Art. 337 – Codice di procedura civile – Sospensione dell’esecuzione e dei processi
L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.
Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 12258/2025
Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione che aveva respinto la domanda di sospensione del giudizio di divisione in attesa della definizione, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, del giudizio di usucapione introdotto dal convenuto dopo la sentenza di primo grado).
Cass. civ. n. 2211/2025
Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria. Ne consegue che, laddove non possa farsi luogo alla riunione del procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale.
Cass. civ. n. 12074/2024
In tema di processo tributario, le sentenze di condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, se emesse successivamente al 1° gennaio 2016, sono immediatamente esecutive, in applicazione di un principio generale, immanente nell'ordinamento processuale tributario, che non si limita soltanto alle decisioni riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, e perché, con la predetta decorrenza, la novella dell'art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992, che estende alle impugnazioni delle pronunce dei giudici tributari le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., ha soppresso l'inciso "escluso l'articolo 337", così eliminando ogni limitazione alle regole del codice di rito civile.
Cass. civ. n. 7169/2024
In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno.
Cass. civ. n. 16159/2023
Nel caso in cui la domanda di equa riparazione sia proposta in pendenza del giudizio presupposto, in cui sia stato accertato il diritto di valore inferiore quello della causa, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001, tale pronuncia ha efficacia nel giudizio di equa riparazione, immediatamente e a prescindere dal suo passaggio in giudicato in forza dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 10183/2023
Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, di talché, non essendo l'omessa riunione motivo di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, nell'ambito di un giudizio di risoluzione contrattuale, nel quale era stata proposta domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, non aveva ritenuto motivo di invalidità la mancata declaratoria di litispendenza o l'omessa riunione con altro precedente giudizio, in cui era stata proposta autonomamente identica domanda risarcitoria).
Cass. civ. n. 80/2019
Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c.; il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, infatti, qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo alla società cessionaria, con decorrenza dalla data della cessione di azienda, operato in separato giudizio con sentenza non definitiva, ma dotata di provvisoria efficacia esecutiva, consentisse di escludere in capo alla società cedente la qualifica di parte datoriale alla data di intimazione del licenziamento, successiva a quella della cessione, e di ritenere perciò l'inefficacia del recesso).
Cass. civ. n. 14337/2019
Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità-dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicché il sindacato esercitabile dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza di sospensione perché mancava del tutto la valutazione circa il nesso di pregiudizialità tra l'accertamento incidentale sulla illiceità dell'appalto e il "petitum" della causa sospesa, di pagamento delle retribuzioni per le mensilità successive all'accertamento della illegittima interposizione di manodopera, oltre che l'esame dei motivi di impugnazione formulati avverso la decisione la cui autorità era invocata nel processo). (Regola sospensione).
Cass. civ. n. 14738/2019
Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici. (In applicazione del principio, la S.C. ha disposto la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice che, in una causa avente ad oggetto la restituzione di un fondo occupato dalla P.A. "sine titulo", aveva sospeso il procedimento limitandosi ad evidenziare il rapporto di pregiudizialità con il procedimento pendente davanti al Consiglio di Stato avverso il provvedimento ablatorio emesso nelle more senza spiegare perché la sentenza del T.A.R., che lo aveva annullato, fosse inidonea a spiegare effetti di autorità nel giudizio davanti a sé). (Regola sospensione).
Cass. civ. n. 18494/2018
Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità-dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicché la Corte di cassazione deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice "a quo".
Cass. civ. n. 17936/2018
Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., sicché, ove il giudice abbia provveduto ex art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato il provvedimento con cui il Tribunale aveva disposto la sospensione del giudizio nel quale era stata chiesta la restituzione di un immobile detenuto senza titolo dal convenuto in seguito alla avvenuta pronuncia di risoluzione, in altro procedimento, di un contratto preliminare perché, contro tale pronuncia, pendeva ricorso in cassazione).
Cass. civ. n. 12773/2017
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell’opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ex art. 337, comma 2, c.p.c., in quest’ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata.
Cass. civ. n. 15603/2015
Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., è necessario che vi sia un rapporto di dipendenza tra i due giudizi, tale per cui la definizione della lite pregiudicata deve attendere il giudizio sull'elemento di connessione tra le situazioni giuridiche controverse collegate. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha disposto la prosecuzione di un giudizio di risarcimento dei danni per responsabilità professionale di un legale facoltativamente sospeso in attesa dell'esito del giudizio di impugnazione, che concerneva una causa per la riscossione di crediti da forniture, nel cui ambito il legale aveva asseritamente compiuto "scelte processuali non corrette").
Cass. civ. n. 24046/2014
Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e le critica che ne é stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici.
Cass. civ. n. 375/2013
In tema di sospensione del processo, qualora penda in sede di legittimità il giudizio sulla risoluzione di un contratto di locazione e, contemporaneamente, penda in primo grado un altro giudizio sulla nullità e sostituzione "ex lege" del medesimo contratto, quest'ultimo giudizio non è soggetto alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in attesa che si formi il giudicato sulla risoluzione, bensì alla sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c., che il giudice può disporre ove ritenga di non poggiarsi sull'autorità della sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 21348/2012
Quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione specifica, è possibile soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c., pur se la sentenza di primo grado, la cui autorità è invocata, sia stata emessa dal giudice amministrativo, dovendosi anche in tal caso identificare il rilievo di una sentenza oggetto di impugnazione, pronunciata nell'esercizio di una specifica giurisdizione, con riguardo al bene della vita del quale si discute davanti al giudice ordinario.
Cass. civ. n. 9478/2012
impugnata - trova applicazione allorché gli effetti dichiarativi o costitutivi della sentenza invocata siano pregiudiziali all'oggetto del processo nel quale si fanno valere, e presuppone, pertanto, la necessità di due decisioni: una nella controversia che costituisce l'indispensabile antecedente logico e giuridico della decisione dell'altra o nella quale viene decisa una questione fondamentale comune alla seconda lite, e l'altra nel secondo processo (che viene sospeso), nel quale si dibattono questioni conseguenziali o domande più ampie. (Nella specie, la S. C, in applicazione degli enunciati principi, ha annullato l'ordinanza di sospensione del processo resa dal tribunale, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., in attesa della decisione dell'appello sull'ordinanza dichiarativa dell'estinzione relativa alle domande formulate dai convenuti).
Cass. civ. n. 23483/2007
Nell'ipotesi di contemporanea pendenza del giudizio sul licenziamento e dell'opposizione a decreto ingiuntivo concernente l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, il secondo giudizio non può essere sospeso ai sensi dell'art. 337 c.p.c., atteso che avendo i due distinti processi entrambi fondamento nella illegittimità del licenziamento, non ricorre l'ipotesi, disciplinata dal citato articolo, in cui l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo; né il secondo dei suddetti giudizi può essere sospeso ex art. 295 c.p.c. poiché, essendo provvisoriamente esecutiva la sentenza dichiarativa del licenziamento per effetto dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, la sospensione del processo che ha per oggetto l'indennità sostitutiva equivarrebbe alla sospensione della provvisoria esecutorietà della suddetta pronuncia; del resto, la mancata sospensione non può determinare contraddittorietà di giudicati, visto che il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. comporta che la riforma o la cassazione della sentenza concernente l'accertamento del diritto pone nel nulla la sentenza che abbia deciso sul quantum.
Cass. civ. n. 5006/2002
In tema di sospensione del processo, poiché l'art. 295 c.p.c., la cui ratio è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, fa esclusivo riferimento all'ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non già in senso meramente logico, la sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell'ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull'an debeatur e di quello sul quantum (fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico), essendo in tal caso applicabile l'art. 337 secondo comma c.p.c. — il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità possa essere invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo —, e tenuto conto altresì del fatto che a norma dell'art. 336, secondo comma, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'an determina l'automatica caducazione della sentenza sul quantum, anche se su quest'ultima sia sia formato un giudicato apparente.