Art. 22 – Codice di procedura penale – Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari
1. Nel corso delle indagini preliminari [326 ss.] il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari [405-415, 554 c.p.p.] il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13939/2025
In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale sono utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario, secondo un principio che, oltre ad essere sancito dalle norme sui reati tributari, è desumibile anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220 disp.att. c.p.p. il quale impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento fondato sulle risultanze della cd. lista Falciani).
Cass. civ. n. 24786/2024
In caso di opposizione avverso il decreto di convalida della perquisizione con esito negativo effettuata di iniziativa dalla polizia giudiziaria, il giudice per le indagini preliminari decide in camera di consiglio basandosi sul verbale delle operazioni compiute e sugli eventuali ulteriori atti a corredo prodotti dal pubblico ministero, non essendo quest'ultimo tenuto a trasmettere il fascicolo delle indagini preliminari. (In motivazione la Corte ha chiarito che una tale ostensione, non prevista dalle norme codicistiche, comporterebbe una "discovery" incompatibile con la fase processuale in corso).
Cass. civ. n. 21859/2024
La sottoposizione dell'imputato a qualsivoglia restrizione della libertà personale, per altra causa integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice della sopravvenuta condizione di restrizione in tempo utile per la traduzione o per conseguire eventuali autorizzazioni in grado di consentirgli di derogare alle prescrizioni cui è assoggettato, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento. (Fattispecie relativa ad imputato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma in un comune diverso da quello in cui ha sede il Tribunale procedente).
Cass. civ. n. 27148/2023
In tema di indagini preliminari, l'attività di campionamento dei rifiuti non ha natura di accertamento tecnico, ma di rilievo, salvi i casi in cui la refertazione dei campioni richieda specifiche competenze o l'utilizzo di tecniche particolari di prelievo, nei quali è riconosciuto all'indagato il diritto al previo avviso del compimento delle operazioni. (In motivazione, la Corte, dopo aver ribadito che l'attività di campionamento dei rifiuti non impone il rispetto delle metodiche fissate dalla norma UNI 10802, ha chiarito che è rimessa al giudice del fatto la valutazione circa il "quantum" di competenza e di difficoltà tecnica richiesto per l'effettuazione delle operazioni di prelievo, strumentale ai fini dell'eventuale attivazione della procedura garantita di cui all'art. 360 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 22065/2021
In caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. (Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO BOLOGNA, 11/06/2019).
Cass. civ. n. 15285/2018
In tema di misure di prevenzione, la procura speciale al difensore ex art. 122 cod. proc. pen. per azionare pretese civilistiche (nella specie l'ammissione al passivo del credito vantato) nei confronti di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale, deve contenere, a pena d'inammissibilità, le indicazioni necessarie all'individuazione del procedimento cui si riferisce, dei diritti che la parte intende azionare per mezzo del procuratore e dei poteri a questo conferiti, analogamente a quanto avviene nel processo penale con riguardo alla procura conferita dalla parte civile.
Cass. civ. n. 49884/2018
In tema di prova scientifica, la perizia rappresenta un indispensabile strumento euristico nei casi in cui l'accertamento dei termini di fatto della vicenda oggetto del giudizio imponga l'utilizzo di saperi extragiuridici e, in particolare, qualora si registrino difformi opinioni, espresse dai diversi consulenti tecnici di parte intervenuti nel processo, di talché al giudice è chiesto di effettuare una valutazione ponderata che involge la stessa validità dei diversi metodi scientifici in campo, della quale è chiamato a dar conto in motivazione, fornendo una razionale giustificazione dell'apprezzamento compiuto e delle ragioni per le quali ha opinato per la maggiore affidabilità di una determinata scuola di pensiero rispetto ad un'altra. (Fattispecie in tema di responsabilità sanitaria).
Cass. civ. n. 29848/2018
In tema di istruzione dibattimentale, nel caso in cui sia stata disposta dal giudice una perizia psicologica al fine di valutare l'idoneità fisica e mentale del teste a deporre, non vi è alcun obbligo per il perito di far presenziare alle operazioni peritali i consulenti di parte, né è prevista alcuna sanzione dalla legge processuale per la loro mancata presenza. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che il perito ha solo l'obbligo di verbalizzare le eventuali osservazioni e proposte dei consulenti e che il principio del contraddittorio sulla prova è pienamente garantito attraverso l'esame e il contro esame dibattimentale del perito e la possibilità per la difesa di richiedere l'esame del proprio consulente, depositando la relazione dello stesso).
Cass. civ. n. 5441/2018
In tema di perizia grafica, sono utilizzabili a fini di comparazione anche le scritture espressamente disconosciute dall'imputato ovvero non autenticate, oltre a quelle non sottoposte allo stesso ai fini del riconoscimento, a condizione che siano a lui comunque attribuibili in base al prudente apprezzamento del giudice.
Cass. pen. n. 6223 del 9 febbraio 2018
Avverso il provvedimento del g.i.p. che abbia disposto la sostituzione dei beni che formano oggetto di sequestro preventivo non può essere proposto ricorso diretto per cassazione, ammesso soltanto nei confronti del provvedimento impositivo della misura, ma appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha qualificato come appello il ricorso avverso il provvedimento di sostituzione del sequestro di conti correnti con il sequestro di un immobile e trasmesso gli atti al tribunale del riesame).
Cass. civ. n. 21640/2018
È inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge.(Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento di rigetto di revoca parziale del sequestro disposto dal medesimo tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, anzichè disporre la conversione del gravame in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc.pen.).
Cass. civ. n. 15812/2017
Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona danneggiata non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l'attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile (“legitimatio ad causam”) costituisce istituto diverso dal mandato alle liti (rappresentanza processuale), in quanto solo per quest'ultimo l'art. 102 c.p.p. prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore. (Nel caso di specie, il sostituto del difensore era stato incaricato dal difensore di presentare in udienza la dichiarazione di costituzione di parte civile, a fronte di una procura speciale conferita al medesimo difensore, con facoltà di nominare un sostituto processuale anche ai fini della presentazione della dichiarazione di costituzione di parte civile).
Cass. civ. n. 21828/2017
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte civile è necessario che la firma sia autenticata dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e che quest'ultimo aggiunga formule esprimenti la volontà di farne propri i motivi.
Cass. civ. n. 18975/2017
In tema di prova, l'accertamento peritale grafologico è di per sé fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva di chi lo conduce, piuttosto che da leggi scientifiche universali, con la conseguenza che legittimamente il giudice, il quale aderisca ad una delle valutazioni tecniche emerse in sede istruttoria, disattendendo le altre, assolve all'onere di motivare le ragioni del suo convincimento mediante l'integrazione della prospettiva tecnico-scientifica, proveniente dall'indagine più propriamente grafologica, con quella logico-indiziaria, relativa al contesto circostanziale di ipotetica redazione dell'atto stesso.
Cass. civ. n. 24082/2017
In tema di valutazione della perizia psichiatrica, sviluppandosi l' "iter" diagnostico dei periti attraverso due operazioni successive, connesse ed interdipendenti in relazione al risultato finale, cioè la percezione dei dati storici e il successivo giudizio diagnostico fondato sulla prima, il giudice deve discostarsi dalle conclusioni raggiunte quando queste si basano su dati fattuali dimostratisi erronei che, viziando il percorso logico dei periti, rende inattendibili le loro conclusioni. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione della Corte di assise di appello che, senza mettere in discussione la correttezza del dato fattuale accertato in sede peritale, riguardante l'esistenza di un disturbo della personalità dell'imputato riconducibile al novero delle infermità mentali rilevanti ex art. 89 cod. pen., ha disatteso, in assenza di un adeguato supporto scientifico, il giudizio diagnostico successivo, avente ad oggetto l'esistenza di una relazione causale dello stato viziato di mente con il delitto di omicidio commesso dall'imputato).
Cass. civ. n. 39512/2017
L'incarico di esperto con funzione di sostegno in favore del minore vittima di abusi sessuali non è incompatibile con quello di consulente nominato dal pubblico ministero, nè la sovrapposizione dei due ruoli rende di per sè inutilizzabili le dichiarazioni rese dal minore in audizione protetta all'esperto in ausilio. (In motivazione, la S.C. ha precisato che nei confronti dei consulenti tecnici del pubblico ministero non trovano applicazione le ipotesi di incapacità ed incompatibilità dei periti, previste dall'art. 225, comma 3, cod. proc. pen., e che non sussiste alcuna inutilizzabilità degli accertamenti compiuti dai consulenti tecnici che versino in una delle situazioni di incompatibilità ed incapacità indicate dall'art. 222 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 52604/2017
Il tema di perizia, oltre all'avviso del conferimento di un incarico peritale, il difensore ha diritto anche di presenziare alle conseguenti operazioni,a condizione che - qualora queste si svolgano senza la presenza del giudice - abbia esplicitamente chiesto a quest'ultimo di parteciparvi.
Cass. civ. n. 11869/2017
Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo non può essere proposto ricorso immediato per cassazione, ma appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato il ricorso proposto come appello e trasmesso gli atti al tribunale del riesame).
Cass. civ. n. 48126/2017
In tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. (In motivazione, la Corte ha affermato che, qualora venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame).
Cass. civ. n. 51086/2016
Il prelievo di saliva, avvenuto all'insaputa dell'imputato, su mozziconi di sigaretta ed un "cotton fioc" da costui utilizzati, può essere effettuato ai sensi dell'art. 348 cod. proc. pen., in quanto l'attività non determina alcuna incidenza sulla sfera della libertà personale dell'interessato, riguardando materiale biologico fisicamente separato dalla persona.
Cass. civ. n. 21185/2016
Le informazioni fornite dall'imputato al perito sono inutilizzabili per fini diversi da quelli dell'accertamento peritale e tale inutilizzabilità, avendo natura patologica, opera anche con riferimento al giudizio abbreviato. (In motivazione la Corte ha precisato che nel caso, invece, di dichiarazioni della persona offesa o di altri testimoni al perito, l'inutilizzabilità ha natura fisiologica, per cui in questo secondo caso le informazioni possono essere legittimamente utilizzate nel rito abbreviato, ai fini di prova della responsabilità dell'imputato).
Cass. civ. n. 11204/2016
In tema di misure cautelari reali, è immediatamente esecutiva l'ordinanza emessa a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del P.M., abbia disposto il sequestro preventivo, in quanto la clausola di compatibilità che regola il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. esclude l'operatività del terzo comma di tale articolo, ai sensi del quale l'efficacia del provvedimento è differita fino alla definitività dello stesso, trattandosi di previsione riferita esclusivamente alla libertà personale.
Cass. civ. n. 24967/2015
In tema di misure cautelari reali, è immediatamente esecutiva l'ordinanza emessa a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del P.M., abbia disposto il sequestro preventivo, in quanto la clausola di compatibilità che regola il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. esclude l'operatività del terzo comma di questa disposizone, la quale differisce l'efficacia del provvedimento alla definitività dello stesso, trattandosi di previsione riferita esclusivamente alla libertà personale.
Cass. civ. n. 15933/2015
Non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo dei beni di una società l'indagato che sia socio unico di questa, ma non ne abbia - o non ne abbia più - la rappresentanza formale, poiché non è configurabile una rappresentanza di fatto dell'ente, autonomamente attributiva della legittimazione ad agire per conto di esso.
Cass. civ. n. 15804/2015
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356, quando il provvedimento è stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, la legittimazione a richiedere il riesame o a proporre appello è limitata all'aspetto della presunzione di interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare è stata disposta, onde far valere l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di "collegamento" con l'imputato, rimanendo la stessa esclusa in relazione a profili diversi del provvedimento, sui quali le persone estranee al sequestro non hanno titolo alcuno ad interloquire.
Cass. civ. n. 14933/2015
In caso di annullamento con rinvio di una sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della Corte di appello, competente a celebrare il nuovo giudizio è la stessa sezione, sebbene in diversa composizione, a meno che l'Ufficio giudiziario sia costituita da un'unica sezione, perché in tal caso opera la regola suppletiva di cui all'art. 623, comma primo, lett. c, cod. proc. pen., che impone la trasmissione degli atti alla Corte di appello più vicina.
Cass. civ. n. 11429/2015
L'omessa acquisizione agli atti della procura speciale notarile rilasciata - dall'amministratore delegato di una società per azioni - in via preventiva per la proposizione della querela determina l'improcedibilità dell'azione penale.
Cass. civ. n. 10097/2015
Nel caso di annullamento di sentenza sia agli effetti penali sia agli effetti civili, il rinvio deve essere disposto unitariamente davanti al giudice penale, posto che il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso della parte civile proposto ai soli effetti civili e di contestuale mancata presentazione o rigetto di ricorsi rilevanti agli effetti penali. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata in relazione alla conferma sia dell'affermazione di penale responsabilità di un imputato, sia della esclusione della responsabilità civile di altro imputato, avverso la cui assoluzione non era stato proposto ricorso ai fini penali).
Cass. civ. n. 8984/2015
Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, deve essere computato il periodo di carcerazione preventiva ed esecutiva sofferto all'estero per un procedimento penale radicato davanti alla Autorità giudiziaria straniera se il giudice italiano accerta che l'autonomo procedimento per il quale l'imputato è detenuto e giudicato sul territorio nazionale ha ad oggetto lo stesso fatto per il quale è già stato detenuto e giudicato all'estero, in applicazione dei principi desumibili dall'art. 722 cod. proc. pen., nel testo vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con n. 253 del 2004.
Cass. civ. n. 5380/2015
In tema di misure cautelari reali, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna, al terzo interessato è precluso fino alla formazione del giudicato di rivolgersi al giudice della cognizione per far valere i propri diritti sui beni in sequestro.
Cass. civ. n. 2319/2015
Sussiste la legittimazione del creditore pignoratizio ad impugnare il decreto di sequestro preventivo, considerato che, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., legittimato all'impugnazione è anche il soggetto non titolare del bene o, comunque, diverso da quello al quale le cose devono essere restituite, purché dimostri che il provvedimento ablativo abbia prodotto una lesione nella sua sfera giuridica e la sua eliminazione o la riforma determinino risultati a lui favorevoli. (Fattispecie in cui, censurando il provvedimento impugnato, la S.C. ha ritenuto legittimata all'impugnazione una banca, stante la disponibilità della stessa in ordine ai beni sequestrati, costituiti da un conto corrente con saldo negativo e un deposito titoli a garanzia di pegno rotativo con saldo positivo).
Cass. civ. n. 44627/2015
In tema di valutazione dei risultati della perizia sulla capacità a testimoniare dei minori, effettuata con la metodica "step wise interview", il giudice ha l'onere di verificare soltanto la validità scientifica dei criteri e del procedimento utilizzati dal perito o dal consulente tecnico, con la conseguenza che, stimati questi come validi, gli esiti non potranno essere disattesi sulla base della generica contestazione di una parte circa l'esistenza di una diversa metodologia che avrebbe permesso di conseguire risultati diversi, ove questa non sia adeguatamente supportata da argomenti o elaborati scientifici.
Cass. civ. n. 49966/2015
Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, emessa ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. e avente per oggetto l'annullamento di misura cautelare disposta dal G.i.p. non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma primo, dello stesso codice, che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 (il quale fa riferimento solo ai commi terzo e quarto dell'art. 311), bensì quello di quindici giorni, previsto in via generale dall'art. 585, comma primo, lett. a) per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio.
Cass. civ. n. 53418/2014
In tema di intercettazioni, non dà luogo a nullità od inutilizzabilità la circostanza che il reato ipotizzato al momento dell'attivazione delle intercettazioni da parte dell'autorità giudiziaria poi dichiaratasi funzionalmente incompetente sia diverso da quello per il quale si sia poi proceduto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, sempre che quest'ultimo rientri nella tipologia dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. (Fattispecie relativa ad intercettazione disposta per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, mentre il reato per il quale si è poi proceduto davanti all'A.G. competente è quello previsto dall'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990).