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Articolo 770 Codice di procedura civile — Inventario da eseguirsi dal notaio

Articolo 770 Codice di procedura civile — Inventario da eseguirsi dal notaio

Quando all’inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:

  1. 1) le chiavi da lui custodite a norma dell’articolo 756 ;
  2. 2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli [ 762 ss. ], dell’istanza e del decreto di rimozione [ 752 ss. ];
  3. 3) una nota delle opposizioni che sono state proposte [ 764 ss. ] con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.

La copia indicata nel n. 2 e la nota indicata nel n. 3 sono unite all’inventario.

  1. 1) le chiavi da lui custodite a norma dell’articolo 756 ;
  2. 2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli [ 762 ss. ], dell’istanza e del decreto di rimozione [ 752 ss. ];
  3. 3) una nota delle opposizioni che sono state proposte [ 764 ss. ] con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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