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Articolo 588 Codice di procedura civile — Esito negativo dell’incanto

Articolo 588 Codice di procedura civile — Esito negativo dell’incanto

Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1416/1978

Quando sia andato deserto l’incanto, il giudice dell’esecuzione, avendo il potere-dovere di scegliere i provvedimenti più adeguati per la tutela degli interessi del creditore procedente e dei creditori intervenuti, può legittimamente revocare l’ordinanza di disposizione di nuovo incanto ed accogliere un’istanza di assegnazione idonea, presentata entro il termine di cui all’art. 588 c.p.c. (Nella specie l’istanza di assegnazione era stata accolta, considerato che il prezzo offerto, non inferiore a quello di stima, bastava a soddisfare tutti i creditori e che il nuovo incanto presentava il rischio della realizzazione di un prezzo minore o di lasciare il bene invenduto).

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