Art. 587 – Codice di procedura civile – Inadempienza dell’aggiudicatario

Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto [disp. att. 176]. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile al custode; il decreto è attuato dal custode a norma dell’articolo 560, quarto comma.

Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 37950/2025

Non integra il delitto di turbata libertà degli incanti la reiterazione di offerte, corredate dal versamento di cauzione, cui conseguano aggiudicazioni provvisorie del bene, nel caso in cui non siano non seguite dal versamento del prezzo, in quanto tali condotte non costituiscono mezzo fraudolento idoneo a turbare la gara, ma dànno luogo a un mero inadempimento civilistico nell'ambito della procedura di esecuzione, disciplinato dagli artt. 570 e ss. cod. proc. civ. e sanzionato con la perdita della cauzione e con l'obbligo di corrispondere la differenza rispetto al minor prezzo ricavato dal nuovo incanto.

Cass. civ. n. 11376/2025

Una prassi contraria alla legge o che implica la disapplicazione di norme primarie è inidonea, a prescindere dal suo livello di radicamento, a determinare un legittimo affidamento negli utenti del servizio giustizia. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di un legittimo affidamento dell'aggiudicatario, dichiarato decaduto per tardivo versamento del saldo prezzo, sulla prassi locale, secondo cui la pronuncia dell'aggiudicazione da parte del professionista delegato - dies a quo del termine per il predetto versamento - era soggetta a "convalida" del giudice dell'esecuzione).

Cass. civ. n. 28461/2023

In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, al mancato deposito del prezzo di vendita nel termine stabilito consegue in via automatica la perdita della cauzione a titolo di multa, non avendo il giudice alcuna discrezionalità nella pronunzia.

Cass. civ. n. 26824/2023

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, su richiesta dell'aggiudicatario, abbia prorogato il termine per il versamento del prezzo decorre dall'adozione del provvedimento stesso ovvero dal rigetto dell'istanza per la sua revoca e non dall'emissione del decreto di trasferimento, in quanto non può essere invocata la nullità dell'atto susseguente se non è stato fatto valere il vizio dell'atto presupposto, salvo che l'opponente abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 4447/2023

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento delle spese dovute per il trasferimento del bene ha natura sostanziale e non processuale e la sua inosservanza non determina - sempre che il giudice non abbia opportunamente previsto (fin dall'ordinanza vendita e con menzione nel relativo avviso) la prioritaria imputazione ad accessori e spese dei versamenti via via eseguiti (anche su conti diversi) dall'aggiudicatario - la decadenza ex art. 587 c.p.c. (norma riguardante esclusivamente il prezzo); tuttavia, l'omesso versamento impedisce l'adozione del decreto ex art. 586 c.p.c. e consente al giudice dell'esecuzione di adottare, senza rigidi automatismi, le iniziative più opportune in relazione alle peculiarità della fattispecie, non escluso, in caso di persistente ed ingiustificato inadempimento, l'estremo rimedio della revoca della aggiudicazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento e basata sul presupposto del mancato versamento, da parte dell'aggiudicatario e nel termine indicato nell'ordinanza di delega, del saldo del prezzo comprensivo delle spese per il trasferimento del bene, le quali, invece, erano state depositate al professionista delegato, seppure dopo la scadenza).

Cass. civ. n. 3746/2023

Il creditore che agisca esecutivamente su un bene acquistato dal debitore con riserva della proprietà è tenuto a provare l'avvenuto pagamento del prezzo, al quale soltanto è subordinato l'effetto traslativo; in mancanza, il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'evidenza del titolo e della relativa opponibilità, deve rilevare anche d'ufficio l'assenza della titolarità dominicale che legittima la vendita in danno del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva revocato l'aggiudicazione del bene oggetto di vendita forzata, siccome gravato da patto di riservato dominio trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento).

Cass. civ. n. 29732/2019

In tema di vendita forzata, l'aggiudicatario di un immobile, che sia dichiarato decaduto per omesso versamento del saldo del prezzo nel termine stabilito, non ha diritto a ricevere la notificazione dell'avviso della successiva vendita, sebbene dall'esito della stessa dipenda la misura in cui egli sarà tenuto nei confronti della procedura ex art. 587, comma 2, c.p.c.

Cass. civ. n. 17861/2011

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., avverso il provvedimento con cui il giudice, nell'espropriazione forzata immobiliare, dopo che sia stata disposta la vendita con incanto e sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva, dichiari la decadenza dell'aggiudicatario, per non avere questi provveduto al versamento del prezzo nel termine assegnatogli, trattandosi di provvedimento che ha natura di atto esecutivo, contro il quale il rimedio esperibile è l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c.. Allo stesso modo, l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca della suddetta ordinanza di decadenza è anch'essa impugnabile col rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ma solo se le ragioni poste a fondamento dell'istanza di revoca non siano state deducibili con l'opposizione agli atti avverso la prima ordinanza, nonché qualora nel provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca sia contenuta una qualche affermazione pregiudizievole per la posizione della parte.

Cass. civ. n. 19142/2006

In tema di vendita coattiva di beni mobili in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, ove il soggetto che abbia proposto l'offerta più vantaggiosa, con il quale il curatore sia stato autorizzato a concludere la vendita, non rispetti la sua proposta, scattano, non già le conseguenze di cui all'art. 1337 c.c. in tema di responsabilità contrattuale, ma quelle previste in materia di procedura espropriativa dall'art. 587 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 177 disp. att. c.p.c. (perdita della cauzione e, ove il prezzo derivante dal nuovo incanto sia inferiore, obbligo di pagare la differenza). Il ricorso a tale forma di autotutela resta legittimo in ogni caso, presumendosi l'imputabilità dell'inadempimento a carico dell'aggiudicatario, salva la prova contraria su quest'ultimo incombente.

Cass. civ. n. 5506/2003

In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'inadempimento dell'aggiudicatario nel deposito del prezzo di vendita comporta, ai sensi dell'art. 587 c.p.c., la pronunzia da parte del giudice dell'esecuzione della decadenza dell'aggiudicatario, con conseguente ordine di incameramento della cauzione a titolo di multa e disposizione di un nuovo incanto, senza possibilità di far rivivere una precedente aggiudicazione.

Cass. civ. n. 8631/1999

Nell'ipotesi di vendita forzata — in cui la legge pone una strettissima interdipendenza tra decadenza dell'aggiudicatario per mancato pagamento, fissazione della nuova vendita e confisca della cauzione — non può invocarsi la sussistenza di garanzie reali o altri vincoli gravanti sulla cosa oggetto di aggiudicazione ai fini dell'applicabilità degli artt. 1482 e 1489 c.c.; l'imputabilità dell'inadempimento può assumere peraltro rilievo ai fini della condanna di cui all'art. 177 att. c.p.c. sotto il profilo della colpevolezza in relazione ad una situazione che legittima il ricorso all'autotutela; ciò implica, dato il richiamo alla buona fede di cui all'art. 1460, secondo comma c.c. e al timore di rivendica per un pericolo prima ignorato di cui all'art. 1481 c.c., la conoscenza da parte dell'aggiudicatario decaduto del pericolo di evizione e non può pertanto escludersi l'imputabilità dell'inadempimento allorquando la conoscenza del pericolo di evizione non sussista.

Cass. civ. n. 291/1985

Nell'espropriazione forzata immobiliare, dopo che sia stata disposta la vendita con incanto e sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiari la decadenza dell'aggiudicatario, per non avere questi provveduto al versamento del prezzo nel termine assegnatogli, ed il provvedimento con il quale il medesimo giudice rilevi la sopravvenuta mancanza dei requisiti delle azioni del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, per avere il debitore integralmente soddisfatto le loro ragioni, dichiarando conseguentemente l'improseguibilità del processo (ancorché impropriamente formulandola in termini di estinzione), hanno entrambi natura di atti esecutivi, e contro di essi, pertanto, il rimedio esperibile è l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., da definirsi con sentenza impugnabile soltanto con il ricorso per cassazione. Gli stessi atti, tuttavia, anche se emessi in pari data, in considerazione del contemporaneo riscontro delle sopra indicate situazioni, operano su un piano autonomo e distinto, in quanto mentre il primo incide sulle posizioni dell'aggiudicatario medesimo, il secondo, invece, incide sulle posizioni dei creditori e del debitore. Ne consegue che deve negarsi la legittimazione dell'aggiudicatario ad insorgere, con l'indicato rimedio, contro il secondo provvedimento, tenendo anche conto che l'eventuale fondatezza della sua opposizione, contro il provvedimento di decadenza dalla aggiudicazione, consente una riapertura del processo esecutivo al limitato fine di disporre il trasferimento del bene con consegna del ricavato al debitore, stante il soddisfacimento dei creditori).

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