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Articolo 155 Codice di procedura civile — Computo dei termini

Articolo 155 Codice di procedura civile — Computo dei termini

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali .

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

I giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1543/2018

I termini ad anno si computano secondo il calendario comune (art. 155 c.p.c.), cioè secondo il calendario gregoriano non “ex numero sed ex numeratione dierum”, sicché, il “dies a quo” va escluso dal calcolo e la scadenza si ha all’ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato.

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Cass. civ. n. 21335/2017

Il comma 4 dell’art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano “a ritroso” (come, nella specie, quello previsto dall’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013), ovvero contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo. (Nella specie, fissata la camera di consiglio per il 3 marzo 2017 e scadendo, pertanto, il termine ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., nuova formulazione, di domenica 26 febbraio 2017, la S.C. ha ritenuto tardivo il deposito delle memorie contemplate da tale norma avvenuto di lunedì 27 febbraio 2017, giacché il detto termine doveva intendersi prorogato a ritroso al venerdì 24 febbraio 2017).

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Cass. civ. n. 13406/2017

Sebbene dettata in tema di prescrizione estintiva, la regola di cui all’art. 2963, comma 2, c.c. – che esclude la computabilità del giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e stabilisce che la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale – costituisce un criterio generale per il computo del tempo e si applica anche in relazione al termine stabilito per l’acquisto di un diritto. Da tale regola, integrata con quella secondo cui i termini ad anno si computano secondo il calendario comune, non “ex numero” ma “ex nominatione dierum”, consegue che la scadenza di detto termine si ha all’ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il relativo fatto si è verificato. (Nella specie, la S.C. ha dato applicazione al principio in tema di termine decennale per la revisione della rendita di cui all’art. 83, comma 8, del d.P.R. n. 1124 del 1965).

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Cass. civ. n. 7112/2017

In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la disposizione dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969, per la quale, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, esso è differito alla fine di detto periodo, va intesa nel senso che il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale va computato nel novero dei giorni concessi dal termine, di cui tale giorno non costituisce l’inizio del decorso ma la semplice prosecuzione, a nulla rilevando che si tratti di giorno festivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la tardività del controricorso notificato il quarantunesimo giorno a far data dal 16 settembre 2012, primo giorno utile successivo alla sospensione feriale, ricompreso nel termine quantunque cadesse di domenica).

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Cass. civ. n. 16303/2015

La disciplina del computo dei termini di cui all’art. 155, comma 4, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve ex art. 434, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell’appello nelle controversie soggette al rito del lavoro.

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Cass. civ. n. 14767/2014

Il quarto comma dell’art. 155 cod. proc. civ. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano “a ritroso” (come, nella specie, quello previsto dall’art. 378 cod. proc. civ.), ovvero contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.

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Cass. civ. n. 6542/2014

La proroga del termine che scade nella giornata del sabato, ex art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. f), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, è applicabile, in forza dell’art. 58, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006, e non più solo a quelli instaurati successivamente a tale data, salvi gli effetti del giudicato nel frattempo formatosi. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato il 7 gennaio 2008, per il decorso del termine annuale per l’impugnazione di cui all’art. 327 cod. proc. civ., “ratione temporis” applicabile, scaduto il 5 gennaio 2008, in giornata di sabato, prima dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009).

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Cass. civ. n. 19874/2012

In materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la disposizione dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969, per la quale, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, esso è differito alla fine di detto periodo, va intesa nel senso che il giorno 16 settembre è compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno non segna l’inizio del termine, ma l’inizio del suo decorso, il quale non include il “dies a quo”, in applicazione del principio fissato dall’art. 155, primo comma, c.p.c..

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Cass. civ. n. 3132/2012

In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestiva costituzione del convenuto in primo grado, a norma dell’art. 166 cod. proc. civ., necessaria per la proposizione di domande riconvenzionali e per la chiamata in causa di un terzo, nell’ipotesi in cui il giorno dell’udienza di comparizione indicato nell’atto di citazione sia festivo, deve aversi riguardo al primo giorno seguente non festivo successivo alla data fissata nella citazione, in applicazione dell’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ.

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Cass. civ. n. 1418/2012

Il termine di dieci giorni di cui all’art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (nel testo di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile alla fattispecie “ratione temporis”) – in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l’ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 – deve essere qualificato come termine “a decorrenza successiva” e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all’art. 155, primo comma, c.p.c., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli “per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza” di cui all’art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

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Cass. civ. n. 21375/2011

Il disposto dell’art. 155, comma 4, c.p.c., secondo cui la scadenza di un termine, se cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, trova applicazione anche nel caso del termine per il deposito del ricorso in opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 23 della l. 24 novembre 1981, n. 689.

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Cass. civ. n. 11302/2011

In tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di un termine libero, opera il criterio generale di cui all’art. 155 c.p.c., secondo il quale non devono essere conteggiati i giorni e l’ora iniziali computandosi invece quelli finali. (Criterio applicato ai fini del calcolo del termine lungo per impugnare).

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Cass. civ. n. 24375/2010

Il principio fissato dall’art. 155 c.p.c., per cui, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto per gli atti dei procedimenti civili, ma anche, tra l’altro, ai rapporti con la P.A. in relazione agli obblighi derivanti da disposizioni la cui violazione comporti la irrogazione di sanzioni amministrative. Pertanto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 80, comma 14, del codice della strada, poiché i veicoli devono essere sottoposti a revisione entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione, ove l’ultimo giorno di tale mese sia festivo, il termine utile per la revisione è spostato al primo giorno seguente non festivo, ancorché del mese successivo.

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Cass. civ. n. 6212/2010

L’art. 58, terzo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata in G.U. 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009) – secondo cui i commi quinto e sesto dell’art. 155 c.p.c. (aggiunti dall’art. 2, comma primo, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006 – deve essere interpretato, conformemente al precetto di cui all’art. 11, comma primo, disp. prel. c.c., nel senso di disporre solo per l’avvenire, stante l’assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà di interpretazione autentica della norma di cui all’art. 2, comma quarto, della citata legge n. 263 del 2005, e, quindi, un suo automatico effetto retroattivo. Ne consegue che esso trova applicazione soltanto per il futuro e cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all’osservanza di termini, relativi procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore, e non già a termini che alla detta data risultino già scaduti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza depositata il 9 dicembre 2005 in materia di rideterminazione della quota di pensione a fronte del ricorso depositato oltre il termine annuale).

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Cass. civ. n. 17079/2007

Qualora il giorno di scadenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, previsto dall’art. 325 c.p.c., sia il 29 giugno, la scadenza viene prorogata al giorno seguente non festivo, a norma dell’art. 155, ultimo comma, del codice di rito; il carattere di «festività «, infatti, viene determinato in base alla legge n. 260 del 1949 e successive modificazioni, le quali, pur ignorando le festività dei Santi patroni delle città, includono espressamente il giorno dei Santi apostoli Pietro e Paolo, patroni di Roma, nell’elenco di quelli festivi agli effetti civili.

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Cass. civ. n. 19041/2003

L’art. 155 quarto comma c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in giorno festivo, opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, e non anche per quelli che si computano «a ritroso», con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di un’abbreviazione di quell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la tempestività della produzione di una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 7097/2001

Al termine dilatorio di cinque giorni previsto dall’art. 7, comma quarto, della legge n. 300 del 1970 per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari a seguito di contestazione delle mancanze al lavoratore si applica la regola della computabilità dei giorni festivi intermedi, derivabile dal sistema e positivamente espressa, per i termini processuali, dall’art. 155, comma terzo, c.p.c. L’applicazione della suddetta regola non comporta violazione del diritto di difesa dell’incolpato in quanto di tale diritto viene assicurato il rispetto, sia pure in termini ragionevolmente brevi, con la previsione della contestazione scritta dell’addebito e la possibilità di raccogliere le prove e fornire gli argomenti a discolpa.

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Cass. civ. n. 12935/2000

In tema dei termini processuali, a norma dell’art. 155 c.p.c., i termini a mese (o ad anno) si computano non ex numero, bensì ex nominatione dierum, senza tenere conto del dies a quo; ne consegue che la scadenza del termine coincide con lo spirare del giorno corrispondente a quello di decorrenza dello stesso, senza tenere conto del numero di giorni intercorrenti, ma solo del numero di mesi e di anni calcolati con riferimento al calendario comune.

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Cass. civ. n. 10785/2000

Per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno; ne consegue, in particolare, che la scadenza del termine annuale per l’impugnazione delle sentenze – nelle controversie, come quelle di lavoro, a cui non è applicabile la sospensione feriale dei termini – coincide con lo spirare del giorno (dell’anno successivo) avente la stessa denominazione, quanto a mese e numero, di quello in cui la sentenza è stata depositata.

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Cass. civ. n. 7925/1999

Anche al calcolo dei termini per il periodo di comporto si applica il principio secondo cui le norme previste dagli artt. 2963 c.c. e 155 c.p.c. non hanno carattere inderogabile, sicché ben possono le parti, nella loro autonomia negoziale, disporre in modo diverso. (Nel caso di specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., nell’interpretare l’art. 30 del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende produttrici di laterizi del 1991 aveva ritenuto che, ai fini del periodo di comporto, il computo dei termini dovesse essere effettuato calcolando il mese secondo una durata convenzionale astratta di trenta giorni anziché secondo il calendario comune).

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Cass. civ. n. 5969/1995

Per «anno solare» deve intendersi, propriamente, un periodo di 365 giorni, che può decorrere da qualsiasi giorno del calendario, e non già il periodo dall’1 gennaio al 31 dicembre, dato che il termine fa riferimento alla nozione astronomica di periodo di rivoluzione della terra attorno al sole. (Nella specie la S.C. ha escluso la violazione del criterio letterale di interpretazione dei contratti da parte del giudice di merito che si era attenuto alla suindicata accezione dell’espressione in riferimento all’art. 41 del C.C.N.L. 1987-89 per i dipendenti dell’Ente Ferrovie dello Stato, richiedente la prestazione in determinate mansioni per 180 giorni nell’arco di un anno solare ai fini della maturazione del diritto all’inquadramento nel livello corrispondente, e ha osservato altresì che era rispettoso del canone di interpretazione logica dei contratti il rilievo dello stesso giudice che il riferimento al periodo racchiuso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento di situazioni equivalenti).

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Cass. civ. n. 2621/1985

Il disposto dell’art. 155, ultimo comma, c.p.c., secondo cui la scadenza di un termine, se cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, è di applicazione generale, riferendosi non solo ai termini ordinatori, ma anche a quelli perentori e quindi trova applicazione anche nel caso del termine per il deposito del ricorso per cassazione (art. 369 c.p.c.) a nulla rilevando in contrario l’eventuale scelta del mezzo postale sì che il deposito è tempestivo se il plico perviene alla cancelleria entro il termine come prorogato dal citato art. 155.

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Cass. civ. n. 1896/1978

L’art. 155 c.p.c., secondo cui, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo, trova applicazione non soltanto per i termini ordinatori, ma anche per i termini perentori, quali sono quelli per l’impugnazione.

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Cass. civ. n. 3110/1972

Nel computo dei termini a giorni ed ad ore – anche se perentori, quali sono quelli per le impugnazioni – si debbono escludere il giorno e l’ora iniziali.

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