Art. 190 – Codice di procedura civile – Comparse conclusionali e memorie

[Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.

Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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