Art. 25 – Codice di procedura penale – Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza
1. La decisione della corte di cassazione sulla giurisdizione [20] o sulla competenza [21 ss.] è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore [627 c.p.p.].
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Massime correlate
Cass. civ. n. 24786/2024
In caso di opposizione avverso il decreto di convalida della perquisizione con esito negativo effettuata di iniziativa dalla polizia giudiziaria, il giudice per le indagini preliminari decide in camera di consiglio basandosi sul verbale delle operazioni compiute e sugli eventuali ulteriori atti a corredo prodotti dal pubblico ministero, non essendo quest'ultimo tenuto a trasmettere il fascicolo delle indagini preliminari. (In motivazione la Corte ha chiarito che una tale ostensione, non prevista dalle norme codicistiche, comporterebbe una "discovery" incompatibile con la fase processuale in corso).
Cass. civ. n. 34265/2020
In tema di sequestro probatorio, l'acquisizione indiscriminata di un'intera categorie di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole "res" strumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare "ex ante" l'oggetto del sequestro.(Fattispecie, in cui la Corte, in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti, ha ritenuto esplorativo e sproporzionato il sequestro indistinto di tutte le mail, personali e della società, riferibile ad un soggetto terzo estraneo al reato, trasmesse e ricevute nei dieci anni precedenti). (Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 16/12/2019).
Cass. civ. n. 47068/2018
La totale assenza di motivazione della sentenza non configura un'ipotesi di inesistenza, ma di mera nullità, suscettibile di sanatoria per effetto del giudicato formatosi sul dispositivo non oggetto di impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva proceduto a correzione di errore materiale di una sentenza di condanna recante la motivazione relativa ad altro imputato in diverso procedimento, revocando la sospensione condizionale concessa con detta sentenza per sopravvenuta condanna nel quinquennio).
Cass. civ. n. 55199/2018
La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto viziata la motivazione con cui il giudice del riesame aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero al quale non era allegata la "nota" della Guardia di Finanza, della quale la difesa aveva cognizione solo al momento del giudizio di riesame).
Cass. civ. n. 14709/2018
La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 627 e 25 cod. proc. pen., salvo che risultino "nuovi fatti" - da intendersi solo quali accadimenti storici e non anche situazioni o qualificazioni giuridiche o mere valutazioni - che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che la pronuncia della Corte di Cassazione sulla giurisdizione adottata nel corso del giudizio di cognizione fosse vincolante nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione).
Cass. civ. n. 36072/2018
Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti.
Cass. civ. n. 18822/2018
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento di tale sequestro, poichè la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, in tema di misure cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. non richiama nè riproduce la specifica previsione dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. che, quanto alle misure personali, legittima al ricorso anche il pubblico ministero che ha richiesto la misura, oltre a quello di riferimento del tribunale del riesame distrettuale). Conf. n. 18821/2018 non massimata.
Cass. civ. n. 38850/2018
In tema di impugnazione di misure cautelari reali, è onere del ricorrente, che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., lamenti l'omesso esame dei punti decisivi per l'accertamento del fatto sui quali è stata fondata l'emissione di un decreto di sequestro preventivo, allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale), sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo, sono sufficienti gli indizi del reato, e non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato.
Cass. civ. n. 10127/2018
Nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della persona fisica del giudice o della composizione del collegio giudicante, sono utilizzabili le prove assunte mediante conferma delle dichiarazioni rese in precedenza e legittimamente inserite nel fascicolo del dibattimento, sempre che la parte, ancorché non abbia manifestato il consenso all'utilizzabilità, sia stata messa in condizione di svolgere il controesame in modo ampio, formulando tutte le domande ritenute necessarie.
Cass. civ. n. 41372/2018
In tema di immutabilità del giudice, non è ravvisabile la nullità prevista dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. per il caso di non corrispondenza fra i giudici che adottano la deliberazione e quelli che hanno partecipato al dibattimento qualora, dopo che sia stata espletata l'audizione del perito, intervenga modifica nella composizione dell'organo giudicante, davanti al quale, tuttavia, venga rinnovata l'ordinanza ammissiva della perizia, ed espletata una nuova audizione del perito, in quanto tale nullità è configurabile solo quando risulti dagli atti di causa che sia stato impedito alle parti di celebrare un nuovo dibattimento e che, quindi, la rinnovazione del dibattimento sia stata deliberatamente rifiutata od esclusa.
Cass. pen. n. 18010 del 20 aprile 2018
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 10250/2018
È ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che sia proposto entro il termine previsto dalla legge decorrente dalla decisione che si impugna e non dall'originaria sentenza ed abbia ad oggetto solo l'errore di fatto in cui sia incorsa la sentenza che abbia pronunciato sul precedente ricorso straordinario.
Cass. civ. n. 29240/2018
L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (Nella specie, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sul ruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l'arma all'esecutore materiale).
Cass. civ. n. 7485/2018
In tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento.
Cass. civ. n. 25996/2018
In tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente preclusione al ricorso di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato abbia ricevuto notizia del procedimento nella sola fase investigativa e non anche in quella processuale. (Fattispecie nella quale all'indagato, residente all'estero, era stato regolarmente notificato l'invito ad eleggere domicilio ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 16499/2017
È affetta da nullità, non sanabile neppure dal giudice del riesame, l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale adottata ai sensi dell'art. 27 c.p.p., a seguito di precedente declaratoria di incompetenza da parte del giudice originariamente adito, quando la motivazione del provvedimento, quanto alla gravità degli indizi ed alle esigenze cautelari, risulti costituita soltanto dalla pedissequa riproduzione di quella emessa dal giudice dichiaratosi incompetente.
Cass. civ. n. 54827/2017
Nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti. (Nella specie, la Corte, nell'annullare il provvedimento di convalida del sequestro probatorio di una somma di denaro, costituente corpo di reato, in quanto privo di motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, ha osservato che il denaro rinvenuto nel corso di una perquisizione non è necessariamente profitto del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, accertato contestualmente al sequestro).
Cass. civ. n. 39512/2017
L'incarico di esperto con funzione di sostegno in favore del minore vittima di abusi sessuali non è incompatibile con quello di consulente nominato dal pubblico ministero, nè la sovrapposizione dei due ruoli rende di per sè inutilizzabili le dichiarazioni rese dal minore in audizione protetta all'esperto in ausilio. (In motivazione, la S.C. ha precisato che nei confronti dei consulenti tecnici del pubblico ministero non trovano applicazione le ipotesi di incapacità ed incompatibilità dei periti, previste dall'art. 225, comma 3, cod. proc. pen., e che non sussiste alcuna inutilizzabilità degli accertamenti compiuti dai consulenti tecnici che versino in una delle situazioni di incompatibilità ed incapacità indicate dall'art. 222 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 11817/2017
Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione sia in ordine alla rilevanza probatoria del bene assoggettato a sequestro, sia con riguardo al nesso di pertinenzialità fra "res" e reato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale per il riesame che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto, oltre a della sostanza stupefacente, anche una somma di denaro in contanti rinvenuta nell'abitazione dell'indagato, rilevando la carenza di adeguata motivazione dell'ordinanza sul punto che fondava la provenienza del denaro dall'attività di spaccio, che non aveva tenuto in conto della documentazione reddituale prodotta in allegato al ricorso di riesame).
Cass. civ. n. 25527/2017
In tema di sequestro probatorio, la restituzione, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, dei beni materiali (server, computer e "hard disk") coercitivamente acquisiti per effettuare le operazioni di trasferimento dei dati non comporta il venir meno del vincolo, con la conseguenza che permane l'interesse a richiedere il controllo giurisdizionale sulla legittimità del sequestro. (La Corte, in una fattispecie di bancarotta fraudolenta, ritenuto ammissibile il ricorso, ha affermato la legittimità del sequestro della documentazione contabile ed extracontabile della società fallita contenuta negli hard disk restituiti all'indagato, fatto salvo il diritto di quest'ultimo a chiedere, ai sensi dell'art. 254, ultimo comma, cod. proc. pen., la distruzione delle copie di informazioni irrilevanti estratte).
Cass. civ. n. 40963/2017
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati.
Cass. civ. n. 20912/2017
Oggetto della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio ai sensi dell'art. 257 cod. proc. pen., non può essere l'esecuzione del sequestro probatorio ma solo il decreto del Pubblico Ministero che lo dispone. Pertanto, nell'ipotesi in cui la polizia delegata abbia eseguito in quantità eccedenti quanto indicato nel provvedimento o con modalità per altro verso illegittime un sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero, è possibile chiedere a quest'ultimo la restituzione delle cose sequestrate in eccesso, e, contro il provvedimento del Pubblico Ministero si può proporre opposizione davanti al giudice, ai sensi dell'art. 263, commi quarto e quinto, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 4919/2017
In tema di ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali, costituiscono violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
Cass. civ. n. 37451/2017
In tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche l'affermata erronea interpretazione di un atto amministrativo, poiché essendo relativa ad atti privi di carattere normativo rientra, ai sensi dell'art. 325, comma primo, cod.proc.pen. nella valutazione del fatto.
Cass. civ. n. 18951/2017
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies D.L. 306 del 1992, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di una approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della sproporzione).
Cass. civ. n. 565/2017
Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l'inutilità del dibattimento, senza poter formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il Gup, sulla base di una valutazione nel merito dei risultati probatori aveva prosciolto l'imputato, ritenendo che la sua condotta difettasse "degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa ipotizzata").
Cass. civ. n. 2517/2017
Non sono rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., in quanto il rinvio della causa all'esame del giudice di merito conseguente alla pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen.; ne consegue che l'annullamento per vizio di motivazione può essere disposto senza rinvio, allorquando nel dichiarare la prescrizione il giudice abbia dato atto della sussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che il proscioglimento nel merito per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparato alla mancanza di prove e costituisce pertanto statuizione più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato.
Cass. civ. n. 3858/2017
Nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice, l'onere della citazione dei testi grava sulla parte che ne aveva originariamente chiesto l'assunzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che sono inutilizzabili le dichiarazioni testimoniali precedentemente assunte qualora anche una sola delle parti processuali si opponga alla lettura).
Cass. civ. n. 4940/2017
Non sussiste la nullità della sentenza qualora la discussione finale sia stata frazionata dinanzi a collegi diversamente composti ed il tribunale non si sia limitato alla rinnovazione mediante lettura dei verbali delle prove raccolte, ma abbia espressamente disposto anche la lettura degli interventi conclusivi svolti dinanzi al precedente collegio - registrati e trascritti - senza opposizione delle parti, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti.
Cass. civ. n. 48635/2017
Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma, cod. proc. pen., non è applicabile alla pronuncia sull'estradizione emessa dalla corte di appello, pertanto, una volta rinviato il giudizio sull'estradabilità ad altra udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione, non è imposta la stessa composizione del collegio, dovendo la pronuncia essere resa in base alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e a conclusione della discussione orale delle parti, nei limiti entro cui queste ultime intendano sviluppare argomenti ulteriori rispetto a quelli già risultanti dai documenti acquisiti agli atti e prodotti dalla difesa.
Cass. civ. n. 13599/2017
L'immutabilità del giudice, sancita dall'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., essendo espressione di un principio generale, si estende anche alle decisioni assunte nei giudizi di impugnazione cautelare. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato l'ordinanza resa dal tribunale del riesame, poiché il verbale dell'udienza camerale recava l'indicazione di un collegio diversamente composto da quello riportato nell'intestazione del dispositivo e del provvedimento successivamente depositato).