Art. 588 – Codice di procedura civile – Termine per l’istanza di assegnazione
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33678/2024
La circostanza prevista dall'art. 588, comma secondo, cod. pen., che ricorre quando nella rissa taluno rimane ucciso o riporta una lesione personale, integra un'aggravante oggettiva imputabile al corrissante, che non sia stato autore o coautore dei delitti di sangue, solo ove questi abbia conosciuto o ignorato per colpa la sussistenza dei suoi elementi costitutivi, secondo una verifica che va compiuta in base al canone della prevedibilità in concreto dell'evento ulteriore, da svolgersi attraverso l'esame delle modalità dell'azione e di tutte le circostanze rilevanti del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la motivazione dei Giudici di merito che, nel riconoscere l'aggravante in capo al ricorrente, non avevano adeguatamente valutato che la rissa si era svolta a mani nude e che le lesioni e l'omicidio che ne erano conseguiti erano derivati dall'azione fulminea di altro corrissante il quale, estraendo un coltello con un gesto repentino e inatteso, ne aveva colpiti altri due, ferendo il primo e uccidendo il secondo).
Cass. civ. n. 21860/2024
In ossequio alle istanze di funzionalità ed accelerazione dell'esecuzione forzata sottese alle riforme di cui al d.l. n. 83 del 2015 e al d.l. n. 59 del 2016, al termine per la presentazione dell'istanza di assegnazione, ex art. 588 c.p.c., deve riconoscersi natura perentoria, stante la necessità di contemperare l'interesse del creditore istante con quello contrapposto dei terzi offerenti, che ambiscano ad aggiudicarsi il bene sulla base di offerte "minime" ex art. 572, comma 3, e 573 c.p.c.
Cass. civ. n. 8857/2011
Nel procedimento esecutivo, il termine di dieci giorni per presentare istanza di assegnazione, di cui all'art. 588 cod. proc. civ., ha natura non perentoria, ma ordinatoria, sicché il giudice dell'esecuzione non può discrezionalmente decretare l'estinzione della procedura esecutiva con provvedimento anticipatorio che prefiguri tale estinzione quale conseguenza del decorso della decade dall'udienza infruttuosa di incanto, in assenza di fissazione di nuova udienza, e perciò al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, giusta disposto dell'art. 630 cod.proc.civ. (Cassa con rinvio, Trib. Salerno, 01/09/2005).
Cass. civ. n. 16799/2008
Nel procedimento esecutivo, in base alla normativa di cui agli artt. 588 e 590 c.p.c. sia nella formulazione previgente, applicabile, ratione temporis al caso esaminato dalla S.C, sia nell'attuale formulazione, a seguito della novella di cui al D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, affinché il giudice possa disporre l'assegnazione del bene, che è onere del creditore richiedere, è necessario che non vi siano offerte all'incanto che, per l'eorato ; pertanto i due detti mezzi di soddisfazione coattiva del credito non sono tra loro sin dall'inizio in concorso alternativo ma successivo, dovendosi tentare la vendita con incanto almeno una volta per poter poi, in caso di insuccesso, procedere al sussidiario mezzo di realizzazione del credito, costituito dall'assegnazione.
Cass. civ. n. 1416/1978
Quando sia andato deserto l'incanto, il giudice dell'esecuzione, avendo il potere-dovere di scegliere i provvedimenti più adeguati per la tutela degli interessi del creditore procedente e dei creditori intervenuti, può legittimamente revocare l'ordinanza di disposizione di nuovo incanto ed accogliere un'istanza di assegnazione idonea, presentata entro il termine di cui all'art. 588 c.p.c. (Nella specie l'istanza di assegnazione era stata accolta, considerato che il prezzo offerto, non inferiore a quello di stima, bastava a soddisfare tutti i creditori e che il nuovo incanto presentava il rischio della realizzazione di un prezzo minore o di lasciare il bene invenduto).