Art. 77 – Codice di procedura penale – Capacità processuale della parte civile
1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili [75 c.p.c.].
2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale [78 c.p.c.]. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante [338 c.p.p.].
3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.
4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero, finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28725/2024
In tema di reati tributari, il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, il cui importo è quantificabile secondo le disposizioni sulla riscossione coattiva dei tributi, venendo in rilievo, quanto ai beni immobili, i parametri di cui all'art. 77, comma 1, d.lgs. 29 settembre 1973, n. 602, e, quanto ai beni mobili, quelli dell'art. 517, comma 1, cod. proc. civ., applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 49, comma 2, d.P.R. cit.
Cass. civ. n. 25755/2024
L'illegittimità dell'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, derivante dall'omissione della comunicazione preventiva sull'iscrizione, non comporta ex se la responsabilità risarcitoria dell'agente della riscossione, essendo necessario verificare la sussistenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la colpa dell'agente della riscossione, il quale aveva proceduto all'iscrizione in relazione alla disciplina normativa vigente ratione temporis, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca).
Cass. civ. n. 23528/2024
In tema di contenzioso tributario, il preavviso di iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, è impugnabile autonomamente, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, rappresentando una mera facoltà e non un onere per il destinatario - il quale, in ogni caso, deve proporre il ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca per evitare che diventi definitiva - poiché la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente una volta emessa l'iscrizione di ipoteca.
Cass. civ. n. 23096/2024
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'omessa allegazione alla comunicazione della nota di iscrizione ipotecaria non costituisce un vizio motivazionale del preavviso di iscrizione ipotecaria, dato che tale nota non è presupposto e fondamento per l'emanazione del provvedimento stesso, essendo soltanto richiesto dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, per procedere a iscrizione ipotecaria, la inutile decorrenza del termine di cui all'art. 50, comma 1, del medesimo d.P.R., e non risultando alcun obbligo previsto dalla legge di allegazione della comunicazione di avvenuta iscrizione o della nota di iscrizione della conservatoria dei registri immobiliari.
Cass. civ. n. 22267/2024
In tema di riscossione esattoriale, la formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore, assume anche la natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, e costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che comporta l'interruzione della prescrizione del credito tributario.
Cass. civ. n. 21590/2024
Rispetto ad un atto - nella specie, di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - formatosi nell'ambito di una corretta pretesa tributaria secondo un'ordinata progressione di atti e divenuto definitivo per mancata impugnazione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il sindacato del giudice tributario sul diniego dell'Amministrazione finanziaria, tempestivamente impugnato, di procedere in sede di autotutela all'annullamento della cartella di pagamento sottesa all'iscrizione è consentito qualora ricorrano ragioni (originarie o sopravvenute) di rilevante interesse generale alla sua rimozione, che giustificano l'esercizio del potere.
Cass. civ. n. 20955/2024
Per il personale dipendente dell'Anas trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ex art. 36, comma 5, d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, opera il principio di irriducibilità della retribuzione, il quale si applica anche con riferimento alle voci retributive del trattamento economico accessorio purché aventi carattere fisso e continuativo, senza che rilevi il fatto che tali voci esulano dal trattamento economico fondamentale.
Cass. civ. n. 17404/2024
In tema di riscossione, il preavviso di iscrizione ipotecaria intestato a società di persone o di capitali estinta, avendo la funzione di consentire al debitore di presentare osservazioni, compulsandone l'adempimento, è valido ed efficace anche se notificato agli ex soci, i quali, in virtù del fenomeno successorio conseguente all'estinzione dell'ente, subentrano nelle relative obbligazioni inadempiute, illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso a seconda del regime giuridico dei debiti sociali pendente societate.
Cass. civ. n. 13932/2024
La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile; l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale.
Cass. civ. n. 6844/2024
L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 6645/2024
Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale.
Cass. civ. n. 35943/2023
Il principio eurounitario di non deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali (previsto dall'art. 4, par. 1, lett. i, della Direttiva 2000/60/CE e recepito dall'art. 76, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché dall'art. 12-bis del r.d. n. 1775 del 1933) costituisce applicazione del più generale principio di precauzione di cui all'art. 191 TFUE e può essere derogato - ai sensi dell'art. 4, par. 7, della menzionata Direttiva e sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 10-bis, lett. b, del d.lgs. n. 152 del 2006 - allorquando l'impossibilità di impedire il deterioramento dei suddetti corpi idrici, da uno stato elevato ad uno buono, discenda dall'esecuzione di attività sostenibili di sviluppo umano (nel caso di specie, quella volta allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile), ferma restando la necessità di operare un bilanciamento in concreto dei valori protetti dalle fonti sovranazionali suscettibili, di volta in volta, di venire in gioco. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del TSAP di rigetto del ricorso avverso il decreto con il quale la Regione Veneto aveva negato la compatibilità ambientale del progetto volto alla derivazione delle acque di un torrente sito all'interno del Parco Regionale delle Dolomiti ampezzane, al fine della costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico, sul presupposto che l'interesse al non deterioramento di un corso d'acqua particolarmente fragile, quale quello in questione, dovesse ritenersi prevalente, all'esito del bilanciamento, su quello - parimenti tutelato a livello comunitario e internazionale - alla produzione di energia cd. "pulita").
Cass. civ. n. 33967/2023
Qualora la misura delle pene accessorie omogenee, disposta con la sentenza di primo grado, sia stata determinata in relazione ai due reati per i quali è intervenuta condanna, l'assoluzione in appello relativamente a taluno di essi, già ritenuto avvinto dal vincolo della continuazione, obbliga il giudice dell'impugnazione, oltre che a ridurre la pena principale, anche ad eliminare dal cumulo delle pene accessorie omogenee la parte ad esso relativa, posto che la durata di dette pene accessorie deve tenere conto dei principio costituzionali di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in relazione agli elementi ex art. 133 cod. pen. (Fattispecie in tema di reati tributari).
Cass. civ. n. 24799/2023
In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, anche quando il danneggiato opti per la procedura "ordinaria" ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, è ammissibile la costituzione in giudizio dell'assicuratore del danneggiato, in posizione antagonista con il medesimo, sulla base del mandato cd. "card" o "di rappresentanza", in forza del quale l'assicuratore del danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro, con la conseguenza che la pronuncia di condanna spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato.
Cass. civ. n. 16921/2023
In tema di fondi comuni di investimento immobiliare, l'imposta sostitutiva, prevista dall'art. 32, comma 4-bis del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, non è in contrasto con i principi costituzionali, poiché la finalità perseguita dal legislatore è quella di favorire una partecipazione diffusa, e comunque gestita da operatori istituzionali, ai fondi di investimento immobiliare, al fine di escludere scopi di mero godimento del patrimonio (personale o familiare) dei quotisti conferenti gli immobili al fondo.
Cass. civ. n. 15406/2023
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la redazione del documento di valutazione dei rischi effettuata da un professionista incaricato, dotato delle necessarie competenze e l'adozione delle prescritte misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui quest'ultimo possa rilevare la sussistenza di rischi ulteriori o l'inadeguatezza delle modalità di prevenzione di quelli già correttamente individuati, adoperando l'ordinaria diligenza, sulla base di competenze tecniche di diffusa conoscenza ovvero di regole di comune esperienza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna del datore di lavoro per le lesioni da ustione riportate da un lavoratore, attinto da schizzi di alluminio fuso, mentre eseguiva la "scorificazione" del metallo in fusione indossando guanti in pelle fino al polso, grembiule e pantaloni in cotone, occhiali senza calotta protettiva di viso e capo, nonostante il DVR non prevedesse, per l'esecuzione dell'operazione, l'utilizzo di indumenti "alluminizzati" termoprotettivi).
Cass. civ. n. 7323/2023
In tema di sanzioni disciplinari ai detenuti, per la configurabilità dell'illecito di cui all'art. 77, comma 1, n. 15, reg. es. ord. pen., è indispensabile che la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, sia diretta all'offeso, che, se presente, sia in grado di percepirla e di interloquire con l'offensore. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità dell'illecito, in quanto le espressioni offensive del detenuto, nei confronti del comandante della polizia penitenziaria e del direttore, erano state pronunciate nel corso di un colloquio in istituto con un familiare).
Cass. civ. n. 5073/2023
In caso di trust "inter vivos" con effetti "post mortem" di tipo discrezionale - nel quale, cioè, l'individuazione dei beneficiari e/o la determinazione dell'entità delle quote loro spettanti è rimessa alla discrezionalità del "trustee" - la tutela dei diritti successori dei legittimari nei confronti del relativo atto istitutivo e dei successivi atti di conferimento è assicurata non già dal mancato riconoscimento del "trust" - in conseguenza della sua nullità per contrasto con l'ordine pubblico interno, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989 - bensì dall'azione di riduzione, i cui legittimati passivi devono individuarsi nei beneficiari, ove il "trustee" abbia già eseguito il programma del disponente, dando corso alle relative disposizioni patrimoniali (ovvero allorquando i beneficiari medesimi siano comunque individuabili con certezza), e nel "trustee" nella contraria ipotesi in cui il "trust" non abbia ancora avuto esecuzione (oltre che nel cd. "trust" di scopo, nel quale manca una specifica individuazione dei beneficiari).
Cass. pen. n. 40801/2018
Qualora nel corso del processo penale intervenga il fallimento della società costituita parte civile, non si verifica la perdita della capacità processuale del soggetto fallito se il proprio procuratore o il curatore del fallimento ometta la relativa dichiarazione in giudizio - preordinata a regolarizzare il rapporto processuale a norma dell'art. 43 legge fall. -, con la conseguenza che, in tal caso, il rapporto processuale instaurato dal fallito, anteriormente al fallimento, prosegue tra le parti originarie e non può venire meno in conseguenza dell'iniziativa dell'imputato, quale parte non legittimata a far valere eventuali questioni relative alla prosecuzione del giudizio civile in sede penale da parte del fallito giacché inerenti esclusivamente ai rapporti tra quest'ultimo e la curatela fallimentare.
Cass. pen. n. 47999/2014
La parte civile non è legittimata a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che, in sede di riesame, abbia annullato o revocato l'ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa parte civile. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che la parte civile, non avendovi interesse, non è legittimata a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento che ha disposto il sequestro conservativo).
Cass. pen. n. 47137/2014
In tema di parte civile, il giudice competente a nominare, ex art. 77, comma secondo, cod. proc. pen., il curatore speciale di un minore danneggiato ai fini di una successiva eventuale costituzione, deve essere individuato in quello che materialmente e giuridicamente dispone degli atti del procedimento, con le conseguenze che è da ritenersi legittimato il giudice delle indagini preliminari laddove si versi nella fase immediatamente successiva all'emissione del decreto di giudizio immediato.
Cass. pen. n. 18266/2014
Nell'ipotesi di parte civile minorenne costituitasi a mezzo del genitore, la mancata dichiarazione, nelle more del giudizio, del raggiungimento della maggiore età non può essere interpretata come un'implicita rinuncia alla costituzione da parte del minore medesimo, né tale conseguimento di maggiore età può essere rilevato d'ufficio dal giudice.
Cass. pen. n. 15796/2014
In tema di revisione, il soggetto danneggiato dal reato, già costituitosi parte civile nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto della richiesta di revisione, è legittimato, una volta introdotta la fase del dibattimento, ad interloquire sull'ammissibilità della richiesta medesima, anche nell'ipotesi in cui quella impugnata con il mezzo straordinario sia una sentenza di patteggiamento, essendogli riconosciuta nel giudizio speciale la possibilità di chiedere ed ottenere la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione).
Cass. pen. n. 10546/2014
La parte civile è legittimata a proporre personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata, purché si tratti di avvocato iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori.
Cass. pen. n. 31565/2009
È legittima e non tardiva la costituzione di parte civile del Comune nel giudizio d'appello, in adesione all'azione popolare esercitata nel primo grado di giudizio da un elettore, giacchè l'ente locale, nell'assumere la veste di parte civile, si sostituisce al privato che l'aveva in precedenza surrogato nell'esercizio della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo n. 267 del 2000.
Cass. pen. n. 9663/2003
L'art. 77 c.p.p., che prevede la nomina di un curatore speciale se vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, non è applicabile agli enti pubblici, per i quali il rapporto organico tra ufficio e persona fisica ad esso preposta non integra l'istituto della rappresentanza nel senso civilistico del termine, bensì si risolve nella immedesimazione tra preposto ed ente. (Fattispecie relativa ad un processo nel quale il direttore sanitario di un ospedale pubblico era imputato di peculato continuato in danno dell'ente stesso presso il quale continuava a prestare servizio ed il Pubblico Ministero aveva chiesto al Gip la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 77, comma 2, c.p.p. in vista della eventuale costituzione di parte civile dell'ente danneggiato).
Cass. pen. n. 7726/2002
In tema di capacità processuale della parte civile, viene meno la rappresentanza del minore da parte del genitore costituitosi, allorché, nelle more tra il giudizio di primo grado e quello d'impugnazione, il figlio sia divenuto maggiorenne; in tal caso, tuttavia, la contestazione della costituzione di parte civile per sopravvenuta invalidità è preclusa se non viene eccepita tempestivamente, subito dopo che sia compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti.
Cass. pen. n. 666/2000
Poiché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è regolato, per quanto espressamente non derogato, dai principi che disciplinano il processo civile, la perdita della capacità di una parte di stare in giudizio, per avere effetto, deve essere dichiarata dal suo procuratore, proseguendo in caso contrario il processo tra le parti originarie ai sensi dell'art. 300 c.p.p. Pertanto, in ipotesi di fallimento della parte civile intervenuto nel corso del processo, in assenza di una iniziativa del procuratore della parte civile, o del curatore del suo fallimento, volta a far valere la dichiarazione di fallimento medesimo ed a regolarizzare il rapporto processuale a norma dell'art. 43 della legge fallimentare, il rapporto processuale instaurato dal fallito anteriormente al suo fallimento prosegue e non può venir meno in conseguenza della iniziativa dell'imputato, trattandosi di parte processuale non legittimata a far valere eventuali problemi relativi alla prosecuzione del giudizio civile in sede penale da parte del fallito, inerenti esclusivamente ai rapporti tra quest'ultimo e la curatela fallimentare. (Fattispecie nella quale la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha dichiarato infondato il motivo di ricorso proposto da un imputato e concernente la dedotta inammissibilità della partecipazione al giudizio di appello, in sede di rinvio, della parte civile già costituita, in conseguenza del suo fallimento, dichiarato dopo la sentenza di annullamento emessa dalla stessa S.C.).
Cass. pen. n. 9725/1997
Poiché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è regolato, per quanto non espressamente derogato, dai principi che disciplinano il processo civile, la perdita della capacità di una parte di stare in giudizio, per avere effetto, deve essere dichiarata dal procuratore, proseguendo in caso contrario il processo tra le parti originarie (art. 300 c.p.c.) sino al termine della fase processuale in cui si verifica l'evento; rimane escluso, pertanto, che la mancata dichiarazione del raggiungimento della maggiore età, nell'ipotesi di parte civile minorenne costituitasi a mezzo del genitore, possa essere interpretata come un'implicita rinuncia alla costituzione da parte del minore medesimo.
Cass. pen. n. 3565/1997
Il pubblico ministero, al di fuori dei casi e dei limiti segnati dall'art. 77 c.p.p. non può, sostituendosi ai soggetti interessati chiedere il sequestro conservativo a tutela di interessi civili. Poiché tale richiesta costituisce esplicazione dell'azione civile esercitata nel giudizio penale la legittimazione alla medesima è riservata a coloro cui il reato ha recato danno ovvero ai loro eredi che possono agire per le restituzioni ed il risarcimento: né la circostanza che detta azione possa essere esercitata nel processo penale comporta delega di esercizio alla parte pubblica.