Art. 644 – Codice di procedura civile – Mancata notificazione del decreto
Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica [escluse le province libiche] e di novanta giorni negli altri casi ; ma la domanda può essere riproposta [disp. att. 188].
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23866/2024
Nella qualificazione giuridica del contratto, in caso di dubbio circa la riconducibilità di un contenuto contrattuale ad una delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi soglia di riferimento, il giudice è tenuto ad individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa, da valutare alla luce dei parametri di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 108 del 1996, con particolare rilievo alla natura del prestito, al riferimento ai rischi assunti dai creditori, alla corresponsione annuale di interessi convenzionali, al pagamento della quota capitale per intero, nonché alla dazione di garanzie personali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nel qualificare un contratto di prestito di denaro concluso tra persone fisiche, aveva erroneamente interpretato le categorie ministeriali e le Istruzioni della Banca d'Italia, così facendo rientrare la scrittura privata nella categoria "altri finanziamenti a breve, medio/lungo termine", benché la stessa, sostenuta da garanzie personali, fosse stata sottoscritta da un soggetto diverso dalle banche e dagli intermediari non bancari).
Cass. civ. n. 18037/2024
In tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usuraria del tasso di interesse corrispettivo non si deve tener conto degli importi pattuiti, a titolo di penale, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, trattandosi di costi esulanti dalla fisiologia del rapporto e solo eventuali, aventi funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori.
Cass. civ. n. 5282/2024
In tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell'apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra interessi maturati nel periodo e capitale depurato dagli interessi capitalizzati non è idonea a rappresentare l'andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione è legittimamente operata a norma dell'art. 120, comma 2, t.u.b. - nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147 del 2013 - e della delib. CICR del 9 febbraio 2000.
Cass. civ. n. 2425/2024
Risponde a titolo di concorso nel delitto di usura colui che, essendo consapevole delle condizioni alle quali la pattuizione dovrà essere conclusa, mette in contatto l'usuraio con l'usurato, anche su richiesta di quest'ultimo, che gli abbia rappresentato la propria necessità di un prestito.
Cass. civ. n. 51670/2023
Lo stato di bisogno della parte lesa del delitto di usura può essere provato anche con la sola misura degli interessi, nel caso in cui siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che solo un soggetto in tale stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Fattispecie in cui, a fronte dell'erogazione di un prestito dell'importo di 1.000,00 euro, era stata pattuita la corresponsione di interessi pari a 300,00 euro per ogni settimana di ritardo nella restituzione e v'era stata la sottrazione alla persona offesa dell'autovettura del valore di 15.000,00 euro, mediante la simulazione della sua vendita).
Cass. civ. n. 46221/2023
L'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione, sicché si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli che il reato stesso sarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpa tale circostanza. (Fattispecie relativa a imputato che aveva conferito incarico a più persone, affinché, in sua assenza, riscuotessero un credito usurario presso la persona offesa con violenza e minaccia).
Cass. civ. n. 32538/2023
In tema di contratto di factoring, ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia previsto dalla disciplina antiusura, devono essere computati i soli oneri che presentino un concreto collegamento con lo scopo di finanziamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità, a tal fine, delle commissioni denominate "factoring", "plus-factoring" e "plafond pro-solvendo" dalla valutazione di superamento del tasso-soglia, siccome integranti il corrispettivo di servizi diversi da quello di finanziamento, in quanto connessi alla gestione dei crediti e alla relativa garanzia nei confronti dei debitori ceduti).
Cass. civ. n. 29501/2023
Ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva.
Cass. civ. n. 27545/2023
In tema di contratti bancari, la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto.
Cass. civ. n. 24743/2023
Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Cass. civ. n. 14692/2023
L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).
Cass. civ. n. 13536/2023
In tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, devono essere conteggiati sia il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione se risultino collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non possa avere attuazione in mancanza dell'assicurazione.
Cass. civ. n. 13144/2023
In tema di leasing immobiliare, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del cd. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della società di leasing, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge; pertanto, in caso di contestazione, spetterà alla società di leasing medesima, secondo le regole della responsabilità "ex contractu", l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto.
Cass. civ. n. 8103/2023
La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c..
Cass. civ. n. 7869/2023
In tema di confisca obbligatoria ex art. 644, ultimo comma, cod. pen., la parte civile che ha ottenuto il risarcimento del danno è legittimata, nonostante l'avvenuta costituzione nel processo di cognizione e l'intervenuta statuizione risarcitoria in suo favore, a proporre incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., onde ottenere, in presenza delle condizioni di permanente validità del diritto alla restituzione, la revoca della confisca dell'immobile costituente profitto del delitto di usura, per il quale è stata pronunciata la condanna definitiva, a condizione che dimostri l'esistenza di un fatto nuovo, successivo al giudicato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il fatto nuovo allegato equipara la parte civile al terzo in buona fede, rimasto estraneo al processo).
Cass. civ. n. 6326/2023
L'aggravante speciale di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile in tutti i casi in cui la somma presa in prestito ad interessi usurari è destinata ad essere impiegata in un'attività imprenditoriale, anche se non direttamente svolta dal soggetto al quale il prestito è, in concreto, erogato, senza che rilevi, "ex se", il dato formale del riconoscimento dello "status" di imprenditore, posto che la "ratio" di punire più severamente la condotta usuraria perpetrata nei confronti di chi destina allo svolgimento di attività imprenditoriali le somme ricevute in prestito, dev'essere individuata nel fatto che tale condotta non lede soltanto il patrimonio dell'usurato, ma concorre altresì ad inquinare l'economia legale.
Cass. civ. n. 4911/2023
L'interesse ad agire per l'accertamento dell'invalidità della clausola del contratto che prevede interessi moratori in misura usuraria è configurabile anche nel corso del rapporto ed in assenza di un inadempimento, atteso che una clausola siffatta genera uno squilibrio immediato nel sinallagma in relazione ai rischi correlati all'eventuale futura inadempienza e che la nullità insorge immediatamente quando essa viene concordata, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi. (Nella specie, la S.C., interpretando la domanda di mero accertamento dell'usurarietà della clausola in oggetto, quale domanda autonoma e non meramente strumentale all'accoglimento di quella di restituzione, ha affermato la sussistenza dell'interesse ad agire).
Cass. civ. n. 51/2023
Laddove il debitore, nel proporre opposizione al precetto intimatogli sulla base di un decreto ingiuntivo, deduca l'inesistenza della notificazione di quest'ultimo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione, non essendo all'uopo sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
Cass. civ. n. 1/2023
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il termine di trenta giorni per la notifica del decreto di accoglimento della domanda decorre, sebbene l'art. 5, comma 2, della l. n. 89 del 2001, faccia riferimento al deposito, dalla data di comunicazione dello stesso alla parte istante, atteso che il comma 4 della medesima norma ne prevede la comunicazione "altresì" al Procuratore Generale della Corte dei conti ed ai titolari dell'azione disciplinare e tenuto conto del disposto dell'art. 5 nella formulazione originaria, nonché della circostanza che, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di inefficacia ex art. 644 c.p.c., nel caso di tardività della notifica la domanda non è riproponibile ex art. 5, comma 2, della stessa l. n. 89 del 2001.
Cass. civ. n. 17029/2022
Risponde del delitto di usura in concorso chi, in un momento successivo al perfezionamento dell'accordo usurario, avendo ricevuto l'incarico di recuperare il credito, ne ottiene il pagamento, vertendosi in tema di reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata.
Cass. civ. n. 36496/2021
Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Ne discende che, ove il decreto sia stato notificato (ancorché tardivamente), il ricorso proposto dal debitore ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del decreto stesso è inammissibile, sicché l'ordinanza resa dal tribunale, con cui venga erroneamente pronunciata la nullità del decreto, attenendo a valutazioni da rendersi nel procedimento da adottare (ossia, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.), ha natura di sentenza, impugnabile mediante l'appello e non già, come nella specie, col ricorso per cassazione. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 05/07/2018).
Cass. civ. n. 26537/2014
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, per essere stata la stessa effettuata a soggetto interdetto legalmente "pro tempore" a seguito di condanna penale, è sanata dall'opposizione ritualmente proposta dal tutore, con conseguente obbligo del giudice dell'opposizione di pronunciarsi sul merito di quest'ultima. (Nella specie la S.C., dopo aver rilevato che il giudice di primo grado aveva ritenuto, correttamente, di entrare nel merito della vicenda processuale, ha cassato la sentenza di appello che aveva, invece, omesso di pronunciarsi sull'impugnazione successivamente proposta dall'ingiunto personalmente, il quale aveva "medio tempore" riacquistato la capacità di agire).
Cass. civ. n. 4421/2014
La procura al difensore rilasciata a margine o in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed estesa ad "ogni fase, stato e grado del giudizio" abilita lo stesso al patrocinio non solo nella fase monitoria, ma anche nell'eventuale procedimento speciale volto ad inficiare l'efficacia del decreto medesimo ex art. 644 cod. proc. civ. e 188 disp. att. cod. proc. civ., che si articola in una forma di tutela anticipatoria (ex art. 188, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.) e in una, alla prima non alternativa, da instaurare (art. 188, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ.) con le forme ordinarie, e, dunque, rientra senz'altro nell'ampia locuzione della procura, attenendo allo "stato" del procedimento che può seguire alla fase monitoria.
Cass. civ. n. 951/2013
La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
Cass. civ. n. 17478/2011
Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all' art. 644 c.p.c..
Cass. civ. n. 18791/2009
Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Tale nullità od irregolarità della notifica può essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650, la quale, peraltro, non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perchè siffatta denuncia, ove non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e dunque non indirizzata all'apertura del giudizio di merito (malgrado il decorso del termine in proposito fissato), non è idonea ad alcun risultato utile per l'opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria.
Cass. civ. n. 22959/2007
La notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente.
Cass. civ. n. 21050/2006
La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
Cass. civ. n. 9938/2005
La determinazione dell'area di applicabilità del rimedio di cui all'art. 644 c.p.c. e di quello dell'art. 650 dello stesso codice deve avvenire tenendo conto che quest'ultima norma, là dove prevede che l'ingiunto è legittimato a fare opposizione al decreto ingiuntivo anche dopo scaduto il termine in esso fissato, cioè a proporre l'opposizione tardiva, «se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione» comprende nell'ipotesi della irregolarità della notificazione tutti i vizi che inficiano quest'ultima e, quindi, anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata. Ne consegue che nei casi di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è applicabile, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dall'art. 650 c.p.c., il rimedio di cui a tale norma, restando invece applicabile quello di cui all'art. 644 soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione. Inoltre, sempre in ragione della ricomprensione dell'ipotesi della nullità della notificazione nella nozione di irregolarità di cui all'art. 650, deve escludersi che nel caso di nullità della notificazione sia esperibile l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., con decorrenza del relativo termine dalla effettiva conoscenza del decreto (principi affermati dalle SS.UU. in relazione ad un caso di notificazione a P.A. non eseguita presso l'Avvocatura dello Stato).
Cass. civ. n. 7764/2005
L'eccezione di inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo — perché notificato fuori termine — non è rilevabile d'ufficio.
Cass. civ. n. 12752/2003
La previsione dell'art. 188 disp. att. c.p.c. e lo speciale procedimento per la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo, hanno riguardo esclusivamente alla ipotesi del decreto ingiuntivo notificato al di là del termine di cui all'art. 644 c.p.c. e non si applicano quindi alla ipotesi della semplice nullità della notificazione del decreto ingiuntivo e a quella della mancata notificazione del decreto stesso.
Cass. civ. n. 15977/2000
L'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., per essere stato notificato oltre il termine di quaranta giorni, deve essere fatta valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. ovvero con il procedimento previsto dall'art. 188 att. c.p.c. Divenuto esecutivo il decreto, la predetta inefficacia non può essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione.
Cass. civ. n. 5447/1999
Il termine previsto dall'art. 644 c.p.c. entro il quale, a pena di inefficacia, deve esser notificato il decreto ingiuntivo, è di natura processuale, sicché, non incidendo su situazioni giuridiche sostanziali della parti, e non essendo attinente alle controversie richiamate ed indicate dall'art. 3 stessa legge 7 ottobre 1969, n. 742, ai sensi dell'art. 1 della medesima, è soggetto a sospensione nel periodo feriale.
Cass. civ. n. 9872/1997
Se un decreto ingiuntivo non è notificato, o la notifica di esso è giuridicamente inesistente, la parte contro la quale è stato emesso può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., chiederne la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 188 att. c.p.c., o con la procedura prevista dai primi due commi, o con autonoma domanda (ultimo comma); invece, se la notifica è nulla, l'inefficacia può esser fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
Cass. civ. n. 668/1997
Il principio per cui la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in assenza dei presupposti necessari per l'applicazione di tale disposizione è nulla ma non è giuridicamente inesistente comporta che qualora la notificazione eseguita con modalità di cui alla norma sopraindicata abbia ad oggetto un decreto ingiuntivo l'opposizione dell'intimato esplica effetto sanante della pregressa nullità, sicché ove l'opponente si limiti a dedurre l'inefficacia del decreto a norma dell'art. 644 c.p.c. senza contestare ulteriormente la pretesa fatta valere in via monitoria, l'inammissibilità dell'opposizione, per difetto di interesse, rende inammissibile, sotto lo stesso profilo, l'appello proposto contro la sentenza che abbia deciso sull'opposizione e il ricorso per cassazione contro quest'ultima.
Cass. civ. n. 7694/1995
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con la opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., o con la opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, e non anche successivamente alla notificazione del precetto con opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sulla opposizione a decreto ingiuntivo.
Cass. civ. n. 7331/1995
In tema di sanzioni amministrative, la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, a norma dell'art. 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689, può avvenire in qualunque tempo, purché non si sia verificata la prescrizione prevista dall'art. 28 della stessa legge, senza che possa trovare applicazione il termine per la notificazione prevista dall'art. 644 c.p.c., per il decreto ingiuntivo, atteso che questo si differenzia nettamente dall'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, che è un provvedimento amministrativo e non giurisdizionale.
Cass. civ. n. 3783/1995
Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato; in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c., può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.
Cass. civ. n. 8593/1993
Il decreto ingiuntivo diventa inefficace, a norma dell'art. 644 c.p.c., nel caso di mancata notifica nei termini stabiliti in tale norma e non anche nel caso di nullità o irregolarità della notificazione, potendo in tale ipotesi il debitore far valere le proprie ragioni a mezzo dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c. Infatti, la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso ed esclude quindi la presunzione di abbandono del titolo, che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di esso di cui all'art. 644 c.p.c.
Cass. civ. n. 5231/1993
Mentre l'inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo può essere fatta valere, oltre che con l'ordinaria querela nullitatis o con il ricorso per declaratoria di inefficacia del provvedimento, ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c., anche con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione che si fondi su titolo costituito dal decreto medesimo, la semplice nullità della detta notificazione non può essere dedotta con quest'ultimo rimedio, neanche ad esecuzione iniziata, essendo rilevante ai soli fini della proposizione dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e, quindi, per il tramite di questa, di contestazione sull'ammissibilità dell'ingiunzione o sull'esistenza del credito. Ne consegue che l'opposizione a precetto, con la quale si eccepisca unicamente la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo in forza del quale il precetto stesso è stato intimato, è inammissibile ed insuscettibile di conversione in opposizione tardiva a tale decreto, per il difetto di contestazione in merito alla pretesa fatta valere in sede monitoria.
Cass. civ. n. 11915/1990
La notificazione del decreto ingiuntivo, oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia, comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, e, quindi, rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Pertanto, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su opposizione dell'intimato proposta per eccepire detta inefficacia, il giudice adito ha il potere-dovere non soltanto di vagliare quell'eccezione, traendone le necessarie implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa del creditore.
Cass. civ. n. 4488/1982
Il termine entro cui il decreto ingiuntivo deve essere notificato all'intimato sotto comminatoria di inefficacia a norma dell'art. 644 c.p.c. decorre non dalla data apposta nel contesto nel provvedimento quale data della relativa pronuncia, ma da quella in cui il provvedimento stesso risulta depositato in cancelleria.
Cass. civ. n. 5907/1980
L'onere del creditore istante di notificare il decreto ingiuntivo entro quaranta giorni dalla pronuncia, a pena d'inefficacia del decreto stesso, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., deve ritenersi assolto, in ipotesi di notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, con il compimento, entro il predetto termine, delle formalità prescritte dall'art. 143 primo e secondo comma c.p.c., mentre resta a tal fine irrilevante che non sia ancora scaduto il termine di venti giorni dal compimento di quelle formalità, fissato dal terzo comma del citato art. 143 c.p.c. per il perfezionamento della notificazione medesima rispetto al destinatario dell'atto.
Cass. civ. n. 1045/1977
Qualora il debitore, con atto di opposizione avverso precetto intimatogli in forza di decreto ingiuntivo, contesti l'efficacia del titolo, per non essere stato il decreto stesso notificato nel termine di quaranta giorni dalla pronuncia (art. 644 c.p.c.), incombe al creditore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova del compimento e della tempestività di detta notifica, mediante esibizione dell'originale dell'ingiunzione, corredato della relazione dell'ufficiale giudiziario.