Art. 77 – Codice di procedura penale – Capacità processuale della parte civile
1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili [75 c.p.c.].
2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale [78 c.p.c.]. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante [338 c.p.p.].
3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.
4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero, finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1059/2024
L'accertamento tecnico irripetibile, che impone di assolvere agli adempimenti richiesti dall'art. 360 cod. proc. pen., è solo quello che, in forza di una valutazione "ex ante", e sulla base di una ragionevole prevedibilità, sia causa di alterazione della cosa, del luogo o della persona sottoposta all'esame medesimo. (Fattispecie relativa all'esame svolto sui campioni ematici prelevati "post mortem" dai cadaveri delle vittime, ritenuto dalla Corte accertamento ripetibile).
Cass. civ. n. 40801/2018
Qualora nel corso del processo penale intervenga il fallimento della società costituita parte civile, non si verifica la perdita della capacità processuale del soggetto fallito se il proprio procuratore o il curatore del fallimento ometta la relativa dichiarazione in giudizio - preordinata a regolarizzare il rapporto processuale a norma dell'art. 43 legge fall. -, con la conseguenza che, in tal caso, il rapporto processuale instaurato dal fallito, anteriormente al fallimento, prosegue tra le parti originarie e non può venire meno in conseguenza dell'iniziativa dell'imputato, quale parte non legittimata a far valere eventuali questioni relative alla prosecuzione del giudizio civile in sede penale da parte del fallito giacché inerenti esclusivamente ai rapporti tra quest'ultimo e la curatela fallimentare.
Cass. civ. n. 24/2015
Nel procedimento di sorveglianza, la persona detenuta per altro titolo al momento della presentazione della istanza di applicazione di una misura alternativa non è tenuta ad effettuare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, prescritta dall'art. 677, comma secondo-bis, c.p.p. ai fini dell'ammissibilità della domanda.
Cass. civ. n. 53177/2014
La competenza in materia di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, in ipotesi di condannato per il quale è stata disposta sospensione dell'esecuzione, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha promosso la sospensione e, in applicazione del principio della "perpetuatio jurisdictionis", resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti.
Cass. civ. n. 47999/2014
La parte civile non è legittimata a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che, in sede di riesame, abbia annullato o revocato l'ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa parte civile. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che la parte civile, non avendovi interesse, non è legittimata a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento che ha disposto il sequestro conservativo).
Cass. civ. n. 47137/2014
In tema di parte civile, il giudice competente a nominare, ex art. 77, comma secondo, cod. proc. pen., il curatore speciale di un minore danneggiato ai fini di una successiva eventuale costituzione, deve essere individuato in quello che materialmente e giuridicamente dispone degli atti del procedimento, con le conseguenze che è da ritenersi legittimato il giudice delle indagini preliminari laddove si versi nella fase immediatamente successiva all'emissione del decreto di giudizio immediato.
Cass. civ. n. 15796/2014
In tema di revisione, il soggetto danneggiato dal reato, già costituitosi parte civile nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto della richiesta di revisione, è legittimato, una volta introdotta la fase del dibattimento, ad interloquire sull'ammissibilità della richiesta medesima, anche nell'ipotesi in cui quella impugnata con il mezzo straordinario sia una sentenza di patteggiamento, essendogli riconosciuta nel giudizio speciale la possibilità di chiedere ed ottenere la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione).
Cass. civ. n. 10546/2014
La parte civile è legittimata a proporre personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata, purché si tratti di avvocato iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori.
Cass. civ. n. 18266/2014
Nell'ipotesi di parte civile minorenne costituitasi a mezzo del genitore, la mancata dichiarazione, nelle more del giudizio, del raggiungimento della maggiore età non può essere interpretata come un'implicita rinuncia alla costituzione da parte del minore medesimo, né tale conseguimento di maggiore età può essere rilevato d'ufficio dal giudice.
Cass. civ. n. 37978/2013
La competenza per territorio a decidere sull' istanza di esecuzione domiciliare della pena presentata, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 199 del 26 novembre 2010, dal condannato non detenuto, appartiene al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio, in applicazione del generale principio di cui all'art. 677, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che, non prevedendo la normativa del 2010 espressa deroga al principio generale, non è possibile applicare la speciale regola di competenza stabilita dall'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 25958/2013
Le dichiarazioni rese da un soggetto quale persona informata dei fatti, quando assunte in assenza di indizi d'una sua possibile responsabilità, restano utilizzabili nei confronti dei terzi anche se nel prosieguo del procedimento l'interessato assume, in relazione agli stessi fatti diversamente qualificati, la veste di indagato o imputato.
Cass. civ. n. 20479/2013
La mancata indicazione del domicilio nella richiesta di affidamento in prova e/o detenzione domiciliare non può considerarsi equivalente a una situazione di irreperibilità e non può giustificare, pertanto, una declaratoria di inammissibilità "de plano" da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza, non potendosi escludere la comparizione dell'interessato all'udienza camerale e l'indicazione in quella sede del domicilio.
Cass. civ. n. 12883/2012
Il Comune è legittimato a costituirsi parte civile nel processo per la contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen., in quanto titolare di un interesse diffuso all'osservanza dei provvedimenti sindacali volti alla tutela della sicurezza ed al bene specifico del territorio, il cui assetto urbano viene ad essere pregiudicato dal pericolo di crolli di manufatti immobiliari.
Cass. civ. n. 20863/2011
Il difensore che abbia ottenuto il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto a ricevere l'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data nell'ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione e presente alla pronuncia dell'ordinanza, a nulla rilevando che il giudice abbia, comunque, disposto la comunicazione della data della nuova udienza. (Nel caso di specie la comunicazione della data dell'udienza di rinvio era stata erroneamente indirizzata ad uno dei difensori precedentemente revocato).
Cass. civ. n. 19100/2011
La nullità derivante dalla violazione dell'obbligo della polizia giudiziaria di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.) deve essere eccepita, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, c.p.p., prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo. Pertanto, qualora, come nella specie, la convalida del sequestro sia ritualmente notificata all'indagato e al difensore, quest'ultimo deve dedurla entro il termine di cinque giorni - che l'art. 366 c.p.p. gli concede per l'esame degli atti - con relativa memoria o richiesta da presentare al pubblico ministero, ex art. 367 c.p.p., o al giudice a norma dell'art. 121 c.p.p. Ne deriva che è tardiva l'eccezione proposta in sede di riesame.
Cass. civ. n. 13402/2011
Il giudice non ha l'obbligo di rilevare le nullità d'ordine generale e a regime intermedio rispetto alle quali la parte interessata sia decaduta dalla facoltà di deduzione.
Cass. civ. n. 4140/2011
È abnorme l'ordinanza con la quale il tribunale, sul presupposto dell'erronea duplicazione di uno dei capi di imputazione in ordine ai quali l'imputato era stato rinviato a giudizio a seguito dell'udienza preliminare, abbia dichiarato la nullità del decreto dispositivo del giudizio, disponendo la ritrasmissione degli atti al P.M.
Cass. civ. n. 1137/2010
In forza del principio della "perpetuatio jurisdictionis", la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti.
In tema di misure alternative alla detenzione la competenza del tribunale di sorveglianza che venga a determinarsi in base al disposto di cui all’art. 656, comma 6, c.p.p. (derogatorio rispetto alla regola generale dettata dall’art. 677, comma 2, c.p.p.), rimane ferma anche nel caso in cui, sopravvenute nuove pronunce di condanna, si dia luogo all’emanazione di un provvedimento di cumulo da parte di ufficio di procura operante in altro distretto di corte d’appello.
Cass. civ. n. 24240/2010
Non deve essere notificato all'imputato ritualmente citato e non comparso l'avviso del rinvio in prosecuzione del dibattimento ad altra udienza, essendo egli rappresentato in giudizio dal difensore. (Rigetta, App. Lecce, sez. dist. Gallipoli, 08 aprile 2008).
Cass. civ. n. 36609/2010
La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto. A tutti gli effetti l'imputato che rinuncia a comparire è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore. (Rigetta in parte, App. Napoli, 19 febbraio 2009).
Cass. civ. n. 42058/2010
In tema di termine per il deposito della lista testimoniale, nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi è consentito il deposito di nuova lista testimoniale, in quanto tale rinvio va equiparato a quello a nuovo ruolo, comportando l'obbligo del rinnovo della citazione a giudizio, di cui tiene luogo, per i presenti, l'avviso orale della nuova udienza. (La Corte ha chiarito che in tale ipotesi le parti riacquistano interamente i diritti non espressamente esclusi da precise disposizioni normative e, quindi, anche quello di depositare la lista dei testi antecedentemente alla udienza di rinvio, in relazione alla quale va computato il relativo termine finale). (Rigetta, App. Lecce, 9/10/2009).
Cass. civ. n. 40059/2009
Attesa la diversità di funzioni tra l'art. 477 c.p.p., che prevede la sospensione del dibattimento quando questo non possa esaurirsi in un'unica udienza, e l'art. 304 c.p.p., che disciplina i casi di sospensione dei termini di custodia cautelare, deve escludersi che, in caso di rinvio chiesto dalla difesa, la durata della suddetta sospensione dei termini debba essere contenuta entro il limite di dieci giorni (peraltro meramente ordinatorio) stabilito dal citato art. 477.
Cass. civ. n. 31565/2009
È legittima e non tardiva la costituzione di parte civile del Comune nel giudizio d'appello, in adesione all'azione popolare esercitata nel primo grado di giudizio da un elettore, giacchè l'ente locale, nell'assumere la veste di parte civile, si sostituisce al privato che l'aveva in precedenza surrogato nell'esercizio della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo n. 267 del 2000.
Cass. civ. n. 46265/2007
In forza del disposto dell'art. 677, comma secondo bis, c.p.p., la richiesta di misure alternative alla detenzione è inammissibile quando, contestualmente alla domanda, non sia effettuata la indicazione o elezione di domicilio. È pertanto irrilevante, ai fini dell'osservanza della norma citata, la precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel procedimento di cognizione.
Cass. civ. n. 27614/2007
L'abrogazione ad opera della legge n. 46 del 2006 dell'art. 577 c.p.p., che prevedeva l'appello, agli effetti penali, della persona offesa costituita parte civile nei procedimenti per i reati di ingiuria e diffamazione, non incide, in ragione dell'operatività del principio tempus regit actum, sull'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella. Per la corretta delimitazione dell'ambito operativo del principio intertemporale, occorre aver riguardo al tipo di atto processuale che viene in rilievo e, nella specie, il momento rilevante è quello della pronuncia della sentenza. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 42363/2006
Ove l'indecifrabilità grafica della decisione non sia limitata ad alcune parole e non consista nella semplice difficoltà di lettura superabile senza uno sforzo eccessivo, essa ne comporta la nullità, non solo perché equivale, quanto agli effetti, all'ipotesi di omissione della motivazione, ma anche perché lede il diritto al contraddittorio, nella misura in cui pregiudica la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa. Si tratta pertanto di una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita o rilevata ai sensi degli artt. 180 e segg. c.p.p.
Cass. civ. n. 40727/2006
La sopravvenuta abrogazione, ad opera dell'art. 9 L. n. 46 del 2006, dell'art. 577 c.p.p., relativo al potere della persona offesa costituita parte civile di impugnare, anche agli effetti penali, le sentenze per i reati di ingiuria e diffamazione, non determina l'inammissibilità' delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice, in assenza di una disciplina transitoria che ne preveda la retroattività in deroga al generale principio « tempus regit actum» secondo cui il giudizio di validità degli atti deve riferirsi alla legge vigente al momento della loro emanazione e non a quello, successivo, di produzione degli effetti.
Cass. civ. n. 33093/2006
L'abrogazione dell'art. 577 c.p.p. disposta dall'art. 9 della L. n. 46 del 2006 non produce effetti sulla ammissibilità dell'appello avverso la sentenza relativa ai reati di ingiuria e diffamazione che, al momento della entrata in vigore della legge, sia stato già deciso, salva la ipotesi in cui la Cassazione pronunci, per vizi di legittimità, sentenza di annullamento di quella di secondo grado, con rinvio al giudice penale, nel qual caso l'appello della parte civile deve essere dichiarato inammissibile in base alla disciplina transitoria dell'art. 10 comma primo L. cit. che prevede la applicazione delle disposizioni in essa contenute ai procedimenti in corso, senza possibilità per la stessa parte civile, a differenza che per il P.M., di proporre ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 29935/2006
La norma dell'art. 9 L. n. 46 del 2006 che dispone l'abrogazione dell'art. 577 c.p.p. (potere di impugnazione della persona offesa, anche agli effetti penali, per i reati di ingiuria e diffamazione), è accompagnata dalla disciplina transitoria (art. 10 comma primo) che ne prevede l'applicabilità ai procedimenti in corso, con la conseguente sopravvenuta inammissibilità delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice, in deroga al generale principio tempus regit actum.
Cass. civ. n. 24421/2006
L'abrogazione ad opera dell'art. 9 L. n. 46 del 2006 dell'art. 577 c.p.p., relativo al potere della persona offesa costituita parte civile di impugnare, anche agli effetti penali, le sentenze per i reati di ingiuria e diffamazione, non causa l'inammissibilità delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della novella, in assenza di una disciplina transitoria che deroghi al generale principio per il quale il giudizio sulla validità dell'atto deve riferirsi alla legge vigente al momento della sua emissione.
Cass. civ. n. 11162/2006
La sopravvenuta abrogazione, ad opera dell'art. 9 L. n. 46 del 2006, dell'art. 577 c.p.p., relativo al potere della persona offesa costituita parte civile di impugnare, anche agli effetti penali, le sentenze per i reati di ingiuria e diffamazione, non determina l'inammissibilità delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice, in assenza di una disciplina transitoria che ne preveda la retroattività in deroga al generale principio tempus regit actum, secondo cui il giudizio di validità degli atti deve riferirsi alla legge vigente al momento della loro emanazione e non a quello, successivo, di produzione degli effetti.