Art. 61 – Codice di procedura penale – Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato
1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari [347 ss., 551 ss. c.p.p.].
2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 7693/2018
In tema di decreto penale, l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen., che prevede la legittimazione del difensore "eventualmente nominato" a proporre l'opposizione al decreto penale, deve essere interpretato nel senso che la legittimazione compete anche al difensore nominato d'ufficio.
Cass. civ. n. 13295/2018
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna per intervenuta rinunzia, condanna l'imputato alla refusione delle spese di costituzione di parte civile, atteso che la condanna al risarcimento e alle restituzioni non è prevista dalla disciplina del rito speciale in oggetto, né può applicarsi la previsione dell'art. 541 cod.proc.pen. che subordina la condanna dell'imputato alla refusione delle spese all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile.
Cass. civ. n. 14038/2018
L'art. 611 cod. proc. pen., che prevede, per il giudizio di cassazione, la presentazione di motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza in camera di consiglio, si applica anche per il procedimento in udienza pubblica, in quanto disposizione finalizzata a garantire la pienezza e l'effettività del contraddittorio ed a consentire al giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate.
Cass. civ. n. 23636/2018
Nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (nel caso di specie il provvedimento impugnato era stato nel frattempo revocato), quest'ultimo, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende.
Cass. civ. n. 32347/2018
In tema di giudizio di cassazione, l'inammissibilità originaria del motivo di ricorso relativo alla responsabilità dell'imputato determina l'irrilevanza del decorso del termine di prescrizione quando si renda necessaria esclusivamente la rettifica della pena ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen. (attività di mero computo non attinente al contenuto decisorio della sentenza), poiché il giudizio sul reato contestato risulta interamente esaurito, con conseguente formazione del giudicato.
Cass. civ. n. 24864/2017
L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.
Cass. civ. n. 16630/2017
Sono affette da nullità assoluta ed insanabile le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, qualora non risulti che quest'ultimo sia stato avvisato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del predetto domicilio e del fatto che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità di tale comunicazione, le notificazioni verranno eseguite nelle forma di cui all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 15102/2017
È valida la notifica eseguita presso il domicilio eletto dall'imputato detenuto e non presso il luogo di detenzione, atteso che anche l'imputato detenuto ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha, altresì, precisato che l'elezione di domicilio, avendo natura di dichiarazione di volontà a carattere negozial-processuale - necessitante, ai fini della sua validità, del rispetto di determinate formalità - può essere superata, solo in forza di un atto formale di revoca e non in ragione di elementi fattuali).
Cass. civ. n. 19277/2017
La notificazione ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario. (Nella fattispecie, relativa ad un decreto di citazione a giudizio in primo grado notificato al difensore di fiducia dell'imputato mediante consegna di una sola copia "nella qualità", la Corte ha ritenuto che detta locuzione - da intendersi riferita all'esecuzione della notifica ex art. 161, comma quarto, cit., poiché l'imputato si era trasferito dal domicilio dichiarato - non avesse comunque impedito anche al professionista "in proprio" di conoscere la data del processo).
Cass. civ. n. 18998/2017
È onere del difensore, in attuazione del generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, portare tempestivamente a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente ogni variazione dei propri recapiti - tra cui il numero di fax - onde consentire la regolare ricezione delle notificazioni. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che fosse affetta da nullità la notificazione di un avviso di fissazione avanti a sé dell'udienza di trattazione del ricorso effettuata al difensore, a mezzo del fax, sull'utenza dello studio dal quale lo stesso si era trasferito qualche giorno prima, adottando un nuovo numero, senza però comunicarlo).
Cass. civ. n. 52274/2017
Qualora nella notificazione all'imputato della citazione per il giudizio, venga erroneamente indicato che la stessa è eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. e non ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (stante la inidoneità del domicilio dichiarato), si verifica una mera irregolarità, priva di effetti pregiudizievoli per l'imputato e la difesa, e non una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 178, comma 1 lett. c) del codice di rito, in quanto in entrambe le ipotesi il destinatario dell'atto si identifica con il difensore di fiducia.
Cass. civ. n. 58015/2017
Nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di riti speciali, la mancanza di procura speciale per il rito richiesto determina l'inammissibilità della richiesta relativa a tale rito, ma non comporta l'inammissibilità dell'intera opposizione a decreto penale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, in un caso in cui la procura speciale non indicava, tra i riti alternativi per i quali il difensore era abilitato a proporre l'opposizione, quello disciplinato dall'art. 464-bis cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 20357/2017
L'opposizione a decreto penale di condanna non richiede formule sacramentali o vincolate essendo sufficiente che risulti inequivocabilmente espresso l'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza del Gip che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna perché non era stata proposta tempestivamente la richiesta di rito alternativo).
Cass. civ. n. 1315/2017
Nel caso di annullamento senza rinvio, disposto nell'ambito di rito camerale "non partecipato", di un'ordinanza della Corte di appello che erroneamente abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso una sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, la successiva fase del giudizio di legittimità, avente ad oggetto la decisione di primo grado - una volta qualificato l'appello come ricorso per cassazione -, richiede necessariamente la fissazione di udienza pubblica, poiché, in tal caso, il diritto al contraddittorio prevale sul principio di economia processuale, salvo che non sussistano i presupposti per procedere ex art. 610 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 50437/2017
Il procedimento per la trattazione in sede di legittimità dei ricorsi in materia di misure di prevenzione deve svolgersi nella forma ordinaria dell'udienza camerale non partecipata, prevista dall'art. 611 cod. proc. pen., anche in caso di istanza di procedere nelle forme dell'udienza pubblica o del rito camerale partecipato, in quanto il principio di pubblicità dell'udienza, qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta, affermato dalla Corte Costituzionale con la n. 93 del 2010 e dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 13 novembre 2007, nella causa Bocellari e Rizza c. Italia, si riferisce esclusivamente alla fase di merito.
Cass. civ. n. 53203/2017
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio.
Cass. civ. n. 25516/2017
La persona offesa dal reato, anche se costituita parte civile, non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall'art. 613, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui l'atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo mentre la deroga contenuta nella prima parte della medesima norma si riferisce esclusivamente all'imputato.
Cass. civ. n. 26301/2017
Nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, nel caso di rinvio ad udienza fissa disposto d'ufficio o su istanza di parte, anche per legittimo impedimento o per astensione dalle udienza, non deve essere comunicata la data della nuova udienza alle parti, atteso che queste, ricevuta notizia della data di trattazione della prima udienza, hanno l'onere di accertarsi presso la cancelleria della data del rinvio.
Cass. civ. n. 24114/2017
In tema di patrocinio dei non abbienti, l'ammissione al beneficio comporta soltanto, ex art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002, l'anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull'operatività della regola per cui l'imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali - le quali, infatti, sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del succitato d.P.R. - né sulla sua eventuale condanna, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Cass. civ. n. 17850/2017
Nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di accertato contrasto giurisprudenziale, la questione controversa non è rimessa alle sezioni unite ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato. (In motivazione la S.C., richiamando il cosiddetto principio della " ragione più liquida" già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, nella giurisdizione civile, ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito a causa della sua nullità, ritenendo recessiva l'opzione della rimessione alle Sezioni Unite).
Cass. civ. n. 49237/2017
Non sono denunciabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento ad argomentazioni giuridiche delle parti, in quanto, se il giudice ha errato nel non condividerle, si configura il diverso motivo della violazione di legge, mentre, se fondatamente le ha disattese, non ricorre alcuna illegittimità della pronuncia, anche alla luce della possibilità, per la Corte di cassazione, di correggere la motivazione del provvedimento ex art. 619 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 40517/2016
È ammissibile il ricorso in cassazione proposto da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista.
Cass. civ. n. 42548/2016
L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.
Cass. civ. n. 23324/2016
Integra un'ipotesi di causa di forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., lo stato di malattia che sia di tale gravità da incidere sulla capacità di intendere e volere dell'interessato, impedendogli per tutta la sua durata qualsiasi attività. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna che il ricorrente aveva proposto invocando l'esistenza di una patologia curata con una terapia che cagionava sbalzi di umore e forte stato emotivo ma non obnubilamento delle capacità di comprensione del contenuto degli atti e di determinarsi ad eventuali decisioni da prendere).
Cass. civ. n. 53153/2016
La richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile prevista dall'art. 612 cod. proc. pen. é decisa dalla Corte di cassazione con procedura "de plano", cioé senza adozione di contraddittorio preventivo.
Cass. civ. n. 38732/2016
In tema di sentenza di applicazione della pena relativa a reati unificati dal vincolo della continuazione, quando, nelle more del giudizio di cassazione, sopravvenga l'"abolitio criminis" per uno di tali reati, in relazione al quale la pena non sia stata determinata nell'accordo recepito dal giudice di merito e non sia stata proposta impugnazione, il giudice di legittimità può rimuovere, ai sensi dell'art. 619, comma terzo, cod. proc. pen., la confisca di valore eventualmente disposta in relazione al predetto reato, se precisamente determinata nell'ammontare, mentre non può procedere ad operazioni correttive della pena principale, in assenza di atti che consentano di farlo senza compiere accertamenti di fatto; ne deriva che compete al giudice della esecuzione, instaurato il contraddittorio tra le parti che stipularono l'originario accordo, la pronuncia in ordine alla sopravvenuta irrilevanza penale del fatto e la conseguente eliminazione della pena relativa al reato oggetto di "abolitio criminis", che lo stesso giudice è tenuto a determinare .
Cass. civ. n. 6505/2015
In tema di arresti domiciliari, la prescrizione dell'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma la modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, per disporre la quale non è necessario che il giudice adempia ad alcun onere di motivazione aggiuntiva. In tema di misure cautelari personali, l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilità, è elemento idoneo per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 c.p.p., perché lascia fondatamente ritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi.
Cass. civ. n. 5185/2015
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle cause indicate dall'art. 591 cod. proc. pen. consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, né vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ricorso dichiarato inammissibile per rinuncia).
Cass. civ. n. 30897/2015
È inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca la nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, ove il ricorrente non alleghi elementi idonei a dimostrare credibilmente che, nonostante l'esistenza del rapporto fiduciario, l'imputato sia rimasto all'oscuro della "vocatio in ius". (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'idoneità di una dichiarazione del difensore nella quale si affermava che l'imputato si era negato per mesi al telefono ed al portalettere, ma non si prospettava alcuna spiegazione di tale atteggiamento rispetto ai tentativi di contattarlo).
Cass. civ. n. 53663/2014
Il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza, che ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione a decreto penale di condanna, è affetto da inammissibilità originaria, che impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale innanzi al giudice di legittimità e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato (nella specie, remissione della querela) intervenuta successivamente all'irrevocabilità del provvedimento di condanna.