex art. 101, comma 2, c.p.c. ritenendo di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, stante il dovere costituzionale del rispetto del contraddittorio e il divieto di decisioni cd. della "terza via". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la nullità della sentenza impugnata perché, assunta la causa in decisione, un collegio diversamente composto aveva concesso termine alle parti per memorie su una questione rilevata d'ufficio, sebbene la sentenza fosse stata poi pronunciata dal medesimo collegio che aveva riservato la decisione). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 20/08/2014).
Cass. civ. n. 7941/2020
Una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente l'ammissibilità di una domanda riconvenzionale, rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita sull'ammissibilità di tale domanda, destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell'appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva - pur in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte rimasta vittoriosa sul merito - il potere, e quindi il dovere, di rilevare d'ufficio l'inammissibilità di detta domanda e l'omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come "error in procedendo". (Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/05/2013).
Cass. civ. n. 2779/2020
La sentenza emessa da un magistrato diverso da quello che, a seguito della precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, deve ritenersi nulla, perché deliberata da un soggetto che è rimasto estraneo alla trattazione della causa. Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione del magistrato che ha già trattenuto la causa in decisione, non è sufficiente un decreto del capo dell'Ufficio che dispone la sostituzione, ma il nuovo giudice nominato deve convocare le parti dinanzi a sé perché precisino nuovamente le conclusioni. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/04/2018).
Cass. civ. n. 363/2019
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria volto a far dichiarare non dovuta l'agevolazione di cui all'art. 33 della l. n. 338 del 2000 affermando, in accoglimento del ricorso incidentale, la decadenza della stessa dall'esercizio della pretesa impositiva, stante il carattere pregiudiziale della relativa censura).
Cass. civ. n. 28432/2019
Il decreto di rigetto della Corte d'Appello, pronunziato sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare alla parte copia in forma esecutiva del decreto ingiuntivo reso ai sensi dell'art. 5 della l. n. 89 del 2001 e motivato sul presupposto dell'intervenuta inefficacia del decreto medesimo, siccome notificato senza il ricorso introduttivo del giudizio "ex lege" Pinto, non è impugnabile in cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di atto di volontaria giurisdizione - adottato sulla base della sola audizione del cancelliere e senza necessità di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia - privo, pertanto, dei caratteri di decisorietà e definitività, stante la possibilità di far valere in via ordinaria contenziosa le ragioni della parte creditrice.
Cass. civ. n. 15308/2019
Nel caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito "ex lege" custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura e con le decorrenze previste dal rapporto da cui origina il credito pignorato, accrescendosi gli interessi così maturati al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell'art. 2912 c.c. quali frutti civili.
Cass. civ. n. 16057/2019
Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in tale veste, anche se in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 c.p.c., ed è pertanto legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/04/2014).
Cass. civ. n. 13205/2017
In tema di giudizio divisorio, non sussiste alcuna nullità della divisione disposta dal tribunale con sentenza anziché dal giudice istruttore con ordinanza, pur non essendo state sollevate contestazioni in ordine al diritto di divisione ed all'attribuzione delle quote secondo il progetto predisposto dal consulente tecnico.
Cass. civ. n. 22238/2017
Il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 276 c.p.c., prevede che la decisione sia deliberata dai giudici che hanno assistito alla discussione, i quali non devono essere necessariamente gli stessi davanti ai quali la causa sia stata trattata nel corso di tutto il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non affetta da nullità la sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio emessa da un collegio differente da quello che aveva preventivamente dichiarato l'interruzione).
Cass. civ. n. 21806/2017
La data di deliberazione della sentenza, a differenza della data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), non è un elemento essenziale dell'atto processuale, sicché tanto la sua mancanza, quanto la sua erronea indicazione, non integrano alcuna ipotesi di nullità, ma costituiscono fattispecie di mero errore materiale,come tale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c.
Cass. civ. n. 5533/2017
In tema di giudizio di cassazione, l'assegnazione di una causa alle sezioni ordinarie in camera di consiglio non osta, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, alla sua rimessione all'udienza pubblica, in applicazione analogica dell'art. 380 bis, comma 3, c.p.c., non potendo il collegio essere vincolato dalla valutazione sulla rilevanza della questione operata dal Presidente della sezione.
Cass. civ. n. 13820/2016
In tema di eredità con beneficio d'inventario, il decreto con cui il tribunale, accertata la difficoltà dei coeredi di completare la liquidazione, autorizzi la vendita concorsuale non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, tale decreto chiude un procedimento non contenzioso, privo di vero e proprio contraddittorio, senza statuire su dette posizioni in via decisoria e definitiva.
Cass. civ. n. 2201/2016
La questione relativa alla nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio riguarda la valida costituzione del rapporto processuale, sicché deve essere esaminata prima della questione di giurisdizione, la quale presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti.
Cass. civ. n. 10607/2016
Il termine di tre giorni per la comunicazione, da parte del cancelliere, delle ordinanze pronunciate fuori udienza non è perentorio, mancando un'espressa previsione di legge in tal senso. (Cassa con rinvio, App. Cagliari, sez. dist. Sassari, 05/07/2010).
Cass. civ. n. 9255/2015
In tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 cod. proc. civ., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore.
Cass. civ. n. 2302/2015
In tema di regolamento di competenza, l'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel modificare l'art. 42 cod. proc. civ., prevedendo la forma decisoria dell'ordinanza, non ha inciso sul relativo regime impugnatorio, sicché in caso di ordinanza resa a verbale di udienza il termine per la proposizione dell'impugnazione decorre dalla data di questa, trattandosi di provvedimento che, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, cod. proc. civ., si reputa conosciuto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso un'ordinanza dichiarativa della litispendenza, resa dal giudice del lavoro all'esito della camera di consiglio, con lettura del dispositivo e contestuale esposizione delle ragioni della decisione, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza). (Dichiara inammissibile il regolamento di competenza).
Cass. civ. n. 23423/2014
L'accertamento della sussistenza in capo al magistrato della "potestas iudicandi", che lo legittima all'adozione di un provvedimento giurisdizionale, va compiuto al momento della deliberazione della decisione, e non a quello del deposito della minuta, in quanto la decisione è "presa" quando si delibera in camera di consiglio, mentre le successive fasi dell'"iter" formativo dell'atto (e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la pubblicazione) non incidono sulla sostanza della pronuncia. Pertanto, ai fini dell'esistenza, validità ed efficacia della sentenza, è irrilevante che, dopo la decisione, uno dei componenti di un organo collegiale venga collocato fuori ruolo o a riposo.
Cass. civ. n. 12002/2014
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Cass. civ. n. 8593/2014
Il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., è applicabile solo dal momento in cui inizia la discussione e non si riferisce alle eventuali precedenti fasi interlocutorie. Ne consegue che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il quale (nella disciplina anteriore al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) è strutturalmente articolato in due fasi - la prima destinata alla raccolta di informazioni, nonché all'ascolto dei creditori e del debitore, e la seconda alla decisione -, tale principio opera con esclusivo riferimento alla seconda fase, per cui non sussiste violazione ove il giudice delegato all'audizione delle parti abbia poi riferito a collegio diverso da quello che lo aveva delegato.
Cass. civ. n. 6152/2014
In tema di giudizio civile di cassazione, per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 75 e 81 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98, non è più obbligatoria la partecipazione del P.M. in tutte le udienze che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'art. 376, primo comma, cod. proc. civ., siano esse adunanze camerali od udienze pubbliche, salva la facoltà del P.M. di intervenirvi, ai sensi dell'art. 70, terzo comma, cod. proc. civ., ove ravvisi un pubblico interesse.
Cass. civ. n. 39/2014
La predisposizione della bozza del dispositivo di una decisione prima che essa sia stata assunta (nella specie, dal giudice collegiale) non determina alcuna nullità, né costituisce comportamento lesivo del diritto di difesa delle parti, ma integra, per contro, una condotta apprezzabile, anche sul piano deontologico, in quanto espressione tangibile della professionalità del giudice relatore, tenuto, in quanto tale, a formarsi un serio ed attrezzato convincimento sulla controversia oggetto di cognizione ed a fornire una meditata ipotesi di decisione da sottoporre alla discussione in camera di consiglio, ben potendo in questa sede - e sino alla sottoscrizione del dispositivo della sentenza - pervenirsi a qualsivoglia soluzione sulla controversia.
Cass. civ. n. 20326/2013
Per la valutazione della tempestività, ex art. 669 octies, terzo comma, c.p.c., dell'instaurato giudizio di merito susseguente all'ottenimento di un sequestro conservativo, il rilascio di una copia autentica di tale provvedimento in favore della parte, effettuato dalla cancelleria, non può ritenersi equipollente alla sua "comunicazione", ad opera di quest'ultima, prescritta, al suddetto fine, dalla citata norma, trattandosi di attività posta in essere non su esecuzione di ordine del giudice o come adempimento di legge, bensì su iniziativa della parte ed allo specifico scopo esplicitato nella dichiarazione di conformità.
Cass. civ. n. 15863/2013
Nel procedimento diretto alla dichiarazione del fallimento non può dirsi violato il principio della immutabilità del giudice, sancito dall'art. 276 c.p.c., ancorché il giudice delegato che ha proceduto all'audizione del debitore sia rimasto estraneo al collegio che ha deliberato la dichiarazione di fallimento, atteso che il predetto principio è applicabile solo dal momento in cui inizia la discussione - la quale non può essere identificata con l'audizione del debitore - e non si riferisce a precedenti fasi interlocutorie, come quelle destinate, nel procedimento prefallimentare, alla raccolta di informazioni e all'ascolto dei creditori e del debitore.
Cass. civ. n. 13281/2013
Colui che, agendo ex art. 617 c.p.c., mostri di aver avuto conoscenza dell'atto impugnato, ancorché non ritualmente comunicatogli, o prima che gli venga comunicato un atto del procedimento successivo idoneo a fargli acquisire necessariamente conoscenza (o il dovere di conoscenza) degli atti precedenti, fra cui quello non comunicato, deve indicare nell'atto di opposizione quando abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto nullo, dandone altresì dimostrazione (sempreché la relativa prova non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o, comunque, acquisiti al processo).
Cass. civ. n. 9148/2013
Investita una sezione civile della Corte di cassazione dell'esame di un ricorso da devolvere, invece, alla sezione lavoro della stessa Corte, la necessità di dare applicazione al principio costituzionale sulla "durata ragionevole" del processo, unitamente alla constatazione dell'assoluta ininfluenza della circostanza sul piano delle regole processuali da osservare nel giudizio di legittimità, escludono la necessità di rimettere il ricorso al Primo Presidente della Suprema Corte.
Cass. civ. n. 8483/2013
Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand'anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 cod. proc. civ., e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati.
Cass. civ. n. 12004/2012
In tema di liquidazione fallimentare, il termine per il versamento del prezzo, di cui agli artt. 576 n. 7 e 585, primo comma, cod. proc. civ., si inserisce nel procedimento di vendita coattiva e deve considerarsi di natura processuale, in quanto prodromico al trasferimento dell'immobile e, quindi. alla definitiva attribuzione del bene, essendo diretto a concludere una fase esecutiva; ne consegue la soggezione alla sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Cass. civ. n. 9881/2012
La deliberazione della decisione in una data ricadente nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali (ovvero tra il 1° agosto ed il 15 settembre), allorché l'udienza di discussione della causa si sia comunque tenuta al di fuori di detto periodo, non determina violazione delle norme, di cui agli artt. 90 e 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che precludono la trattazione degli affari civili non urgenti durante le ferie annuali dei magistrati, svolgendosi la fase della deliberazione della decisione in segreto nella camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, con conseguente insussistenza delle ragioni che, al fine di consentire alle parti stesse di agire e di difendersi in giudizio, sono a base della disciplina delle attività consentite; né alcuna norma discendente dai principi regolatori del giusto processo vieta ai magistrati, ancorché non in turno di servizio, di provvedere durante il periodo feriale, oltre che a scrivere e depositare sentenze, a riunirsi in camera di consiglio per deliberare la decisione di controversie già discusse dalle parti, essendo, anzi, la sollecita definizione della fase decisoria espressione del rispetto del canone del buon andamento del servizio giustizia, funzionale alla realizzazione dell'obiettivo della ragionevole durata del processo stesso.