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Articolo 133 Codice di procedura civile — Pubblicazione e comunicazione della sentenza

Articolo 133 Codice di procedura civile — Pubblicazione e comunicazione della sentenza

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata [ disp. att. 15, 64, 120 ].

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite [ disp. att. 135 ] . La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’ art. 325.

[ L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l’avviso. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13794/2012

A norma dell’art. 133 cod.proc.civ., la consegna dell’originale completo del documento-sentenza al cancelliere, nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l’apposizione, in calce al documento, della firma e della data del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È pertanto da escludere che il cancelliere, preposto, nell’espletamento di tale attività, alla tutela della fede pubblica (art. 2699 cod.civ.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata, ai sensi dell’art. 133 cod.civ., alla data del suo deposito, viene pubblicata in data successiva, con la conseguenza che, ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l’altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo deposito.

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Cass. civ. n. 9622/2009

L’attestazione con la quale il cancelliere, ai sensi del secondo comma dell’art. 133 c.p.c., dà atto del deposito della sentenza, costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso. Pertanto, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data attestata, sia pure erroneamente, dal cancelliere, fino a che non sia attivata, con esito positivo, la suddetta procedura di falso.

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Cass. civ. n. 5245/2009

L’esistenza della sentenza civile (salvo ipotesi particolari, quale quella del rito del lavoro, ovvero dei riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati) è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, sicchè il deposito della minuta (previsto dall’art. 119 disp. att. c.p.c.) non ha alcuna rilevanza esterna, non richiede un’attestazione ufficiale del cancellerie, nè preclude una modificazione della sentenza prima del suo deposito ufficiale a norma dell’art. 133 c.p.c.

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Cass. civ. n. 26040/2005

Una volta intervenuta la pubblicazione della sentenza, il giudice adito si spoglia del potere di decidere sulla domanda già portata al suo esame, dovendosi considerare il suo potere di giurisdizione esaurito in relazione a quella controversia, e la sentenza emessa — anche se, eventualmente, gravemente viziata, come nell’ipotesi di mancata sottoscrizione rituale da parte del giudice — può essere esclusivamente rimossa o attraverso l’impugnazione al giudice sopra ordinato (a seconda dei casi, con l’appello o con il ricorso per cassazione) — e, quindi, con gli stessi rimedi prescritti dal primo comma dell’art. 161 c.p.c. per le nullità a carattere relativo — ovvero con la proposizione di autonoma actio nullitatis trattandosi di nullità assoluta.

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Cass. civ. n. 14194/2002

Per effetto dell’abrogazione dell’art. 120 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ad opera dell’art. 129 D.Lgs. n. 51 del 1998, non sussiste più un termine procedurale per il deposito della sentenza nel giudizio ordinario, né è in proposito analogicamente applicabile l’art. 430 c.p.c., che (così come già il citato art. 120 att. c.p.c.) pone peraltro un termine meramente ordinatorio, la cui inosservanza non determina alcuna ragione di nullità del provvedimento.

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Cass. civ. n. 4130/2001

La pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, ai sensi dell’art. 133, comma primo, c.p.c., deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell’originale della decisione sottoscritta dal giudice, costituisce un elemento essenziale per l’esistenza dell’atto; al contrario, la certificazione del compimento di tale attività che deve essere eseguita dal cancelliere a norma del secondo comma dello stesso art. 133, è formalità estrinseca all’atto, con la conseguenza che la sua mancanza, non determina la nullità della sentenza, quando la cancelleria abbia annotato l’avvenuta pubblicazione della sentenza stessa nel registro cronologico, l’abbia trasmessa all’ufficio del registro-atti giudiziari e abbia, infine, comunicato alle parti costituite l’avvenuto deposito della decisione, cosicché la parte interessata abbia potuto tempestivamente impugnare la pronuncia a lei sfavorevole.

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Cass. civ. n. 8297/1999

La mancanza della data di pubblicazione della sentenza non è causa di nullità (ovvero di inesistenza) della sentenza stessa tutte le volte in cui la cancelleria del tribunale abbia annotato l’avvenuta pubblicazione della sentenza nel registro cronologico, l’abbia altresì trasmessa all’ufficio del registro atti giudiziari, ed abbia, infine, comunicato alle parti costituite l’avvenuto deposito della decisione, così che la parte interessata abbia potuto tempestivamente impugnare la pronuncia a lei sfavorevole. La data di pubblicazione della sentenza, difatti, indica il dies a quo per l’impugnazione nel termine indicato dall’art. 327 c.p.c., e non assume, pertanto, rilievo tutte le volte in cui l’impugnazione stessa risulti tempestivamente proposta (a prescindere, ancora, dalla considerazione che, secondo quanto disposto dall’art. 156 c.p.c., le formalità di pubblicazione della sentenza indicate nel primo comma dell’art. 133 stesso codice non sono previste dalla legge a pena di nullità).

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Cass. civ. n. 5585/1999

Poiché la sentenza viene ad esistenza giuridica solo attraverso la formalità della sua pubblicazione, in caso di smarrimento avvenuto prima di tale formalità, può ritualmente procedersi — senza neanche necessità di ricorrere alla procedura di ricostruzione — alla confezione di un nuovo documento e alla sua pubblicazione a norma di legge.

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Cass. civ. n. 6571/1994

L’omessa indicazione, da parte del cancelliere, della data del deposito della sentenza, non incide sulla pubblicazione della stessa, che invece consegue, così come la sua immodificabilità, al mero atto della consegna dell’originale, sottoscritto dal giudice, al cancelliere, il quale certifica, così come dispone il comma 2 dell’art. 133 c.p.c., che tale adempimento è avvenuto. Detta certificazione, infatti, costituisce una formalità estrinseca alla sentenza cui accede e perciò, se incompleta, come nel caso di mancanza della data di deposito, non ne determina la nullità, atteso che, anche ai fini della decorrenza del dies a quo per l’impugnazione annuale, ne è possibile l’identificazione, ove non risulti dalla successiva comunicazione, usando l’ordinaria diligenza, con la consultazione dell’originale della sentenza ovvero dell’annotazione della stessa sul registro del ruolo di udienza.

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