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Articolo 410 bis Codice di procedura civile — Termine per l’espletamento del tentativo di conciliazione

Articolo 410 bis Codice di procedura civile — Termine per l’espletamento del tentativo di conciliazione

[ Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell’articolo 412bis. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 15806/2010

In materia di diritti dei lavoratori, la transazione intervenuta innanzi al giudice straniero può essere qualificata transazione giudiziale, per gli effetti di cui all’art. 410 c.p.c., ove siano assicurate dinanzi all’autorità giudiziaria straniera le garanzie difensive sottese alla richiamata norma, secondo la valutazione – incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivata – operata dal giudice di merito, cui compete anche l’interpretazione di tale transazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito italiana che aveva definito la controversia attribuendo rilevanza ad una transazione tra lavoratore e datore di lavoro intervenuta in un giudizio tedesco, assicurando questo una tutela dei diritti delle parti analoga a quella garantita dall’ordinamento italiano).

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Cass. civ. n. 967/2004

Premesso che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all’esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall’art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo, deve ritenersi che, ai fini dell’espletamento del tentativo di conciliazione, il quale ai sensi dell’art. 412 c.p.c. (recte: 410 – N.d.R.) costituisce condizione di procedibilità della domanda, sia sufficiente, in base a quanto disposto dall’art. 410 bis c.p.c., la presentazione della richiesta all’organo istituito presso le Direzioni provinciali del lavoro, considerandosi comunque espletato il tentativo di conciliazione decorsi sessanta giorni dalla presentazione, a prescindere dall’avvenuta comunicazione della richiesta stessa alla controparte. Tale comunicazione è invece necessaria, ai sensi dell’art. 410, comma secondo, c.p.c., perché si verifichi la interruzione della prescrizione e la sospensione, per il periodo ivi indicato, di ogni termine di decadenza.

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