Art. 668 – Codice di procedura penale – Persona condannata per errore di nome
1. Se una persona è stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall'articolo 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell'articolo 630 comma 1 lettera c). In ogni caso l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata è sospesa.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13879/2023
L'opposizione tardiva alla convalida di sfratto, dopo la fase rescindente, che deve acclarare il suo presupposto di ammissibilità, ovvero la mancata conoscenza del giudizio da parte dell'intimato, dà luogo allo svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che, in presenza di una notificazione inesistente, l'intimato che abbia conoscenza dell'intimazione, se intende sottrarsi all'efficacia del provvedimento di convalida, deve proporre opposizione nel termine di cui al all'art. 668, comma 2, c.p.c., atteso che la previsione della irregolarità della notificazione, come causa della mancata tempestiva conoscenza della stessa, comprende anche le ipotesi di inesistenza.
Cass. pen. n. 6980/2018
In tema di casellario giudiziale e dei carichi pendenti, spetta al giudice dell'esecuzione e non al giudice di cui all'art. 40, comma 1, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, la competenza a decidere sulla domanda di cancellazione di un titolo di condanna dal certificato penale fondata dal richiedente sull'allegazione di non essere il soggetto destinatario del titolo stesso.
Cass. pen. n. 4943/2000
Qualora la persona condannata con sentenza irrevocabile lamenti sia l'erronea indicazione delle generalità nella sentenza stessa, sia la propria estraneità al fatto, adducendone le prove, sono configurabili due distinte questioni: la prima, riconducibile alla previsione dell'art. 668 c.p.p. e concernente l'errore di nome del condannato, al quale deve ovviare il giudice dell'esecuzione nelle forme previste dall'art. 130 stesso codice, se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; la seconda, meramente eventuale e successiva, rientrante nella previsione dell'art. 630, comma primo, lett. c), del codice e finalizzata alla revisione del processo, di competenza della corte d'appello. Ne consegue che, in via prioritaria, spetta al giudice dell'esecuzione verificare se l'imputato — nella sua fisica identità e indipendentemente dal nome attribuitogli — sia stato citato in giudizio e, in caso di esito positivo dell'accertamento, stabilire se le generalità risultanti dal titolo esecutivo siano esatte, provvedendo, in caso di generalità indicate erroneamente, ad eventuale rettifica con la procedura di cui al citato art. 130. In caso di esito negativo del predetto accertamento, il giudice dell'esecuzione deve trasmettere gli atti al giudice competente per la revisione, in quanto, ove sia mancata la citazione in giudizio della persona fisica, comunque denominata, alla quale il fatto è stato attribuito, opera l'espressa previsione dell'art. 668 c.p.p., mentre qualora la citazione sia regolarmente avvenuta, ancorché con generalità errate, e sia riferibile alla persona condannata, devono comunque essere prese in autonoma considerazione le nuove prove da questa dedotte a dimostrazione della propria estraneità al fatto. (Fattispecie in tema di conflitto negativo di competenza, relativamente alla quale il giudice dell'esecuzione, investito, dopo una prima rettificazione delle generalità del condannato, di un'ulteriore istanza di correzione delle generalità stesse basata su nuovi elementi di prova, aveva declinato la propria competenza in favore del giudice della revisione sul rilievo, ritenuto erroneo dalla S.C., dell'immodificabilità della sentenza già oggetto di correzione dell'errore materiale).
Cass. pen. n. 2974/1996
In tema di persona condannata per errore di nome, qualora il processo si sia svolto nei confronti di persona diversa da quella contro cui si sarebbe dovuto procedere, non può applicarsi la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., non potendosi utilizzare nei confronti del vero colpevole, rimasto estraneo al giudizio, il giudicato formatosi nei confronti di altra persona. In tal caso, come previsto dall'art. 668 c.p.p., occorre provvedere con le forme stabilite per la revisione delle sentenze nei confronti del condannato per errore di nome, in quanto estraneo al fatto, ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. c), c.p.p. Per contro, se la condanna è stata pronunciata nei confronti del vero colpevole, mentre l'atto esecutivo è stato erroneamente indirizzato nei confronti di altro soggetto, competente a decidere è il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 667 c.p.p. (Fattispecie in cui l'interessato assumeva di essere stato condannato per errore di nome, ed aveva con tale doglianza investito il giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'impugnativa con valutazione di merito: la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio tale ordinanza, disponendo la trasmissione degli atti alla corte di appello, osservando in motivazione che a ciò avrebbe dovuto provvedere il giudice dell'esecuzione, previa qualificazione dell'impugnativa del condannato in richiesta di revisione).