12 Mag Art. 73 — Provvedimenti cautelari
1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell’imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell’ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l’autorità competente per l’adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.
2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell’imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L’ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell’autorità indicata nel comma 1 .
3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare dell’imputato [ 274 c.p.p.], il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall’articolo 286.
4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all’informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 393/1995
In tema di provvedimenti cautelari personali le esigenze di difesa sociale non possono impedire l’adozione della misura della custodia in luogo di cura, in sostituzione di quella in carcere, qualora le condizioni di salute particolarmente gravi dell’indagato non consentano le cure necessarie in stato di detenzione. [Principio affermato con riferimento ad indagato affetto da infermità mentale].
Cass. pen. n. 4114/1992
Deve ritenersi corretta la decisione del tribunale del riesame che, all’esito di valutazione fondata sull’esame dell’imputato nel corso dell’udienza, dispone la sostituzione della misura più rigorosa della custodia in casa di cura con quella più confacente alle necessità terapeutiche dell’imputato [trattamento presso il centro igiene mentale con conseguente liberazione immediata]. Infatti, il giudice del riesame: a] «annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame, decidendo anche, sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza»; b] «può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati» [nel provvedimento oggetto di riesame] ai sensi dell’art. 309, comma nono, c.p.p., norma applicabile anche in tema di riesame delle misure di sicurezza, in forza dell’esplicito rinvio ad essa desunto dall’art. 313, comma terzo, c.p.p. [Fattispecie relativa a rigetto di ricorso del P.M., il quale aveva sostenuto che il tribunale del riesame avrebbe avuto solo il potere di revocare o meno il provvedimento di applicazione provvisoria della misura di sicurezza].
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