Art. 80 – Codice di procedura civile – Provvedimento di nomina del curatore speciale

L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace [, al pretore] o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa. Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede [121, 125].

Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto [135]. Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta [65].

[omissis].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 29987/2023

In tema di liquidazione coatta amministrativa, qualora un creditore proponga contestazioni al rendiconto presentato dal commissario liquidatore e alla misura del compenso liquidatogli dall'autorità amministrativa, su istanza di detto creditore medesimo, in quanto parte interessata, il presidente del tribunale deve procedere alla nomina di un curatore speciale in favore della procedura concorsuale, la quale è parte necessaria del procedimento in conflitto d'interessi con il commissario, suo rappresentante sostanziale, con la conseguenza che, in difetto di nomina, gli atti del giudizio sono viziati da nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, mentre la causa va rimessa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c., con la procedura concorsuale in persona di un curatore speciale.

Cass. civ. n. 27524/2023

In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche, il commissario liquidatore che richieda la dichiarazione dello stato di insolvenza della banca non è in conflitto di interessi qualora egli stesso abbia precedentemente ricoperto l'incarico di commissario straordinario della amministrazione straordinaria della medesima impresa bancaria.

Cass. civ. n. 21452/2023

Il provvedimento che decide il reclamo avverso il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., non avendo contenuto decisorio né attitudine ad acquisire carattere definitivo, non è riconducibile alla sfera dei provvedimenti ricorribili per cassazione a mente dell'art. 111 Cost..

Cass. civ. n. 7362/2015

Allorquando l'esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 50 bis cod. proc. civ.) della causa pendente, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all'art. 80 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 4491/1982

Nel caso di conflitto di interessi fra un minore ed il genitore esercente la potestà, insorto in relazione ad un giudizio pendente, la nomina del curatore speciale del minore compete, a norma dell'art. 320 ultimo comma c.c., unicamente al giudice tutelare, in quanto la norma di cui all'art. 78 ultimo comma c.p.c. ha carattere sussidiario e non è quindi applicabile al conflitto di interessi fra il genitore ed il minore, che è espressamente contemplato dal citato art. 320. Pertanto, la nomina del curatore speciale da parte del presidente dell'ufficio giudiziario dinanzi a cui pende la causa, invece che da parte del giudice tutelare, comporta un vizio del procedimento che determina la nullità della sentenza, la quale può essere dedotta da qualsiasi parte, attenendo alla regolarità del contraddittorio sulla quale il giudice deve, a norma dell'art. 182 c.p.c., indagare anche d'ufficio.

Cass. civ. n. 1693/1974

Il provvedimento con cui viene nominato un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. ha natura di atto di volontaria giurisdizione, e non è né decisorio né definitivo, potendo la sua legittimità essere controllata nel giudizio al quale esso è preordinato. Pertanto, non è impugnabile col ricorso per cassazione di cui all'art. 111 Cost. il decreto del presidente della corte d'appello che dichiari irreclamabile il provvedimento di nomina adottato, ai sensi del citato art. 78, dal presidente del tribunale.

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