Art. 156 – Codice di procedura civile – Rilevanza della nullità
Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Nel processo civile, il rispetto delle regole procedurali può essere decisivo quanto il merito della causa.
- I termini processuali sono spesso perentori: un'azione tardiva può rendere inutilizzabile anche una pretesa fondata.
- La gestione della procedura — atti, prove, impugnazioni — incide direttamente sulle possibilità di successo.
- Un errore processuale può essere decisivo: anche una domanda fondata può essere respinta per vizi di forma o di procedura.
- L'onere della prova non è una formalità: chi non dimostra i fatti su cui basa la propria domanda rischia di perdere la causa.
- La scelta del rito e degli strumenti processuali incide sui tempi e sull’efficacia della tutela: un’impostazione errata può compromettere l’intero giudizio.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiMassime correlate
Cass. civ. n. 24268/2025
In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la notifica del decreto ex art. 3, comma 4, l. n. 89 del 2001 a un ministero diverso da quello legittimato resta sanata dall'opposizione di quello legittimato, ai sensi dell'art. 4 l. n. 260 del 1958. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva rilevato come, intervenuta la notificazione del decreto al Ministero dell'Economia e delle Finanze presso l'avvocatura dello Stato, l'opposizione spiegata dal Ministero della Giustizia, da un lato escludeva l'inefficacia del decreto stesso e, dall'altro, consentiva di recuperare il contraddittorio, permettendo a tale amministrazione di difendersi nel merito, nell'ambito del giudizio di opposizione).
Cass. civ. n. 24107/2025
Nel caso in cui l'appellato si sia costituito, l'omessa prova della notifica telematica dell'appello non ne comporta l'improcedibilità, determinandosi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, nonostante la costituzione dell'appellato, aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione sul presupposto che l'appellante aveva depositato la relazione di notificazione ex art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 priva degli allegati contenenti le ricevute di accettazione e consegna).
Cass. civ. n. 21277/2025
Il ricorso per cassazione che non contiene l'indicazione della sentenza o della decisione impugnata (art. 366, comma 1, n. 2 c.p.c.) può essere dichiarato inammissibile soltanto se la parte cui il ricorso è diretto non dispone di elementi sufficienti per individuare inequivocabilmente la sentenza o la decisione impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'erroneo riferimento localizzante dell'organo giudiziario che aveva emesso la sentenza impugnata - CTR della Sicilia, anziché CTR del Piemonte - non determinava l'inammissibilità del ricorso, in quanto corrispondevano gli estremi identificativi del numero di RG e della sentenza e nel corpo del ricorso vi era corretto riferimento all'identificativo dell'atto impugnato).
Cass. civ. n. 14272/2025
Il ricorso per cassazione, con il quale sono impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica ai provvedimenti impugnati.
Cass. civ. n. 11877/2025
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello secondo cui la mancata comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, sulla base dell'erronea convinzione circa la necessità di dedurre il pregiudizio concretamente subito).
Cass. civ. n. 10830/2025
Il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce all'atto è presuntivamente riferibile all'attività difensiva compiuta con l'atto a cui accede, in ragione della specialità della procura così collocata, sicché sono irrilevanti gli eventuali errori materiali in essa contenuti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di ius postulandi in quanto la procura in calce all'atto introduttivo risultava apparentemente rilasciata per un procedimento diverso, in ragione dell'erronea indicazione nel corpo di un soggetto conferente diverso da quello effettivo, il quale, però, aveva effettivamente e correttamente sottoscritto il mandato).
Cass. civ. n. 4395/2025
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a cui si applica il rito del lavoro, la notifica del ricorso senza il decreto di fissazione dell'udienza determina un vizio, attinente alla "vocatio in ius", che viene sanato dalla costituzione dell'opposto, il quale ha diritto, eventualmente, alla rimessione in termini per il compimento delle attività processuali dalle quali sia in conseguenza decaduto.
Cass. civ. n. 4277/2025
Nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa, nonostante la rituale richiesta di una delle parti, comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 3500/2025
La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis) esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'actio nullitatis, devono essere esperiti secondo le regole loro proprie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la pronuncia, ex art. 617 c.p.c., sull'opposizione al decreto di trasferimento di un bene venduto all'asta, asseritamente nulla per mancanza di firma del giudice, rilevando che la stessa avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 1986/2025
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione contenente una motivazione fondata sulla riproduzione adesiva dell'atto di appello, in assenza di alcun vaglio critico circa il percorso logico seguito per disattendere le ragioni dell'appellato ed, inoltre, senza indicare il criterio seguito per l'incremento dell'assegno divorzile, il cui importo è stato indicato unicamente nel dispositivo).
Cass. civ. n. 1769/2025
L'omessa fissazione, nel giudizio d'appello, dell'udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ex art. 352 c.p.c., non comporta necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, giacché l'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo; sicché, avendo la discussione della causa nel giudizio d'appello una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delle difese scritte ex art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi.
Cass. civ. n. 19659/2024
La sospensione facoltativa dall'albo del procuratore costituito, facendo venir meno, al pari della cancellazione, lo ius postulandi, sia pur temporaneamente, comporta la nullità della notificazione dell'atto di gravame eseguita mediante consegna nei suoi confronti, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, con conseguente inidoneità della stessa a far decorrere il termine per l'impugnazione.
Cass. civ. n. 18323/2024
In tema di accertamento fiscale, la discordanza tra i dati identificativi del destinatario, come indicati nell'atto, e quelli del soggetto cui l'atto viene notificato comporta la nullità dell'avviso di accertamento soltanto quando determina, in concreto, un'incertezza assoluta sul soggetto destinatario della pretesa tributaria, per cui, quando detta incertezza può essere superata alla luce del complessivo contenuto dell'accertamento e di ogni altro elemento identificativo da esso risultante, non si verifica alcuna ipotesi di nullità.
Cass. civ. n. 15130/2024
In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., l'ordinanza emessa dal giudice di merito senza avere previamente sentito le parti non è automaticamente nulla e - potendo il contraddittorio preventivo essere recuperato nella fase dinanzi alla S.C. con le memorie anteriori alla pubblica udienza e con la discussione orale - non inficia ex se l'ammissibilità della questione pregiudiziale, la quale, pur se ritenuta sussistente "prima facie" dal Primo Presidente, forma oggetto - in relazione ai presupposti oggettivi della citata disposizione (natura esclusivamente di diritto della questione, novità e necessità della stessa ai fini della definizione del giudizio, grave difficoltà interpretativa, ripetibilità della questione in numerosi giudizi) - di valutazione collegiale.
Cass. civ. n. 9451/2024
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'omesso svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, ove sia imputabile ad un errore dell'ufficio giudiziario e non ad un sua erronea introduzione da parte dell'opponente, non determina l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio di merito, con conseguente necessità della sua rinnovazione previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa.
Cass. civ. n. 9395/2024
L'invalidità della notificazione di un atto "impoesattivo" (ex art. 29 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010) determina soltanto una preclusione all'efficacia dell'atto ai fini riscossivi, ma non esclude la sua esistenza, né la possibilità di una rinnovazione della notifica, ferma restando la sanatoria del vizio, secondo le regole generali, se risulta in maniera inequivoca la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente, entro il termine di decadenza per l'esercizio del potere dell'Amministrazione finanziaria.
Cass. civ. n. 8252/2024
La notificazione dell'atto di citazione eseguita nell'ufficio ubicato nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla, per violazione dell'ordine tassativo dei luoghi cui all'art. 139 c.p.c., allorquando il trasferimento altrove del destinatario risulti ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., cioè attraverso una doppia dichiarazione, opponibile ai terzi di buona fede, perché fatta sia al comune di provenienza, con indicazione del luogo in cui s'intende fissare la nuova dimora abituale, sia a quello di destinazione, e detto vizio non può essere sanato se non dalla costituzione in giudizio del convenuto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in applicazione del criterio del raggiungimento dello scopo, aveva escluso la nullità della notificazione eseguita nelle mani del collega di ufficio della parte convenuta, ma senza osservare l'ordine di cui all'art. 139 c.p.c., che imponeva di preferire quello di nuova residenza).
Cass. civ. n. 7845/2024
Nel giudizio di appello, la mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni, con il conseguente impedimento all'esercizio della facoltà di chiedere la discussione orale della causa, comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che la parte avrebbe potuto illustrare durante la discussione, risultando precluso alle parti il pieno svolgimento dei diritti di difesa e del contraddittorio.
Cass. civ. n. 6892/2024
L'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'opposizione ad esecuzione per rilascio introdotta direttamente con atto di citazione notificato dopo il preavviso ex art. 608 c.p.c., cassando la sentenza impugnata che aveva erroneamente ritenuto ammissibile tale modalità di introduzione dell'opposizione in ragione della mancanza di un fascicolo dell'esecuzione).
Cass. civ. n. 6503/2024
L'opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato; né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante.
Cass. civ. n. 30082/2023
In tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione.
Cass. civ. n. 27520/2023
Il procedimento avente ad oggetto la deliberazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale è disciplinato - in ragione del combinato disposto dell'art. 70 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 - dal rito semplificato di cognizione; ne consegue che l'atto di appello avverso l'ordinanza conclusiva di detto procedimento, in mancanza di una norma espressa che preveda l'ultrattività del rito sommario anche nel secondo grado, deve essere proposto esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, applicare la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito, previsto dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011.
Cass. civ. n. 20601/2023
Nel rito del lavoro, qualora l'appellante notifichi il ricorso privo del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, il vizio relativo alla "vocatio in ius" è sanato dalla costituzione dell'appellato, che ha diritto alla rimessione in termini per la proposizione dell'appello incidentale dalla quale sia eventualmente decaduto in conseguenza del suddetto vizio.
Cass. civ. n. 19265/2023
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante.
Cass. civ. n. 15776/2023
Nel processo tributario, in virtù del principio di specialità, la notificazione degli atti a mezzo p.e.c., in data antecedente all'entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento, è inesistente e insuscettibile di sanatoria "ex tunc", ai sensi dell'art. 156 c.p.c., conseguente alla costituzione dell'amministrazione intimata.
Cass. civ. n. 10126/2023
In materia di giudizio di cassazione, la discordanza, per mero errore materiale, tra i dati identificativi della sentenza impugnata indicati nell'atto d'impugnazione e quelli risultanti dalla sentenza prodotta in copia autentica dall'impugnante, non determina l'inammissibilità del ricorso, ove la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione risulti comunque dalla congruenza tra i motivi di gravame ed il contenuto della sentenza in atti, consentendo di individuare univocamente quest'ultima come oggetto effettivo del ricorso.
Cass. civ. n. 8951/2023
La costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., come tale sanabile anche in virtù dell'operatività del principio del raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata - che aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'appello, formulata alla seconda udienza, per mancato deposito dell'originale dell'atto di appello notificato - sul rilievo, da un lato, che due appellati si erano comunque costituiti, difendendosi nel merito, e, dall'altro, che gli appellanti avevano provveduto, a detta udienza - nella quale si erano pertanto esaurite le complessive verifiche di cui all'art. 350, comma 3, c.p.c. -, al deposito dell'originale in conformità all'invito, finalizzato alla verifica della regolare notificazione dell'atto alla parte appellata non costituita, formulato dal giudice del gravame nella prima udienza di trattazione.)
Cass. civ. n. 3117/2023
In caso di omessa notifica al socio illimitatamente responsabile del ricorso per dichiarazione di fallimento e del pedissequo decreto di convocazione delle parti, la spontanea comparizione all'udienza di detto debitore - sebbene effettuata al solo scopo di far valere detta omissione - produce un effetto sanante, in quanto nei procedimenti camerali occorre assicurare il contraddittorio, senza che siano però predeterminate le forme con le quali esso va instaurato.
Cass. civ. n. 3053/2023
La notificazione al solo commissario giudiziale della cartella di pagamento, emessa nei confronti della società in concordato preventivo, è nulla, poiché egli non riveste alcuna carica rappresentativa della società, ma non inesistente, attesi i compiti, allo stesso attribuiti, di verifica dell'esistenza del credito erariale, sia in relazione al computo delle maggioranza e della formazione delle classi, sia in relazione alla fattibilità della proposta concordataria, sicché la tempestiva proposizione del ricorso tributario da parte della società sana la nullità della notificazione.
Cass. civ. n. 2067/2023
Nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c., comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un "vulnus" al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 4163/2015
Ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., in mancanza di un'espressa sanzione di nullità, la nota d'iscrizione a ruolo è nulla per irregolarità formali, con conseguente mancata costituzione della parte, solo quando difettino i requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo, che è quello di portare la causa a conoscenza del giudice perché possa trattare e decidere la lite instauratasi fra le parti con l'atto di citazione, sicché non ne ricorrono i presupposti quando la nota, ancorché incompleta o erronea in qualcuno dei suoi elementi, sia comunque tale da consentire d'individuare con sicurezza il rapporto processuale su cui è invocata la pronuncia del giudice adito.
Cass. civ. n. 5160/2009
L'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvensionale) -al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione- realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un "nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, c.p.c.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione.
Cass. civ. n. 11664/2006
Nel nostro sistema processuale, caratterizzato dal principio di tassatività delle nullità, che limita le ipotesi di nullità degli atti processuali ai soli casi di espressa previsione di legge o di mancato raggiungimento dello scopo, la manifesta adesione del giudicante ad una determinata ideologia, pur se esplicitata nell'atto, non produce la nullità della sentenza ove non incida sulla correttezza della decisione, pur potendo essa rilevare sotto il diverso profilo deontologico e disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che non aveva riformato la sentenza di primo grado contenente alcune singolari affermazioni del giudicante relative ai propri convincimenti ideologici, in quanto la decisione era comunque adeguatamente motivata sulla base del dettagliato esame delle risultanze processuali e delle norme applicabili alla fattispecie).
Cass. civ. n. 14560/2004
In tema di condominio di edifici, ai fini della tempestività dell'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini a norma dell'art. 1137 c.c., al deposito del ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della adozione o comunicazione della deliberazione stessa è da ritenersi equipollente, in virtù del principio generale di conservazione degli atti quando essi conseguano lo scopo cui sono destinati, la notificazione della citazione introduttiva nel medesimo termine, anche quando l'iscrizione a ruolo sia avvenuta successivamente.
Cass. civ. n. 6194/2004
L'atto processuale è inesistente solamente se privo degli elementi necessari alla sua qualificazione come atto inquadrabile e riconoscibile in una astratta fattispecie giuridica, nel qual caso si considera tamquam non esset e, pertanto, insuscettibile di sanatoria; mentre è viceversa nullo, e come tale sanabile ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., qualora sia soltanto privo di un elemento, (o inficiato da un vizio), essenziale ai fini della produzione di effetti processuali.