Art. 201 – Codice di procedura civile – Consulente tecnico di parte
Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente [191 c.p.c.], assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico [91, 145, 146 disp. att.].
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 24806/2024
La pendenza del giudizio d'appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal richiederne l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d'insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell'onere in capo al curatore.
Cass. civ. n. 21894/2024
In tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), qualora l'accertamento sia stato effettuato in centro abitato mediante rilevazione fotografica a mezzo di impianto semaforico automatico c.d. PARVC (Project Automation Red Violation Control) è illegittima la contestazione differita in assenza di una preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio con delibera della giunta comunale perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga da parte dell'ente proprietario.
Cass. civ. n. 18152/2024
In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito).
Cass. civ. n. 16012/2024
In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva erroneamente dichiarato la nullità della c.t.u., sebbene l'acquisizione del contratto di mutuo da parte del consulente fosse stata acconsentita dalle parti per essere stato il documento trasmesso dallo stesso legale della parte avversa a quella normalmente onerata e utilizzato, nel contraddittorio delle parti, nel corso delle operazioni peritali).
Cass. civ. n. 8032/2024
In tema di IVA all'importazione, l'unico soggetto obbligato al pagamento è l'importatore, per la cui individuazione va verificato il reale destinatario della merce, in particolare nel caso in cui non vi sia stata una presentazione del bene in dogana, con la relativa dichiarazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, sulla base di plurimi e convergenti elementi indiziari, aveva accertato che il destinatario del bene e, quindi, l'unico soggetto obbligato al pagamento non era il formale proprietario, ma un diverso soggetto, il quale aveva trattato l'acquisto di una imbarcazione all'estero, l'aveva fatta arredare e l'aveva poi effettivamente utilizzata e gestita).
Cass. civ. n. 7716/2024
L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, aderendo incondizionatamente alla decisione di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria per responsabilità sanitaria, si era limitata a recepire le conclusioni della C.T.U. circa la non diagnosticabilità, in base agli esami ecografici del feto, della sindrome di Apert, senza esaminare il diverso profilo di colpa, pure contestato e fatto oggetto di specifici rilievi critici del consulente di parte, relativo alla mancata rilevazione di una diversa morfologia del feto).
Cass. civ. n. 3184/2024
L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.
Cass. civ. n. 1763/2024
In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio.
Cass. civ. n. 31964/2023
In tema di prova civile, la consulenza di parte non esprime una manifestazione di volontà, ma veicola una mera manifestazione di scienza, sub specie di allegazione difensiva a contenuto tecnico, il che esclude che il c.t.p. – mero ausiliario, sprovvisto dello ius postulandi a tal fine necessario – possa far valere ritualmente l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio.
Cass. civ. n. 30905/2023
La sospensione del decorso degli interessi, di cui all'art. 55, comma 1, l.fall., applicabile anche all'amministrazione straordinaria in virtù del richiamo operato dall'art 201 l.fall., vale solo all'interno del concorso e, dunque, non opera nei rapporti intercorrenti tra creditori e debitore al di fuori della procedura, in relazione ai quali gli interessi continuano a maturare.
Cass. civ. n. 27163/2023
La sentenza di condanna pronunciata nei confronti di soggetto solo successivamente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e non ancora passata in giudicato è opponibile alla procedura concorsuale, nel senso che il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, a norma dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., può proseguire nella fase di impugnazione il relativo giudizio, che non diventa pertanto improcedibile, posto che tale disposizione deve intendersi indirettamente richiamata dalla disciplina della liquidazione coatta amministrativa - nonostante l'assenza di rinvio diretto nell'art. 201 l. fall. - e, con essa, la regola della permanenza della cognizione in sede ordinaria sui crediti già oggetto di sentenza ancora impugnabile.
Cass. civ. n. 23817/2023
In tema di notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario trova applicazione anche nei casi in cui l'amministrazione utilizzi il Servizio integrato di notificazione, trattandosi di un servizio gestito da articolazioni interne di Poste Italiane.
Cass. civ. n. 22627/2023
In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità su strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento di cui all'art. 2, secondo comma, lett. c) e d), codice della strada, l'utilizzo del sistema "autovelox" è soggetto al preventivo decreto autorizzativo del prefetto solo per le postazioni fisse e non anche per quelle mobili, valendo per queste ultime la regola della contestazione immediata salve le eccezioni previste dall'art. 201, comma 1-bis, codice della strada.
Cass. civ. n. 12681/2023
In tema di violazione dell'art. 80, comma 14, del codice della strada, la mancata omologazione del sistema denominato "Targa System 4.0" ne preclude la possibilità di utilizzazione, in via autonoma, ai fini del relativo accertamento, tuttavia esso può essere impiegato come punto di partenza per le operazioni di accertamento della violazione e successiva contestazione le quali, prendendo le mosse dai dati in tal modo ricavati, dovranno poi ricevere completamento attraverso un'ulteriore attività accertativa da parte degli organi competenti.
Cass. civ. n. 6722/2023
L'art. 201 del codice della strada deve essere interpretato nel senso che la notificazione, per ritenersi validamente eseguita, non può fondarsi sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, ma sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi dell'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale; da ciò consegue che, anche nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione, per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità del destinatario, entro 150 giorni dall'eseguito accertamento.
Cass. civ. n. 38922/2021
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, le risultanze della consulenza immunologica espletata da un esperto al di fuori del processo, su concorde richiesta delle parti, non possono essere denunciate sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio e possono essere acquisite, secondo la disciplina della prova documentale, nel giudizio successivo, nel quale il contraddittorio si realizza pienamente. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/06/2019).
Cass. civ. n. 9483/2021
La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/07/2019).
Cass. civ. n. 33503/2018
La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che,peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto. (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 22/09/2011).
Cass. civ. n. 25662/2014
Il termine per la nomina del consulente tecnico di parte ex art. 201 cod. proc. civ. ha natura ordinatoria e può essere prorogato dal giudice non solo a seguito di istanza di parte depositata prima della sua scadenza, ma anche laddove tale istanza sia stata depositata dopo la sua scadenza, sempre che, secondo la previsione dell'art. 154 cod. proc. civ., ricorrano motivi particolarmente gravi e il provvedimento sia motivato.
Cass. civ. n. 17269/2014
La nomina di un tecnico di fiducia costituisce esercizio del diritto costituzionale di difesa che non può tradursi in un obbligo, nè in una preclusione temporale a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti rispetto all'indagine svolta dal consulente tecnico di ufficio, sicchè la parte può presentare osservazioni critiche alla relazione di quest'ultimo pur quando non abbia tempestivamente designato un proprio consulente.
Cass. civ. n. 20821/2006
Poiché la consulenza stragiudiziale è una semplice allegazione difensiva, di carattere tecnico, il giudice di merito può disattenderne le conclusioni senza obbligo di analizzarle e confutarle, e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali; nè egli è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i suoi poteri ordinatori, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti.
Cass. civ. n. 5687/2001
La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio: ne consegue che il giudice di merito, il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto.
Cass. civ. n. 15572/2000
La consulenza di parte costituisce mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che se non esplicitamente confutata in sentenza deve per implicito essere ritenuta come disattesa.
Cass. civ. n. 5544/1999
Gli accertamenti tecnici stragiudiziali allegati da una parte, ancorché contestati dalla controparte, sono idonei a costituire indizi tali da giustificare un approfondimento istruttorio secondo i principi di disposizione della prova e del libero e motivato convincimento del giudice (pur non costituendo necessariamente prova dei fatti allegati).
Cass. civ. n. 5151/1998
Le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente, né è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, e disporre nuova consulenza d'ufficio atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti.
Cass. civ. n. 8240/1997
Poiché la consulenza stragiudiziale è una semplice allegazione difensiva, di carattere tecnico, il giudice di merito può disattendere le conclusioni in essa contenute senza obbligo di analizzarle e confutarle, e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali.
Cass. civ. n. 4437/1997
La perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto. Alla parte che ha prodotto la perizia giurata, è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 245/1995
Le consulenze tecniche di parte non costituiscono mezzi di prova ma allegazioni difensive di contenuto tecnico che, se non confutate esplicitamente, devono ritenersi implicitamente disattese. Tuttavia, quando i rilievi contenuti nella consulenza di parte siano precisi e circostanziati, tali da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica d'ufficio ed adottate in sentenza, ove il giudice trascuri di esaminarli analiticamente, ricorre il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Cass. civ. n. 1811/1994
Poiché la nomina del consulente, a sensi dell'art. 201 c.p.c., costituisce mera facoltà della parte, l'omesso esercizio di tale facoltà o la mancata partecipazione del nominato consulente di parte alle operazioni svolte dal consulente dell'ufficio e la successiva mancata compilazione e allegazione di relazione del consulente di parte, non escludono la possibilità del motivato dissenso da parte del difensore rispetto alle valutazioni del C.T.U., né ostano alla formulazione di eventuali sue contestazioni anche in sede prettamente tecnico-scientifica.
Cass. civ. n. 8976/1992
La natura ordinatoria del termine assegnato alle parti dal giudice (nella specie, per la nomina di un consulente tecnico di parte, ex art. 201 c.p.c.) non comporta che la sua inosservanza sia priva di effetti giuridici, atteso che il rimedio per ovviare alla scadenza del termine è quello della proroga prima del verificarsi di essa, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. Pertanto, il decorso del termine ordinatorio senza la previa presentazione di un'istanza di proroga ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività.
Cass. civ. n. 245/1983
I consulenti tecnici di parte, siccome chiamati ad esprimere manifestazioni non di volontà, ma di scienza, ove raggiungano un accordo nelle rispettive conclusioni, non pongono in essere alcun atto transattivo in ordine al diritto controverso né vincolano il giudice a recepire le conclusioni stesse.
Cass. civ. n. 3610/1982
L'accertare se le garanzie predisposte per assicurare l'intervento delle parti alle operazioni del consulente tecnico siano state rispettate, rientra nei compiti del giudice del merito, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Cass. civ. n. 706/1981
Quando il giudice del merito ritenga di dovere prestare completa adesione al parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende le contrarie opinioni del consulente di parte, dovendosi queste intendere rifiutate, eventualmente, anche per implicito. Infatti, le consulenze tecniche di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, a contenuto tecnico, rispetto alle quali il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con tali osservazioni.
Cass. civ. n. 5286/1980
Nel vigente ordinamento processuale, dominato dal principio della libera formazione del convincimento del giudice del merito, non è a questo vietato, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte — anche se avversariamente impugnata e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale — qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 4645/1978
Le ammissioni del consulente tecnico di parte — così come quelle del difensore — non hanno valore confessorio, ma costituiscono validi indizi che il giudice di merito può liberamente valutare e porre a base del proprio convincimento.
Cass. civ. n. 241/1978
Il giudice può trarre argomenti di valutazione, con valore di indizi, anche dalle ammissioni e dal comportamento del consulente tecnico di parte.
Cass. civ. n. 4707/1977
Le spese della consulenza tecnica di parte rientrano fra quelle al cui rimborso il soccombente deve essere condannato, a norma dell'art. 91 c.p.c.
Cass. civ. n. 522/1950
La mancata prefissione del termine per la nomina dei consulenti di parte non importa alcuna sanzione di nullità potendo le parti, in difetto della formalità richiesta dall'art. 201 del codice di procedura civile sempre supplire procedendo alla nomina predetta finché il consulente di ufficio non abbia espletato il suo incarico.