Art. 7 – Codice di procedura penale – Competenza del pretore

[1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 1 del codice penale; b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343 comma 2 del codice penale; d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349 comma 2 del codice penale; e) favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; f) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572 comma 2 del codice penale; g) rissa aggravata a norma dell'articolo 588 comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; h) omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; i) violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614 comma 4 del codice penale; l) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; m) truffa aggravata a norma dell'articolo 640 comma 2 del codice penale; n) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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