Art. 79 – Codice di procedura civile – Istanza di nomina del curatore speciale

La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse [100].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 1808/1979

L'esistenza di un conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato, se può legittimare una delle altre parti, che vi abbia interesse, a chiedere la nomina di un curatore speciale al rappresentato ai sensi dell'art. 79 cpv. c.p.c., non può essere dedotta da tale parte per farne derivare l'invalidità della costituzione in giudizio del rappresentante, in quanto l'interesse tutelato dall'art. 78 cpv. c.p.c. è esclusivamente quello della parte rappresentata e non anche quello delle altre parti.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE