Art. 25 – Codice di procedura penale – Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza
1. La decisione della corte di cassazione sulla giurisdizione [20] o sulla competenza [21 ss.] è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore [627 c.p.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28723/2024
In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, utilizzabile in quanto tale nel processo penale, a condizione che integri ed esaurisca la condotta criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che costituissero corpo del reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., utilizzabili, come tali, nel processo penale i "files" captati in modalità attiva sul telefono cellulare dell'indagato contenenti immagini e video afferenti alla vita privata delle persone offese).
Cass. civ. n. 25549/2024
In tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi "whatsapp" e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non si fosse determinata alcuna violazione del disposto dell'art. 254 cod. proc. pen. sul rilievo che la polizia giudiziaria si era limitata a sequestrare il telefono cellullare, mentre l'accesso al contenuto della corrispondenza era avvenuto successivamente ad opera del pubblico ministero con il proprio consulente).
Cass. civ. n. 24786/2024
In caso di opposizione avverso il decreto di convalida della perquisizione con esito negativo effettuata di iniziativa dalla polizia giudiziaria, il giudice per le indagini preliminari decide in camera di consiglio basandosi sul verbale delle operazioni compiute e sugli eventuali ulteriori atti a corredo prodotti dal pubblico ministero, non essendo quest'ultimo tenuto a trasmettere il fascicolo delle indagini preliminari. (In motivazione la Corte ha chiarito che una tale ostensione, non prevista dalle norme codicistiche, comporterebbe una "discovery" incompatibile con la fase processuale in corso).
Cass. civ. n. 24064/2024
In tema di sequestro probatorio, le carte "postepay" e gli analoghi strumenti di pagamento elettronico sono privi, come il denaro, di una specifica connotazione identificativa e dimostrativa, anche nel caso in cui costituiscono corpo del reato, sicché, ove risultino accertati l'ammontare del conto ad essi relativo e la loro disponibilità in capo all'intestatario, non possono essere sottoposti a vincolo, salvo che nell'ipotesi in cui il supporto fisico possegga specifiche connotazioni identificative in relazione al fatto da provare.
Cass. civ. n. 16851/2024
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la competenza a decidere sulla necessità del mantenimento del sequestro eseguito in forza di rogatoria passiva, in assenza di convenzioni tra Stato richiedente e Stato richiesto, è dell'autorità giudiziaria richiedente, poiché solo quest'ultima può stabilire se la misura sia consentita e sia ancora utile per il procedimento, mentre l'autorità giudiziaria richiesta è competente a conoscere della regolarità degli atti esecutivi e del procedimento acquisitivo del bene fino al momento in cui lo stesso viene consegnato allo Stato richiedente, momento che segna la cessazione della sua giurisdizione.
Cass. civ. n. 8805/2024
In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice remittente è tenuto a trasmettere gli atti che ritiene utili ai fini della decisione, così delimitando l'oggetto della valutazione, sicché rimane preclusa la produzione, in sede di discussione dinanzi al giudice di legittimità, di atti e documenti "nuovi".
Cass. civ. n. 1269/2024
In tema di mezzi di prova, sono affetti da inutilizzabilità patologica i messaggi "whatsapp" acquisiti dalla polizia giudiziaria mediante "screenshots" eseguiti con il consenso dell'indagato, ma in mancanza degli avvisi delle facoltà difensive spettanti per l'apertura della corrispondenza, ivi compresa quella di rifiutare tale collaborazione, nonché del diritto di essere assistito da un difensore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisizione di tale messaggistica con modalità non garantite non è consentita neppure quale prova atipica).
Cass. civ. n. 51692/2023
È inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, ma natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti, che possono essere fatti valere nel giudizio civile.
Cass. civ. n. 50324/2023
In tema di sequestro probatorio d'iniziativa della polizia giudiziaria, il decreto di convalida motivato "per relationem" postula che la valutazione critica che il pubblico ministero è tenuto ad effettuare in riferimento agli atti richiamati sia tanto più pregnante quanto più «indiretto» è il collegamento tra il reato e la "res" e quanto maggiori risultino il livello di progressione investigativa e il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti.
Cass. civ. n. 47034/2023
In tema di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1-bis d.l. 30 settembre 2021, n. 132, inserito, in sede di conversione, nella legge 23 novembre 2021, n. 178, contempla una regola legale di valutazione della prova che, derogando espressamente al principio del "tempus regit actum", ha efficacia retroattiva ed è, pertanto, applicabile anche ai tabulati acquisiti in procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del citato d.l., sicché questi ultimi possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal riscritto art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione che, pur non avendo fatto formale applicazione della disciplina transitoria, risultava in linea con la regola di valutazione dell'efficacia probatoria dei tabulati, in quanto aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in base non solo ai dati del traffico telefonico, ma anche di elementi di prova ulteriori, dotati di autonoma forza dimostrativa).
Cass. civ. n. 46482/2023
In tema di prove digitali, l'indisponibilità della tecnologia di "hackeraggio" utilizzata per estrarre e mettere in chiaro la messaggistica criptata non determina alcuna lesione dei diritti di difesa, atteso che l'ordinamento interno non obbliga alla ostensione degli attrezzi virtuali con cui si sia ottenuta la decodifica di contenuti telematici, fatta salva la possibilità per l'imputato di allegare anomalie tecniche che facciano fondatamente dubitare della correttezza delle acquisizioni, e che depongano per l'inquinamento del risultato. (Fattispecie relativa ad intrusione nel server delle piattaforme "Sky-Ecc" ed "Encrochat", mediante programma "software" non reso noto per il segreto opposto dalle autorità francesi).
Cass. civ. n. 46390/2023
In tema di mezzi di prova digitale, il sistema di diritto interno non garantisce alla difesa l'accesso agli algoritmi per la decodifica dei dati criptati, ma si limita a dettare garanzie procedurali a protezione della cd. "catena di custodia" nell'ottica dell'integrità probatoria, quali la necessità di un atto autorizzativo da parte di attori giudiziari qualificati, l'individuazione dei soggetti che possono acquisire e ritenere i dati e la disciplina della conservazione e consultazione degli stessi. (Fattispecie relativa a dedotta inutilizzabilità, per mancata ostensione del metodo di decifrazione, delle "chat" criptate intercorse sulla piattaforma "Sky-Ecc" consegnate, tramite ordine europeo di indagine, dall'autorità giudiziaria francese a quella italiana con l'apposizione del segreto di Stato).
Cass. civ. n. 46130/2023
L'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro probatorio relativo a beni ritenuti cose pertinenti ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., in cui il giudice si era limitato a citare le norme di legge, senza fornire una descrizione fattuale, seppur sommaria, delle fattispecie per cui si procedeva).
Cass. civ. n. 44155/2023
In tema di ordine europeo di indagine, l'oggetto dell'acquisizione all'estero della messaggistica criptata sulla piattaforma "SKY-ECC" non costituisce dato informatico utilizzabile ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., sicché, in tale ipotesi, l'attività acquisitiva, se riguardante comunicazioni avvenute nella fase "statica", deve essere inquadrata nelle disposizioni in materia di perquisizione e sequestro e, in particolare, in quella di cui all'art. 254-bis cod. proc. pen., mentre se avente ad oggetto comunicazioni avvenute nella fase "dinamica", deve essere inquadrata nella disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. in materia di intercettazioni telematiche.
Cass. civ. n. 44154/2023
In tema di ordine europeo di indagine, l'oggetto dell'acquisizione all'estero della messaggistica criptata sulla piattaforma "SKY-ECC" non costituisce dato informatico utilizzabile ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., sicchè, in tale ipotesi, l'attività acquisitiva, se riguardante comunicazioni avvenute nella fase "statica", deve essere inquadrata nelle disposizioni in materia di perquisizione e sequestro e, in particolare, in quella di cui all'art. 254-bis cod. proc. pen., mentre se avente ad oggetto comunicazioni avvenute nella fase "dinamica", deve essere inquadrata nella disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. in materia di intercettazioni telefoniche.
Cass. civ. n. 39179/2023
Le prescrizioni alle quali può essere condizionata, ex art. 85 disp. att. cod. proc. pen., la restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio devono essere funzionali alla natura e al contenuto dello specifico sequestro cui ineriscono e logicamente orientate a realizzarne le medesime finalità. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio, in cui la Corte ha censurato l'ordinanza applicativa della misura cautelare reale in quanto le prescrizioni impartite, richiamando il "periculum" attuale e concreto derivante dall'utilizzo del bene, ove non messo in sicurezza, rispondevano alle diverse finalità del sequestro preventivo).
Cass. civ. n. 32938/2023
Il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio non è impugnabile dall'interessato.
Cass. civ. n. 11607/2023
La richiesta di riesame di un decreto di sequestro probatorio circoscrive a tale provvedimento l'oggetto del giudizio del tribunale del riesame, non potendosi questo estendere a provvedimenti successivi e ulteriori di natura integrativa, che potranno, eventualmente, essere oggetto di nuove impugnazioni.
Cass. civ. n. 4738/2023
In tema di custodia dei beni oggetto di sequestro penale, l'obbligo di restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto implica un'obbligazione "ex lege" di conservazione in vista della restituzione, che trova fondamento nell'art. 259 c.p.p., il cui inadempimento rileva secondo la disciplina di cui all'art. 1177 c.c., giacché detta norma trova applicazione sia nel caso in cui l'obbligo di consegna tragga origine da contratto atipico, diverso da quello di deposito, sia nel caso in cui il custode vi sia tenuto per legge, sicché, qualora la restituzione non abbia luogo, è quest'ultimo a dover dimostrare che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile, cioè a dire da caso fortuito o forza maggiore.
Cass. pen. n. 14709/2018
La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 627 e 25 cod. proc. pen., salvo che risultino "nuovi fatti" - da intendersi solo quali accadimenti storici e non anche situazioni o qualificazioni giuridiche o mere valutazioni - che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che la pronuncia della Corte di Cassazione sulla giurisdizione adottata nel corso del giudizio di cognizione fosse vincolante nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione).
Cass. pen. n. 13056/2015
In tema di giudizio di rinvio, il principio secondo cui non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento - salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore - si applica anche quando il provvedimento annullato sia un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione.
Cass. pen. n. 8555/2013
In forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma primo, c.p.p., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore.
Cass. pen. n. 20992/2011
La decisione della Corte di cassazione in materia di competenza per territorio, pur adottata nella fase delle indagini preliminari, resta ferma per tutte le fasi successive del giudizio, fatto salvo il caso della sopravvenienza di fatti nuovi che inducano a riesaminare la determinazione della competenza.
Cass. pen. n. 1511/2008
In forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma primo, c.p.p., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento del giudice che, investito da sentenza di annullamento della Corte di cassazione del dovere di pronunciarsi su un'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva, aveva declinato la competenza in favore di altro giudice, per effetto della semplice sopravvenienza di un provvedimento di cumulo delle pene da parte del pubblico ministero presso quest'ultimo giudice).
Cass. pen. n. 30172/2003
L'irretrattabilità del c.d. foro commissorio stabilita dall'art. 627 c.p.p., secondo il quale nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, costituisce principio di ordine generale e di carattere assoluto, la cui unica eccezione è quella prevista dall'art. 25 stesso codice per il caso di sopravvenienza di fatti nuovi. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento del giudice che, investito da sentenza di annullamento della Corte di cassazione del dovere di pronunciarsi su un'istanza di dissequestro di cose accolta con l'ordinanza poi annullata, declini la competenza in favore di altro giudice, in assenza di fatti sopravvenuti.
Cass. pen. n. 13669/1998
La competenza è un concetto che presuppone la giurisdizione, della quale costituisce la suddivisione tra giudici diversi. Di conseguenza, quantunque dal richiamo, contenuto nell'art. 627 c.p.p., all'art. 25 stesso codice, non possa derivare in via diretta l'estensione del dettato del primo articolo, che dispone in tema di competenza, anche alla giurisdizione, l'indiscutibilità della competenza attribuita dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio implica intangibilità della giurisdizione che sta a monte, presupposta dalla stessa indicazione di competenza. Ne deriva che, indicato il giudice competente a trattare la causa in sede di rinvio determinato dall'annullamento della sentenza impugnata, non può più essere posta in discussione la giurisdizione del medesimo.
Cass. pen. n. 3440/1995
Poiché in sede di rinvio, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, la cui statuizione sul punto è espressamente definita come vincolante dall'art. 25 dello stesso codice (salvo che dall'emergere di fatti nuovi derivi la competenza di un giudice superiore o la giurisdizione di altro giudice), nell'ipotesi che, successivamente alla decisione di annullamento di un'ordinanza del tribunale del riesame e prima della fissazione dell'udienza di rinvio, il procedimento principale sia trasferito ad altra sede in accoglimento di un'istanza di rimessione, legittimamente procede al nuovo giudizio di riesame il giudice originariamente competente ed a favore del quale il rinvio è stato disposto, a nulla potendo rilevare, alla stregua dell'assolutezza del principio enunciato dall'attuale normativa, la successiva rimessione del processo principale ad altra sede.
Cass. pen. n. 4669/1994
La decisione della Corte di cassazione in materia di competenza per territorio resta ferma per tutte le fasi successive del giudizio, anche nel caso che venga meno la connessione tra reati ravvisata nella fase delle indagini preliminari.
Cass. pen. n. 5308/1992
Nel vigente sistema processuale penale non è previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante l'intervento immediato della Corte di cassazione che può essere chiamata a pronunciare sulla competenza solo in esito a conflitto.