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Articolo 190 Codice di procedura civile — Comparse conclusionali e memorie

Articolo 190 Codice di procedura civile — Comparse conclusionali e memorie

Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.

Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 20180/2015

È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., risultando per ciò solo impedito ai difensori l’esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa.

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Cass. civ. n. 8737/2014

La comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell’atto introduttivo del giudizio.

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Cass. civ. n. 315/2012

La comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove. Sicché, mentre è inammissibile l’eccezione di prescrizione in essa formulata per la prima volta, è invece ammissibile detta eccezione quando essa, già tempestivamente sollevata, sia stata soltanto estesa alla parte che abbia proposto un intervento innovativo in causa all’udienza di precisazione delle conclusioni. Infatti, atteso che l’intervento innovativo (sia esso principale, sia adesivo autonomo) non incontra preclusioni assertive, ma soggiace a quelle istruttorie in ragione del tempo in cui si dispiega, il debitore ha facoltà, nel primo atto successivo, di opporre all’interveniente la medesima prescrizione già tempestivamente eccepita nei confronti dell’altra parte.

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Cass. civ. n. 7072/2010

È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati ai sensi dell’articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, risultando in tal modo impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua completezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, il quale non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. (Nella specie, alla stregua dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza, deliberata antecedentemente alla scadenza del termine di cui al citato art. 190 c.p.c., in relazione ad una causa da trattare con il rito ordinario ancorché fosse stata erroneamente assegnata alla “sezione famiglia” e nella quale i difensori avevano chiesto i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive memorie di replica).

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Cass. civ. n. 6439/2009

La memoria di replica prevista dall’art. 190 c.p.c. deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale.

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Cass. civ. n. 6239/2009

Quando la decisione sia assunta dal tribunale in composizione monocratica o dal giudice di pace, difetta un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza, come nel caso della deliberazione collegiale disciplinata dall’art. 276 c.p.c.; ne consegue che, essendo la sentenza formata solo con la pubblicazione a seguito del deposito in cancelleria, ex art. 133 c.p.c., esclusivamente a tale data, e non anche a quella diversa ed anteriore eventualmente indicata in calce all’atto come data della decisione, può farsi riferimento per stabilire se la causa sia stata decisa prima o dopo la scadenza dei termini previsti dall’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e se, dunque, vi sia stata o no violazione dei diritti della difesa.

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Cass. civ. n. 6293/2008

L’omessa assicurazione alle parti del potere di depositare le comparse conclusionali ai sensi dell’art. 190 c.p.c., conseguente al deposito della sentenza prima della scadenza del relativo termine, deve ritenersi in ogni caso motivo di nullità della sentenza stessa per violazione del diritto di difesa ed essendo essa inidonea al raggiungimento del suo scopo, che è quello della pronuncia della decisione anche sulla base dell’illustrazione definitiva delle difese che le parti possono fare proprio nelle conclusionali e, quindi, del loro esame, senza che, ai fini della deduzione di detta nullità con il mezzo di impugnazione, la parte sia tenuta ad indicare se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto svolgere ove le fosse stato consentito il deposito della conclusionale, poiché, richiedendosi l’assolvimento di tale onere, si verrebbe impropriamente ad attribuire la funzione di elemento costitutivo della nullità ad un comportamento inerente il modo in cui, mediante il rispetto del noto principio della conversione delle nullità in motivi di impugnazione della decisione (contemplato dal primo comma dell’art. 161 c.p.c.), la parte può far valere la nullità stessa, ovvero al veicolo necessario per darle rilievo nel processo.

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Cass. civ. n. 4805/2006

Nell’ambito del processo civile, la mancata assegnazione dei termini, in esito all’udienza di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell’art. 190 c.p.c., costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.

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Cass. civ. n. 509/2006

Ai sensi dell’art. 190 c.p.c. nel testo novellato dall’art. 24 legge n. 353 del 1990, che unifica con la congiunzione «e» le comparse e le memorie di replica, la perentorietà dei termini è prevista per il deposito non soltanto delle comparse conclusionali ma anche delle memorie.

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Cass. civ. n. 22970/2004

Con le memorie di cui all’art. 190 c.p.c., le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie e illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, sicchè nelle memorie non possono essere esposte questioni nuove o formulare nuove conclusioni. Pertanto, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo. (In applicazione di tale principio la Corte ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito, che aveva escluso la fondatezza della domanda di revocazione, basata sul presunto errore — commesso dal giudice di prime cure — per il mancato esame di un fatto processuale, tendente ad attribuire allo stesso giudice il potere decisorio sul merito della controversia; fatto esposto, per la prima volta, nella comparsa conclusionale depositata nel corso del primo giudizio).

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Cass. civ. n. 8849/2004

La parte che abbia depositato la comparsa conclusionale nel termine stabilito dall’art. 190 c.p.c. per l’udienza collegiale originariamente fissata e poi rinviata d’ufficio ad una successiva, non può lamentare la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per aver la controparte provveduto al deposito della comparsa conclusionale in relazione all’udienza originariamente stabilita perché, ai fini dell’osservanza del termine di deposito della comparsa conclusionale e, quindi del diritto di difesa, occorre far riferimento all’effettiva data di discussione della causa e non alla data originariamente fissata e poi rinviata.

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Cass. civ. n. 9926/2001

L’errore in merito al computo dei termini stabiliti dall’art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale non comporta la nullità della sentenza, non essendo tale sanzione comminata da alcuna disposizione di legge.

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Cass. civ. n. 2809/2000

Con la comparsa conclusionale, la parte può svolgere nuove ragioni di dissenso e contestazione, avverso le valutazioni e conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, trattandosi di nuovi argomenti su fatti già acquisiti alla causa, che non ampliano l’ambito oggettivo della controversia.

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Cass. civ. n. 11999/1998

Le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio non possono esser formulate in comparsa conclusionale — e pertanto se ivi contenute non possono esser esaminate dal giudice — perché in tal modo sono sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale.

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Cass. civ. n. 7977/1997

Nonostante la natura semplicemente illustrativa della comparsa conclusionale, si rende possibile rinunciare, attraverso di essa, a qualche capo della domanda, con conseguente restrizione del thema decidendum.

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Cass. civ. n. 108/1997

Quando nella comparsa conclusionale delle varie tesi fra loro collidenti sostenute nell’atto di citazione o di appello, in via cumulativa o subordinata, ne venga adottata solo una che elida le altre, il principio di non contraddizione legittima il giudice a ritenere abbandonate le altre tesi e difese, senza che ciò si ponga in contrasto con la funzione propria della comparsa conclusionale, (il cui unico scopo è quello di illustrare le domande ed eccezioni proposte) o con il principio per cui, quale atto proveniente dal difensore, essa è insuscettibile di contenere dichiarazioni di valore confessorio.

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Cass. civ. n. 2633/1993

La mancata comunicazione a controparte di una memoria ex art. 190, terzo comma, c.p.c. — la quale ha la semplice funzione di illustrare le conclusioni già proposte davanti al giudice istruttore, senza la possibilità di ampliare l’oggetto della controversia — determina l’esclusione dal fascicolo della memoria irritualmente depositata, che il giudice non può prendere in considerazione. Pertanto, ove non risulti che la sentenza impugnata abbia tenuto conto della memoria ai fini della decisione, non è configurabile un’ipotesi di nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.

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Cass. civ. n. 11975/1990

La comparsa conclusionale quale atto non sottoscritto dalla parte e perciò riconducibile alla sola volontà del procuratore è insuscettibile di contenere dichiarazioni con valore confessorio.

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Cass. civ. n. 5751/1990

Attesa la mera funzione della comparsa conclusionale di illustrare le posizioni processuali precedentemente assunte, dalle conclusioni in essa esposte non può dedursi una volontà di rinunzia rispetto a quelle conclusioni contenute nei precedenti atti processuali che non vi siano state riprodotte.

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Cass. civ. n. 982/1989

Le comparse conclusionali hanno la funzione di illustrare le conclusioni già precisate e pertanto non possono contenere domande nuove, né rispetto a queste ultime, se proposte, può ipotizzarsi un’accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, possibile soltanto fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione.

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