Art. 26 – Codice di procedura penale – Prove acquisite dal giudice incompetente
1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite.
2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare [416 c.p.p. ss.] e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 15899/2021
Integra il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico la condotta di colui che si introduca, mediante uso di "password" modificate e contro la volontà del titolare, nel c.d. "cassetto fiscale" altrui, spazio virtuale del sistema informatico dell'Agenzia delle entrate di pertinenza esclusiva del contribuente, riconducibile alla nozione di domicilio informatico. (In motivazione, la Corte ha precisato che non rileva la pregressa autorizzazione all'accesso rilasciata dal titolare per vincolo familiare o affettivo e poi revocata mediante comportamenti concludenti). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 15/11/2018).
Cass. civ. n. 24576/2021
In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 615-ter, comma terzo, cod. pen., sono "di interesse pubblico" solo i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ossia destinati al servizio di una collettività indifferenziata e indeterminata di soggetti, e non anche quelli a vario titolo riconducibili all'esercizio di diritti, pur di rilevanza collettiva, costituzionalmente tutelati. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante nel caso di accesso abusivo al sito del fondatore di un movimento politico di livello nazionale utilizzato per la divulgazione delle idee di detto movimento).
Cass. civ. n. 29362/2020
L'intercettazione ambientale a mezzo "captatore informatico" installato in Italia su telefono collegato ad un gestore nazionale, non richiede l'attivazione di una rogatoria internazionale per il solo fatto che le conversazioni siano eseguite in parte all'estero, e temporaneamente registrate tramite wifi locale, a causa dello spostamento dell'apparecchio sul quale è inoculato il " malware", atteso che la captazione ha avuto origine e si è comunque realizzata in Italia, attraverso le centrali di ricezione presso la procura della Repubblica. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 07/11/2019).
Cass. civ. n. 2568/2020
I gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni (nel caso di specie a mezzo di virus informatico), attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 31/03/2020).
Cass. civ. n. 35010/2020
In tema di intercettazioni ambientali a mezzo di captatore informatico ("trojan"), il riferimento al luogo di svolgimento dell'intercettazione tra presenti non costituisce presupposto di autorizzabilità, necessario ai fini del rispetto dell'art. 8 CEDU secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU, essendo, in via alternativa, consentito far ricorso all'indicazione del destinatario di essa ed in considerazione altresì della natura dinamica ed "itinerante" della captazione, che prescinde dal riferimento ai luoghi. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 20/03/2020).
Cass. civ. n. 31849/2020
In tema di intercettazioni mediante utilizzo di "captatore informatico", la previsione dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 - che impone di indicare nel decreto di autorizzazione le "ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" - si applica, a norma dell'art. 9, d.lgs. cit., come modificato, da ultimo, dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, ai soli procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data, per il principio "tempus regit actum", sono soggetti alla disciplina previgente che, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 26889 del 2016, non prevede uno specifico onere motivazionale. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 20/03/2020).
Cass. civ. n. 15071/2019
I programmi informatici denominati "spy-software" che, se installati in modo occulto su un telefono cellulare, un "tablet" o un PC, consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo, rientrano tra gli "apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti" diretti all'intercettazione o all'impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, di cui all'art. 617-bis, comma primo, cod. pen., in quanto tale norma delinea una categoria aperta, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge.
Cass. civ. n. 36361/2019
In tema di reati edilizi, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ai fini dell'agibilità dell'immobile, la segnalazione certificata dell'ultimazione dei lavori può riguardare anche solo una parte di una più complessa edificazione autorizzata, sia che si tratti di plurimi edifici da costruire, sia che si tratti di una articolata costruzione ovvero di un unico immobile comprensivo di più unità immobiliari, ma non le opere parzialmente realizzate prive di finiture. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 28/05/2018).
Cass. civ. n. 1822/2018
I messaggi "WhatsApp" e gli "SMS" conservati nella memoria di un telefono cellulare sottoposto a sequestro hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicchè la loro acquisizione non costituisce attività di intercettazione disciplinata dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., atteso che quest'ultima esige la captazione di un flusso di comunicazioni in atto ed è, pertanto, attività diversa dall'acquisizione "ex post" del dato conservato nella memoria dell'apparecchio telefonico che documenta flussi già avvenuti.
Cass. civ. n. 48543/2018
La mancanza di motivazione dei decreti che autorizzano o prorogano le operazioni di intercettazioni telefoniche o tra presenti e di quelli che convalidano i decreti emessi in caso d'urgenza dal pubblico ministero, così come la motivazione meramente apparente, comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto apparente la motivazione dei decreti di convalida e di proroga contenuta in moduli prestampati – compilati a penna solo quanto al numero del procedimento e dei decreti, al nome del giudice, alla data del decreto da convalidare e della richiesta di proroga, al numero dell'utenza interessata e al nome del suo utilizzatore – e consistente in una formula di stile, utilizzabile per qualsiasi atto da convalidare o da prorogare, sostanzialmente ripetitiva della formula normativa, in quanto non espressiva dell'"iter" cognitivo e valutativo seguito dal giudice per la delibazione della richiesta).
Cass. civ. n. 14948/2018
In tema di intercettazioni telefoniche, è utilizzabile la trascrizione delle captazioni anche nel caso di mancato preventivo esame dibattimentale della persona che vi ha provveduto su incarico del giudice, poiché il trascrittore di colloqui intercettati non è assimilabile ad un perito, il cui esame è condizionato ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen. alla lettura della relazione, il che implica una attività valutativa che non ricorre nella mera trascrizione delle registrazioni (In motivazione la Corte ha specificato che tuttavia il trascrittore può essere sentito a chiarimenti circa le modalità impiegate e i criteri seguiti nella sua attività).
Cass. civ. n. 11060/2018
L'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non è causa di inutilizzabilità di tali operazioni, sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen., né di nullità delle stesse, avuto riguardo al principio di tassatività stabilito dall'art. 177 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 50021/2018
Il mancato rilascio della copia in formato forense, cd. "bit a bit" o per immagini, dei file audio delle intercettazioni, richiesta per permettere di evidenziare manipolazioni o interventi sui testi con alterazione delle tracce originali, non comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in assenza di una specifica disposizione di legge che preveda siffatta sanzione.
Cass. civ. n. 30994/2018
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza, richieste dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura può desumersi anche implicitamente dal riferimento all'attività criminosa in corso indicata non solo nel provvedimento del pubblico ministero, ma anche complessivamente ricavabile dagli atti del procedimento.
Cass. civ. n. 10542/2017
In tema di patteggiamento, la sentenza con cui il giudice non dispone nè la confisca nè la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non può essere impugnata con ricorso per cassazione, dovendo, invece, l'interessato rivolgersi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.263, comma sesto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente avverso l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art.667, comma quarto, cod. proc. pen., è rigettata l'opposizione al diniego di restituzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione).
Cass. civ. n. 19200/2017
Nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti, casualmente ascoltati nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, anche prima dell'inizio della conversazione, è utilizzabile, non solo per l'applicazione di una misura cautelare, ma anche ai fini del giudizio.
Cass. civ. n. 39403/2017
In tema di intercettazioni ambientali, le operazioni di collocazione e disinstallazione del materiale tecnico necessario per eseguire le captazioni costituiscono atti materiali rimessi alla contingente valutazione della polizia giudiziaria, non essendo compito del pubblico ministero indicare le modalità dell'intrusione negli ambiti e luoghi privati ove verrà svolta l'intercettazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa documentazione delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria non dà luogo ad alcuna nullità od inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali). (Rigetta, App. Palermo, 29/06/2016).
Cass. civ. n. 53375/2017
La registrazione di colloqui tra gli indagati effettuata dalla polizia giudiziaria mediante l'impiego di un telefono cellulare non costituisce una intercettazione ambientale, ma una forma di memorizzazione su supporto informatico di un fatto storico direttamente percepito dal teste, utilizzabile in dibattimento come documento a supporto della memoria degli operanti. (Rigetta, Trib. lib. Roma, 08/05/2017).
Cass. civ. n. 48370/2017
Sono legittime le intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui all'art. 266-bis cod. proc. pen., effettuate mediante l'istallazione di un captatore informatico (c.d. "trojan horse") all'interno di un computer collocato in un luogo di privata dimora.
Cass. civ. n. 1407/2017
In tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti autorizzativi deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica, facente capo ad una specifica persona, indicando il collegamento tra l'indagine in corso e la medesima persona, affinchè possa essere verificata, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, la sua adeguateza rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall'art. 15, comma secondo, Cost.
Cass. civ. n. 46953/2017
In tema di autorizzazione di intercettazioni ambientali, la valutazione dei gravi indizi di reato può fondarsi su relazioni di servizio redatte da un ausiliario di polizia giudiziaria aventi ad oggetto il contenuto di conversazioni a cui egli abbia partecipato, e quindi fatti da lui immediatamente percepiti, non ravvisandosi, in tal caso, la violazione del divieto di testimonianza "de relato".
Cass. civ. n. 44006/2017
Il diritto del difensore dell'indagato di ascoltare le registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate non comporta il diritto di accedere al "server" della Procura nella cui memoria sono conservate le tracce audio originali, in quanto tale accesso non è previsto dall'art. 268, comma 6, cod. proc. pen. e l'ascolto delle tracce originali può essere garantito attraverso opportuni sistemi tecnici, quale la duplicazione, eseguibile anche "in remoto" dalla polizia giudiziaria, dei file estratti dai supporti informatici su cui vengono riprodotte tali tracce; da ciò consegue che il mancato accesso al server dell'ufficio inquirente, ovvero agli originali dei file audio, non determina una condizione di inutilizzabilità patologica delle intercettazioni.
Cass. civ. n. 3068/2017
Ai fini della lettura e dell'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali di un soggetto divenuto successivamente irreperibile, al dato della condizione di irreperibilità del teste, in sé neutro, deve aggiungersi la valutazione degli elementi indicativi del carattere volontario o meno del suo allontanamento, con la precisazione ulteriore che la volontarietà dell'assenza, che comporta l'operatività del divieto di cui all'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., può essere determinata da una qualsiasi libera scelta e non necessariamente dall'intenzione di sottrarsi al contraddittorio. (Fattispecie nella quale i presupposti per la deroga al contraddittorio sono stati desunti dalla circostanza che la persona offesa, nel corso del procedimento, non era stata mai raggiunta da una regolare citazione, né aveva potuto rendere testimonianza nelle forme dell'incidente probatorio, perché era già irreperibile dopo le prime dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria).
Cass. civ. n. 13060/2017
È inutilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 l. fall., quando l'imputato o il suo difensore abbiano chiesto l'esame del predetto coimputato e questi vi si sia per libera scelta sottratto, sussistendo in tal caso la violazione dell'art. 526 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che, invece, è utilizzabile detta testimonianza laddove sia mancata la richiesta difensiva di esame del coimputato, poichè in tale ipotesi non ci si potrà dolere della mancata assunzione di prove non richieste).
Cass. civ. n. 26889/2016
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.
Cass. civ. n. 48595/2016
Il pubblico ministero è legittimato, a norma dell'art. 269, comma secondo, cod. proc. pen., a richiedere la distruzione della documentazione relativa ad intercettazioni telefoniche non necessarie per il procedimento. (Annulla senza rinvio, G.i.p. Trib. Lecce, 19/11/2015).
Cass. civ. n. 54913/2016
La disposizione di cui all'art. 626 cod. proc. pen., anche se dettata per l'ipotesi in cui, a seguito della sentenza della Corte di cassazione, debba cessare una misura cautelare, ovvero una pena accessoria, o una misura di sicurezza, deve ritenersi applicabile alle altre ipotesi di cessazione di una condizione di restrizione della libertà personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ordinato l'immediata comunicazione del dispositivo della decisione al Procuratore Generale, avendo disposto l'annullamento di ordinanza del Tribunale di sorveglianza di applicazione della misura della semilibertà a carico di condannato libero).
Cass. civ. n. 42763/2015
In tema di presupposti per l'autorizzazione a disporre intercettazioni telefoniche, i gravi indizi richiesti dall'art. 267, comma primo cod.proc.pen., non attengono alla colpevolezza di un determinato soggetto ma alla esistenza di un reato; ne consegue che per sottoporre l'utenza di una persona ad intercettazione non è necessario che gli stessi riguardino anche la riferibilità a questa del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili intercettazioni telefoniche disposte nei confronti di indagato nei confronti del quale, al momento del provvedimento autorizzativo, non risultavano elementi indiziari ma solo dichiarazioni provenienti da fonte confidenziale).
Cass. pen. n. 15932 del 16 aprile 2015
In tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa evidente, nella mancata conoscenza della celebrazione del processo preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento.
Cass. civ. n. 14954/2015
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il presupposto della sussistenza dei gravi indizi di reato, non va inteso in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell'accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche.