Art. 22 – Codice di procedura penale – Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari

1. Nel corso delle indagini preliminari [326 ss.] il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari [405-415, 554 c.p.p.] il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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