Art. 61 – Codice di procedura penale – Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato

1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari [347 ss., 551 ss. c.p.p.].

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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