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Articolo 797 Codice di procedura civile — Condizioni per la dichiarazione di efficacia

Articolo 797 Codice di procedura civile — Condizioni per la dichiarazione di efficacia

[ La corte d’appello dichiara con sentenza l’efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta:

  1. 1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell’ordinamento italiano; 2) che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;
  2. 3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;
  3. 4) che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
  4. 5) che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
  5. 6) che non è pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;
  6. 7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.

Ai fini dell’attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della corte d’appello che ne dichiara l’efficacia. ]

  1. 1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell’ordinamento italiano; 2) che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;
  2. 3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;
  3. 4) che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
  4. 5) che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
  5. 6) che non è pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;
  6. 7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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