Art. 62 – Codice di procedura penale – Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato
1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza [195, 228 c.p.p.].
2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23971/2023
In tema di espropriazione forzata, il prezzo di assegnazione, coincidente con il valore del bene assegnato, e l'eventuale differenza tra questo ed il credito dell'assegnatario, da versare e attribuire al debitore, devono essere sempre stabiliti dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di assegnazione, anche con implicito rinvio alla stima dell'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento, non potendo ammettersi la loro determinazione in un momento successivo da parte del giudice del merito, attesa la natura dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., limitata alla sola verifica della legittimità dell'atto o del provvedimento esecutivo impugnato.
Cass. civ. n. 22065/2021
In caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. (Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO BOLOGNA, 11/06/2019).
Cass. civ. n. 23075/2021
E' inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato depositata, con le forme di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., in un luogo diverso dalla cancelleria della Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, stante la tassatività delle modalità di presentazione previste dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 23/10/2020).
Cass. civ. n. 10358/2020
In tema di elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore d'ufficio, qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile. (Annulla senza rinvio, TRIBUNALE AREZZO, 12/09/2019).
Cass. civ. n. 11958/2020
In caso di annullamento, per mancata rinnovazione dell'assunzione di prove dichiarative decisive, della sentenza di appello che, in accoglimento del gravame della parte civile, abbia riformato, con condanna ai soli effetti civili, la decisione assolutoria di primo grado, il rinvio per nuovo giudizio va disposto dinnanzi al giudice penale. (Conf. Sez. 4, n. 12174/2020, non massimata). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 08/02/2019).
Cass. civ. n. 12391/2018
La Corte di cassazione, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, può procedere direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 67, legge n. 103 del 2017, sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha proceduto a rideterminare la pena in ordine al reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, applicando i nuovi limiti edittali previsti dalla legge 16 maggio 2014, n. 79).
Cass. civ. n. 18797/2018
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice d'appello non abbia preso in considerazione la specifica richiesta dell'imputato di concessione del beneficio, la sentenza impugnata può essere annullata, sul punto, senza rinvio, in applicazione dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, soltanto qualora non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, imponendosi, diversamente, il giudizio di rinvio.
Cass. civ. n. 792/2018
Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione allorchè non implichi alcun accertamento di fatto. (In motivazione la Corte ha ritenuto che, nella specie, tale beneficio poteva essere concesso sulla base degli elementi emergenti dalla sentenza di secondo grado, avuto riguardo all'incensuratezza dell'imputata ed alla prognosi favorevole già formulata con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena).
Cass. civ. n. 57028/2018
Nell'ipotesi in cui il giudice di appello condanni la parte civile al pagamento delle spese di costituzione e difesa in giudizio in favore dell'imputato, ma ometta la corrispondente liquidazione, può provvedervi la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, atteso che tale attività non comporta l'esame degli atti e la formulazione di giudizi di merito.
Cass. civ. n. 12298/2018
In tema di annullamento con rinvio, l'art. 623, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., in relazione ai criteri d'individuazione del giudice "ad quem", prescrive che la sezione della Corte territoriale debba essere diversa soltanto da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezione della medesima Corte che, in precedenza, abbia pronunciato sentenza nel medesimo processo.
Cass. civ. n. 1726/2018
Non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità. (La Corte ha precisato che dalla sentenza di annullamento deriva solo un vincolo di contenuto negativo, ovvero un divieto di adottare la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata).
Cass. civ. n. 33847/2018
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non è limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione, nonché avendo l'onere di fornire in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio.
Cass. civ. n. 29186/2018
Nell'ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione di annullamento parziale, la declaratoria in dispositivo delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, ex art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, conseguentemente, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte - adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio - di individuare, sulla base della lettura e dell'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato.
Cass. civ. n. 12904/2018
In tema di cosa giudicata, la formazione del giudicato non coincide con l'eseguibilità del titolo, costituendo la prima il mero presupposto della seconda; pertanto l'annullamento con rinvio di una sentenza di condanna composta di un unico capo in relazione al solo trattamento sanzionatorio non comporta automaticamente, in applicazione del principio della formazione progressiva del giudicato, l'immediata eseguibilità di detta sentenza, che può ricorrere soltanto qualora la pena sia definita con certezza nel "quantum" minimo inderogabile. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte in relazione alla recidiva, con dichiarazione di assorbimento degli altri motivi di ricorso concernenti la determinazione della pena).
Cass. pen. n. 18010 del 20 aprile 2018
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 10250/2018
È ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che sia proposto entro il termine previsto dalla legge decorrente dalla decisione che si impugna e non dall'originaria sentenza ed abbia ad oggetto solo l'errore di fatto in cui sia incorsa la sentenza che abbia pronunciato sul precedente ricorso straordinario.
Cass. civ. n. 29240/2018
L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (Nella specie, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sul ruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l'arma all'esecutore materiale).
Cass. civ. n. 7485/2018
In tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento.
Cass. civ. n. 25996/2018
In tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente preclusione al ricorso di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato abbia ricevuto notizia del procedimento nella sola fase investigativa e non anche in quella processuale. (Fattispecie nella quale all'indagato, residente all'estero, era stato regolarmente notificato l'invito ad eleggere domicilio ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 11641/2018
Il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno. (Fattispecie in cui, a seguito dell'annullamento della decisione che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza in sede di giudizio abbreviato, il giudice del rinvio, anziché pronunciarsi sulla competenza, aveva valutato in punto di fatto la tempestività dell'eccezione).
Cass. civ. n. 15524/2018
Nel caso di annullamento con rinvio, per difetto di motivazione rafforzata, della sentenza di appello che condanna l'imputato in riforma di quella assolutoria di primo grado, la declaratoria di estinzione del reato conseguente alla prescrizione nel frattempo maturata non prevale sul proscioglimento dell'imputato nel merito, atteso che detta declaratoria postula un'attività meramente ricognitiva del compendio probatorio, preclusa dal rinvio disposto dalla Corte di cassazione proprio sul presupposto della necessità di ulteriori verifiche.
Cass. civ. n. 49875/2018
Nel caso in cui la Corte di cassazione accolga una parte dei motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere, senza alcun vincolo, le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello. (Fattispecie in cui nel giudizio rescindente la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al difetto di giurisdizione relativamente ad imputazioni per traffico internazionale di stupefacenti, dichiarando assorbiti gli altri motivi, ed il giudice del rinvio aveva omesso di esaminare le questioni relative alla richiesta qualificazione del reato nella ipotesi di cui al quinto comma dell'art.73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto).
Cass. civ. n. 39478/2018
Nel giudizio di rinvio, il divieto, di cui all'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen., di dedurre nullità, anche assolute, verificatesi nei precedenti gradi di giudizio, comprende, altresì, la prospettazione di questioni sotto profili diversi da quelli rappresentati. (Fattispecie in cui la parte aveva riproposto nel nuovo giudizio in cassazione l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per mancata rinnovazione del decreto di irreperibilità, piuttosto che per l'incompletezza delle ricerche già eccepita in precedenza).
Cass. civ. n. 49916/2018
In tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente inammissibilità del ricorso di cui all'art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato abbia, nella fase delle indagini preliminari, eletto domicilio presso il difensore di ufficio, derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento.(Fattispecie nella quale l'indagato aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio nel verbale di identificazione redatto al momento della sottoposizione a controllo da cui era scaturito il procedimento per il reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada).
Cass. civ. n. 19354/2017
In tema di notificazioni, non costituisce valida comunicazione ai sensi dell'art. 162 cod. proc. pen. dell'elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore all'autorità che procede la trasmissione di un fax contenente detta elezione di domicilio, con sottoscrizione autenticata dal difensore, ma privo dell'indicazione del destinatario e dell'attestazione di deposito o di ricezione da parte della cancelleria.
Cass. civ. n. 15760/2017
È legittima, perché riconducibile agli "altri casi" di cui all'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., la testimonianza indiretta dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni di contenuto narrativo ricevute dall'imputato al di fuori del procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, con la conseguenza che le stesse sono liberamente valutabili dal giudice di merito, assumendo la valenza di fatto storico percepito e riferito dal teste. (Fattispecie relativa a porto abusivo di arma da sparo e minaccia aggravata, in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza "de relato" di un carabiniere il quale, libero dal servizio, si era per caso imbattuto - subito dopo la commissione del fatto - in una persona che gli aveva spontaneamente riferito di aver esploso, poco prima, colpi di arma da fuoco all'indirizzo di altro soggetto e di essersi poi dato alla fuga, temendo di venire rintracciato attraverso il numero di targa della propria autovettura).
Cass. civ. n. 14714/2017
Alle dichiarazioni rese ad agente "infiltrato" da soggetto poi qualificato come indagato o imputato non si applica né il divieto posto dall'art. 62 cod. proc. pen., né il limite di utilizzabilità previsto dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., quando le stesse non possono considerarsi rese nel corso di un esame o di sommarie informazioni in senso proprio, ma si inseriscono in un contesto commissivo in atto di svolgimento, sì da integrare esse stesse le condotte materiali del reato.
Cass. civ. n. 6782/2017
La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., di procedere direttamente alla determinazione della pena, deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono in quanto tali operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità. (Fattispecie relativa al giudizio di bilanciamento tra circostanze, in cui la Corte ha annullato con rinvio per la rideterminazione della pena, rilevata la necessità di operare una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito).
Cass. civ. n. 44874/2017
La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell'esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte, in accoglimento di ricorso straordinario per errore di fatto, annullava la sentenza del giudice di appello limitatamente ad alcuni fatti estinti per prescrizione e rinviava al medesimo per la rideterminazione della pena, in quanto, trattandosi di reati uniti in continuazione, riteneva necessari ulteriori accertamenti, non avendo detto giudice individuato la pena per ciascun delitto in continuazione, ma operato un unico aumento ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen.).
Cass. civ. n. 52186/2017
Nel caso in cui il giudice di appello, giudicando in sede di rinvio, ometta di considerare, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute all'imputato e non incise dalla sentenza di annullamento, la sentenza impugnata deve essere annullata parzialmente senza rinvio, con riduzione della pena nella misura massima consentita dall'art. 62-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103) trattandosi di calcolo puramente matematico che rende superfluo il rinvio al giudice di merito.
Cass. civ. n. 11949/2017
In caso di annullamento parziale ex art. 624 cod. proc. pen., la sentenza emessa dal giudice del rinvio è suscettibile di ricorso in cassazione, oltre che per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla decisione di annullamento, anche in relazione ai "punti" annullati, a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi e a quelli non decisi dalla Corte di cassazione, in quanto ritenuti assorbiti nel motivo di ricorso accolto.