Art. 438 – Codice di procedura civile – Deposito della sentenza di appello

Fuori dei casi di cui all'articolo 436 bis, la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 2348/1980

Anche nel rito del lavoro, la sentenza d'appello che riforma quella di primo grado provvisoriamente esecutiva non fa venir meno gli atti di esecuzione già posti in essere che restano in vita fino al passaggio in giudicato della sentenza di riforma. Questo principio si applica sia agli atti del processo esecutivo sia a quelli di parte che costituiscono spontanea esecuzione della decisione riformata.

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