Art. 73 – Codice di procedura penale – Provvedimenti cautelari
1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l'autorità competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.
2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L'ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell'autorità indicata nel comma 1.
3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare dell'imputato [274 c.p.p.], il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall'articolo 286.
4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20751/2024
In tema di prove, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023, l'omesso avviso all'interessato della facoltà di non sottoporsi al rilascio di scritture di comparazione non ne determina l'inutilizzabilità. (Vedi: n. 18 del 1974,
Cass. civ. n. 9047/2018
In tema di misure cautelari personali, la segnalazione proveniente dal "whistleblower" non costituisce un mero spunto investigativo, ma ha natura di dichiarazione accusatoria proveniente da un soggetto la cui identità, pur essendo riservata, è nota; il contenuto di detta dichiarazione, pertanto, può integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura, unitamente agli ulteriori riscontri acquisiti.
Cass. civ. n. 12640/2018
La formazione progressiva del giudicato connessa all'annullamento con rinvio disposto ai soli fini della rideterminazione della pena non preclude la possibilità di far valere, o di rilevare di ufficio, nel successivo giudizio di cassazione in cui sia impugnata la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio, l'estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice contestata che abbia determinato la modifica del regime sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in tema di illeciti paesaggistici, da parte della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2016 - intervenuta dopo la proposizione del secondo ricorso per cassazione - con conseguente riqualificazione del reato come contravvenzione ai sensi dell'art. 181, comma 1, stesso d.lgs.).
Cass. civ. n. 21102/2018
Rientra tra le competenze del giudice dell'esecuzione la revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., delle statuizioni civili contenute in una sentenza definitiva di assoluzione dell'imputato dal delitto ascrittogli per intervenuta abrogazione dello stesso e sua trasformazione in illecito civile ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, essendo tali statuizioni state adottate in totale assenza di potere giurisdizionale.
Cass. civ. n. 15862/2018
Ai fini del riconoscimento di una sentenza penale straniera, non è obbligatorio che la traduzione in lingua italiana della copia della sentenza sia accompagnata da una specifica certificazione di conformità, essendo solo necessario che possano dirsi accertate la conformità della copia alla sentenza straniera e la corrispondenza della traduzione al contenuto della sentenza.
Cass. civ. n. 6660/2017
Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma primo bis, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 11509/2017
In tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 192, commi terzo e quarto, operato dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento della misura cautelare applicata all'indagato per rapina, sequestro di persona e furto, in quanto fondata su una chiamata in correità del cugino - già raggiunto da titolo custodiale per gli stessi fatti - non collimante con la circostanza che la scheda telefonica, utilizzata per mantenere i contatti tra il cugino ed il complice e localizzata in luoghi ed orari compatibili con i commessi reati, non era stata rinvenuta nell'abitazione dell'indagato e solo sporadicamete aveva agganciato la relativa cella).
Cass. civ. n. 17749/2017
In tema di misure cautelari personali, l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione delle misure cautelari e dunque questi, qualora intenda accogliere l'impugnazione, è tenuto a pronunziarsi anche in ordine alla configurabilità delle esigenze cautelari non considerate dal primo giudice.
Cass. civ. n. 17118/2017
In tema di applicazione di misure cautelari personali, legittimamente il P.M. può trasmettere al G.I.P., a corredo della propria richiesta di misura, verbali di dichiarazioni recanti omissioni a tutela delle progressione delle indagini, purché gli stralci dei verbali depositati siano rappresentativi degli elementi su cui essa si fonda e siano garantiti il diritto di difesa e lo sviluppo del contraddittorio; nondimeno, il non corretto esercizio di tale facoltà del P.M. non determina di per sé la nullità dell'ordinanza che recepisce le dichiarazioni di cui ai verbali stessi ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., ridondando soltanto sulla valutazione che il giudice deve compiere rispetto ai materiali indizianti.
Cass. civ. n. 5248/2017
Il giudice dell'esecuzione, richiesto di revoca della sentenza per sopravvenuta "abolitio criminis", ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., pur non potendo ricostruire la vicenda per cui vi è stata condanna in termini diversi da quelli definiti con la sentenza irrevocabile, nè valutare i fatti in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice della cognizione, deve accertare se il reato per il quale è stata pronunciata condanna sia considerato ancora tale dalla legge e, a tal fine, può effettuare una sostanziale ricognizione del quadro probatorio già acquisito ed utilizzare elementi che, irrilevanti al momento della sentenza, siano divenuti determinanti, alla luce del diritto sopravvenuto, per la decisione sull'imputazione contestata. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della sentenza che aveva dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 74 del 2000, rilevando l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione, del profilo relativo all'importo dell'imposta evasa, che, dagli elementi agli atti, risultava inferiore alla soglia attualmente rilevante di euro 150.000.00).
Cass. civ. n. 11076/2017
In tema di esecuzione, la sentenza di condanna passata in giudicato non può essere revocata, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui, in assenza di innovazione legislativa ovvero di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta invariata, in quanto tale mutamento - anche se sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - non determina alcun effetto abrogativo della disposizione interpretata. (Fattispecie in cui era invocata la rideterminazione "in executivis" della pena, previa esclusione dell'aggravante ex art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, in virtù dell'arresto giurisprudenziale relativo ai presupposti applicativi di tale disposizione, rappresentato dalla pronuncia delle Sezioni Unite Penali n. 36258 del 2012).
Cass. civ. n. 21358/2017
L'adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera, ai fini della sua esecuzione nello Stato a norma della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, deve essere eseguito tenendo conto dei benefici già acquisiti dal condannato durante l'esecuzione all'estero. A tal fine, deve essere accertato, anche mediante idonea documentazione da richiedersi all'autorità straniera, se al momento del trasferimento in Italia il condannato abbia già maturato, secondo l'ordinamento dello Stato di condanna, il diritto ai suddetti benefici. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice dell'esecuzione ha ritenuto eseguibile la condanna all'ergastolo inflitta dall'A.G. tedesca ad un imputato trasferitosi in Italia prima di aver espiato quindici anni di pena, stante la ritenuta inapplicabilità dell'istituto della sospensione della pena dell'ergastolo previsto dall'ordinamento straniero, essendo esso subordinato all'espiazione di almeno quindici anni di pena detentiva, oltre che al positivo superamento del giudizio sulla pericolosità sociale del condannato).
Cass. civ. n. 52242/2016
In tema di "abolitio criminis" non rilevata dal giudice della cognizione, lo strumento per ottenere la revoca della sentenza di condanna va individuato nell'incidente di esecuzione ex art. 673 cod. proc. pen. e non nel ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis dello stesso codice. (Fattispecie in cui la S.C. ha riqualificato come incidente di esecuzione, ordinando la trasmissione degli atti al tribunale competente, il ricorso straordinario per errore di fatto proposto avverso l'ordinanza con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte territoriale confermativa della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma primo-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non più previsto come tale già prima dell'ordinanza stessa, giusta sentenza della C. Cost. 25 febbraio 2014, n. 32).
Cass. civ. n. 44193/2016
Lo strumento per adeguare l'ordinamento interno ad una decisione definitiva della Corte EDU va individuato, in via principale, nella revisione introdotta dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, applicabile sia nelle ipotesi di vizi procedurali rilevanti ex art. 6 della Convenzione EDU, sia in quelle di violazione dell'art. 7 della stessa Convenzione che non implichino un vizio assoluto di responsabilità (per l'assenza di una norma incriminatrice al momento del fatto), ma solo un difetto di prevedibilità della sanzione - ferma restando la responsabilità penale - o che comunque lascino aperte più soluzioni del caso; lo strumento dell'incidente di esecuzione, invece, può essere utilizzato solo quando l'intervento di rimozione o modifica del giudicato sia privo di contenuto discrezionale, risolvendosi nell'applicazione di altro e ben identificato precetto senza necessità della previa declaratoria di illegittimità costituzionale di alcuna norma, fermo restando che, qualora l'incidente di esecuzione sia promosso per estendere gli effetti favorevoli della sentenza della Corte EDU ad un soggetto diverso da quello che l'aveva adita, è necessario anche che la predetta decisione (pur non adottata nelle forme della "sentenza pilota") abbia una obiettiva ed effettiva portata generale, e che la posizione dell'istante sia identica a quella del caso deciso dalla Corte di Strasburgo.
Cass. civ. n. 46542/2016
La sentenza straniera non riconosciuta per gli effetti previsti dal cod. pen., ai sensi dell'art. 731 cod.proc.pen., acquisita, su accordo delle parti, al fascicolo del dibattimento può essere utilizzata per la deliberazione ai sensi dell'art. 526 comma primo, cod. proc. pen. (in relazione all'art. 234 dello stesso codice), in quanto trattasi di acquisizione legittima che non viola il divieto di cui all'art. 191, comma primo, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 14041/2015
In tema di riconoscimento di sentenze penali straniere ad istanza del soggetto interessato a conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno derivanti dal reato, mentre l'art. 732 cod. proc. pen. regola l'ipotesi in cui tale soggetto intenda far valere il giudicato penale di condanna per conseguire le proprie pretese attraverso un nuovo ed autonomo giudizio (dovendo in tal caso presentare la relativa domanda alla Corte d'appello del distretto in cui ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui si riferisce la sentenza straniera), l'art. 741 dello stesso codice disciplina il caso in cui la sentenza straniera già contenga statuizioni civili, di restituzione o risarcimento, suscettibili di diretta ed immediata esecuzione; in tale seconda evenienza, il soggetto interessato deve presentare la relativa domanda alla corte d'appello nel cui distretto dovrebbero esser fatte valere le predette statuizioni, salvo che sia già stato avviato, ad istanza della parte pubblica, un procedimento per l'esecuzione delle statuizioni penali (dovendo in tal caso confluire, all'interno di detto procedimento, anche la domanda del soggetto interessato alle disposizioni civili).
Cass. civ. n. 1611/2015
La revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato, prevista dall'art. 673 c.p.p., deve essere disposta anche in caso di giudicato formatosi successivamente al tempo dell'intervenuta abrogazione. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, annullando senza rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, ha revocato la sentenza di condanna per il reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del permesso di soggiorno, commesso prima della sostituzione dell'art. 6 comma terzo, d.l.vo n. 286 del 1998 ad opera dell'art. 1, comma 22, lett. h), della legge 2009, n. 94, che ha abrogato tale fattispecie incriminatrice nei confronti degli stranieri in posizione irregolare).
Cass. civ. n. 42822/2015
In tema di divieto di "reformatio in peius", in assenza di impugnazione della parte civile diretta a contestare la quantificazione del risarcimento in relazione ai reati per i quali è stata affermata la responsabilità penale, il giudice d'appello non può rivedere la quantificazione del danno in senso sfavorevole all'imputato, ostandovi il principio devolutivo e quello di acquiescenza, che informano il processo civile e che devono ritenersi estesi alla valutazione della pretesa civile nell'ambito del processo penale. (Fattispecie nella quale la parte civile non aveva impugnato la quantificazione del risarcimento del danno con riguardo ai reati in relazione ai quali la Corte di Appello aveva confermato la condanna, ma soltanto la statuizione di primo grado con cui l'imputato era stato assolto da uno dei reati ascrittigli).
Cass. civ. n. 39778/2014
È inammissibile l'istanza di restituzione in termini per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, in quanto il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 408, comma terzo, cod. proc. pen. in favore della persona offesa, non ha natura perentoria, bensì meramente ordinatoria.
Cass. civ. n. 22207/2014
In tema di sequestro preventivo, la valutazione di insussistenza del presupposto del "fumus commissi delicti" può legittimamente tener conto del provvedimento di annullamento dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare personale, purchè l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza sia fondata su una motivazione incompatibile con la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa che costituisce requisito essenziale per l'applicabilità della misura cautelare reale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che una sentenza di annullamento senza rinvio, dalla cui motivazione non era possibile desumere un giudizio di assoluta inesistenza della gravità indiziaria, fosse idonea a giustificare l'affermazione di insussistenza del "fumus commissi delicti").
Cass. civ. n. 50616/2013
Il riconoscimento di una sentenza penale straniera a norma dell'art. 730 c.p.p., che detta la disciplina applicabile in assenza di un accordo in materia con lo Stato da cui proviene il provvedimento, è ammissibile nei confronti di tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla loro residenza nello Stato o dalla loro sottoposizione a procedimento penale in Italia. (Fattispecie relativa a riconoscimento di sentenza emessa negli Stati Uniti d'America ai fini dell'applicazione della recidiva nei confronti di cittadino da tempo residente all'estero).
Cass. civ. n. 38466/2013
Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella applicabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza finale, essendo sufficiente in sede cautelare l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare una qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato. (In motivazione la Corte ha indicato a sostegno dell'affermazione l'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen. che richiama soltanto i commi terzo e quarto dell'art. 192 stesso codice e non il comma secondo, il quale oltre alla gravità richiede la precisione e la concordanza degli indizi).
Cass. civ. n. 26764/2013
Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, c.p.p., non richiamato dall'art. 273 comma primo bis, c.p.p..
Cass. civ. n. 14459/2013
Ai fini dell'accoglibilità della richiesta di riconoscimento della sentenza pronunciata da giudice straniero occorre verificare se sia stata rispettata la condizione prevista dall'art. 733, comma primo, lett. c), c.p.p. ed, in particolare, se le dichiarazioni rese dall'imputato, su cui in tutto o in parte si è fondata la condanna, siano state rilasciate in presenza di un difensore.
Cass. civ. n. 14357/2013
In tema di esecuzione in Italia di sentenze straniere, a seguito dell'entrata in vigore del d.l.vo 7 settembre 2010, n. 161 la liberazione anticipata può trovare applicazione anche con riferimento al periodo di detenzione espiato in uno stato estero dell'Unione Europea per fatti giudicati in quel Paese, quando l'espiazione venga poi completata nello Stato italiano.
Cass. civ. n. 13411/2013
In tema di esecuzione, l'art. 673 c.p.p. opera soltanto nel caso in cui, a seguito di innovazione legislativa o di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un'ipotesi di abrogazione esplicita o implicita di una norma, non potendo, invece, la predetta disposizione trovare applicazione, quando l'eventuale abrogazione implicita derivi da un mutamento di indirizzo giurisprudenziale, che non può costituire "ius superveniens" anche a seguito di pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 10699/2013
Il giudicato cautelare formatosi in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni con pronuncia della Corte di Cassazione, non esplica alcun effetto preclusivo e vincolante in un diverso procedimento ancorché a carico del compartecipe per i medesimi reati. (Fattispecie in tema di esecuzione delle intercettazioni mediante uso di impianti diversi da quelli installati in Procura non supportata da motivazione sul punto).
Cass. civ. n. 2638/2013
In tema di revoca della sentenza per "abolitio criminis", deve escludersi l'operatività dell'istituto qualora esso richieda al giudice della esecuzione non un riscontro meramente ricognitivo della perdita di efficacia della norma incriminatrice, ma una indagine valutativa in ordine alla sussistenza delle condizioni cui è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo. ( Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 68 T.U.L.P.S. sulla necessità della licenza del questore non sia dato desumere, attraverso un percorso meramente ricognitivo, l'intervenuta abrogazione della diversa fattispecie di reato proprio prevista dall'art. 31 legge n. 110 del 1975, in materia di vigilanza sulle attività di tiro a segno).
Cass. civ. n. 27736/2013
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, primo comma, n. 2, c.p., e 730 e seguenti c.p.p., laddove consentono l'applicazione di pene accessorie discrezionali previste esclusivamente dalla legge italiana in conseguenza del riconoscimento di sentenza penale straniera, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per asserita violazione del diritto di difesa derivante dall'assenza di contraddittorio sul punto davanti all'autorità giudiziaria estera, poiché il condannato può esercitare il suo diritto di difesa, deducendo ogni elemento a lui favorevole, davanti al giudice italiano, la cui cognizione deve estendersi alla valutazione circa l'applicabilità delle riferite sanzioni, in ordine sia all'"an" sia al "quantum" temporale.
Cass. civ. n. 16364/2012
In tema di mandato di arresto europeo, quando la Corte d'appello dispone l'esecuzione nello Stato della pena inflitta nei confronti del cittadino italiano, ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r), legge n. 69 del 2005, la sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione viene automaticamente riconosciuta e non può applicarsi la speciale disciplina prevista dall'art. 13, comma secondo, D. Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, che ha attuato nel nostro ordinamento la Decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, relativa al reciproco riconoscimento delle sentenze penali a fini esecutivi. (Fattispecie relativa ad una sentenza contumaciale emessa dall'autorità giudiziaria francese).
Cass. civ. n. 10885/2012
È legittimo il riconoscimento della sentenza penale straniera di patteggiamento a pena detentiva pari ad anni sei, posto che essa, benché avente ad oggetto una pena superiore ai limiti edittali previsti per l'applicazione del corrispondente istituto disciplinato dalla normativa processuale interna, non contiene statuizioni radicalmente contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato di cui all'art. 733, comma primo lett. b), c.p.p..