Art. 84 – Codice di procedura penale – Costituzione del responsabile civile
1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale [122 c.p.p.], con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.
2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;
b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura [100 c.p.p.];
c) la sottoscrizione del difensore [110 c.p.p.].
3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.
4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [76, 92 c.p.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14368/2024
Avente diritto alla restituzione indicato nel provvedimento di dissequestro - Mezzi di tutela a disposizione di quest'ultimo - Fattispecie.
Cass. civ. n. 22524/2019
In tema di convalida della misura dell'allontanamento urgente dalla casa familiare, disposto ai sensi dell'art. 384-bis cod. proc. pen., l'indagato che si renda irreperibile, ponendosi nella condizione di non essere raggiunto dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida, rende impossibile l'assunzione dell'interrogatorio di garanzia, in tal modo determinando una causa di forza maggiore impeditiva a fronte della quale il giudice ha il dovere di procedere comunque alla convalida, ove ne ricorrano i presupposti di legge. (Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE TREVISO, 23/07/2018).
Cass. civ. n. 24995/2018
Ai fini dell'autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza dello stesso deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, che non possono, però, spingersi fino alla richiesta di dimostrazione di una totale impossidenza tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell'attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l'autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia da lui dipendenti.
Cass. civ. n. 30114/2018
L'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di diniego di convalida del provvedimento di allontanamento in via di urgenza dalla casa familiare ex art. 384-bis cod. proc. pen., va disposto con la formula "senza rinvio perchè l'allontanamento è stato effettuato legittimamente", in quanto trattasi di situazione nella quale appare superfluo lo svolgimento di un giudizio rescissorio con riferimento ad una fase ormai esauritasi, e nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente sulla correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria.
Cass. civ. n. 57001/2017
L' autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per lo svolgimento di attività lavorativa ha natura facoltativa ed è sempre adottata allo stato degli atti, di talché il giudice può modificarla o revocarla d'ufficio sulla base della mera segnalazione della polizia giudiziaria.
Cass. civ. n. 20380/2017
In tema di prescrizioni relative all'applicazione degli arresti domiciliari, il divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare, pur accedendo alla misura coercitiva, ha una sua propria autonomia, trattandosi di una prescrizione dotata di specifica ed aggiuntiva efficacia afflittiva, di talché il giudice è tenuto ad una espressa e motivata statuizione in ordine alla sua adozione o a successive modifiche, che non possono ritenersi implicite in altre statuizioni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'autorizzazione alla modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari avesse determinato l'implicita revoca del divieto di comunicazione con estranei).
Cass. civ. n. 7697/2017
In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Nella specie, la Corte ha ritenuto la nullità assoluta nel caso di atto recapitato ad un soggetto non convivente, erroneamente indicato quale madre dell'imputato, e ad un indirizzo diverso da quello di residenza dell'imputato stesso, in mancanza di qualsiasi dato processuale da cui desumere l'effettiva conoscenza dell'atto da parte di quest'ultimo).
Cass. civ. n. 53646/2016
In tema di autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la situazione di assoluta indigenza deve essere valutata, stante l'eccezionalità della previsione, secondo criteri di particolare rigore, che non possono però spingersi sino a pretendere una sorta di prova legale della condizione di impossidenza del nucleo familiare dell'indagato, pur essendo legittimo rifiutare l'autorizzazione in assenza di qualsiasi documentazione che dimostri lo stato economico prospettato. (Fattispecie in cui non era stata prodotta alcuna certificazione tale da dimostrare l'assenza di familiari conviventi con disponibilità finanziarie, nè si era ritenuta rilevante l'ammissione dell'indagato al gratuito patrocinio).
Cass. civ. n. 16964/2016
In tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari, la nozione di "indispensabili esigenze di vita" deve essere intesa non in senso meramente materiale o economico, bensì tenendo conto della necessità di tutelare i diritti inviolabili della persona individuati dall'art. 2 Cost. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta dell'imputato, finalizzata a garantire il rapporto genitoriale, di poter incontrare la propria figlia minore fuori dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, nei tempi prescritti nel provvedimento di separazione legale).
Cass. civ. n. 52009/2016
In tema di convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione "ex ante", desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l'indagato si potesse dare alla fuga. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il fermo di indiziato del delitto di tentata rapina aggravata, risultato irreperibile dopo le ricerche immediatamente svolte dalla polizia giudiziaria, considerando irrilevante la sua successiva costituzione in carcere, in quanto intervenuta dopo la concretizzazione del pericolo di fuga).
Cass. civ. n. 51849/2016
È abnorme, perché determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile, il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza dichiara inammissibile l'istanza di differimento della pena ai sensi dell'art. 222 cod. pen., omettendo di disporre, ai sensi dell'art. 684, comma secondo, cod. proc. pen., l'immediata trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, competente a provvedere e a pronunciarsi definitivamente in ordine all'istanza.
Cass. civ. n. 15445/2015
L'art. 584 c.p.p., nel disporre che l'atto di impugnazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private senza ritardo, intende garantire al soggetto che non abbia proposto nei termini l'impugnazione la possibilità di avvalersi del gravame incidentale, al fine di contrastare la pretesa principale che nei suoi confronti sia stata avanzata dalla parte contrapposta; ne consegue che l'impugnazione presentata dal coimputato, diretta ad ottenere la modificazione della sentenza per ragioni personali, non deve essere notificata agli altri coimputati.
Cass. civ. n. 14111/2015
Il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione, previsto dall'art. 284, comma quinto, cod. proc. pen., ha carattere assoluto e, pertanto, prevale sulla disposizione di cui all'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni.
Cass. civ. n. 4876/2015
In tema di disciplina degli arresti domiciliari, la condizione di assoluta indigenza dell'imputato, cui la legge subordina l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di arresto per esercitare un'attività lavorativa, non può essere automaticamente esclusa nè a causa della nomina di un secondo difensore di fiducia, in quanto la limitazione della libertà personale può indurre l'interessato e la sua famiglia ad attivarsi (con ricorso a prestiti ecc.) in modo peculiare rispetto alle ordinarie esigenze di vita, onde garantire l'esercizio più ampio del diritto di difesa, né in ragione della astratta possibilità per il coniuge di trovare lavoro, avuto riguardo agli obblighi di assistenza materiale e di mantenimento, penalmente sanzionati, che gravano sull'imputato quale padre e marito.
Cass. civ. n. 3598/2015
n tema di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo pubblico di cura, ai sensi dell'art. 284, comma primo, cod. proc. pen., grava esclusivamente sul giudice l'obbligo di indicare espressamente, nel provvedimento impositivo della misura, il luogo del ricovero atto a contemperare le esigenze di cura con quelle della sicurezza, senza che l'indagato possa reclamare alcun diritto o facoltà di intervento su detta individuazione.
Cass. civ. n. 49482/2015
L'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di diniego di convalida del provvedimento di allontanamento in via d'urgenza dalla casa familiare ex art. 384 bis cod. proc. pen., va disposto con la formula "senza rinvio perchè l'allontanamento è stato effettuato legittimamente", in quanto trattasi di situazione nella quale appare superfluo lo svolgimento di un giudizio rescissorio con riferimento ad una fase ormai esauritasi, e nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente sulla correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria.
Cass. civ. n. 44861/2014
In tema di giudizio di appello, nel caso in cui la Corte ordini la rinnovazione della notificazione del decreto di citazione e alla successiva udienza, dopo la comparizione dell'imputato al solo fine di eccepire la nullità della notifica, rinvii il processo senza disporre una nuova notificazione e si limiti a diffidare l'interessato a comparire, l'ulteriore udienza in cui dichiari la contumacia dell'imputato non comparso è nulla.
Cass. civ. n. 30825/2014
L'imputato sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa, che intende comparire in udienza, ha l'onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione.
Cass. civ. n. 2230/2014
Sussiste l’interesse del pubblico ministero a impugnare l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari solo relativamente ad alcuni reati, anche quando con l’impugnazione il pubblico ministero non chieda l’accoglimento della originaria richiesta di applicazione della custodia in carcere (a suo tempo respinta), bensì l’applicazione della misura già disposta anche relativamente ad altri reati contestati, per i quali il giudice aveva ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza o aveva escluso la possibilità di sussumere i fatti accertati nella fattispecie criminosa.
Cass. civ. n. 47412/2013
L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.
Cass. civ. n. 39452/2013
Nella motivazione della convalida del fermo il giudice deve far riferimento a concreti e specifici elementi di fatto risultanti dagli atti con riferimento ai parametri normativi che nella realtà consentono e legittimano la misura precautelare nei confronti di persona gravemente indiziata di reato, non essendo a tal fine sufficiente l'utilizzazione di formule di stile, adattabili a qualsiasi situazione, senza che ciò comporti una verifica sulla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria cui è attribuita una sfera di discrezionalità. (Nella specie è stata ritenuta incoerente la motivazione con la quale il G.i.p. aveva escluso la sussistenza del pericolo di fuga, nonostante il fermato - gravemente indiziato di violenza sessuale e del reato di cui all'art. 497 ter c.p. - avesse rivelato, nell'interrogatorio, la sua intenzione di trasferirsi all'estero per trovare lavoro "il più presto possibile").
Cass. civ. n. 26693/2013
È legittimo il fermo emesso dal pubblico ministero a seguito di sentenza di condanna di primo grado in presenza del pericolo di fuga, non ostando a tale provvedimento le previsioni di cui al secondo comma dell'art. 384 c.p.p. e al quarto comma dell'art. 307 c.p.p. che si riferiscono soltanto al fermo della polizia giudiziaria.
Cass. civ. n. 19733/2013
In presenza dei presupposti previsti dall'art. 384, comma primo, c.p.p., è legittimo il fermo di persona indiziata di delitto disposto dal P.M. nei confronti di persona rimessa formalmente in libertà, ancorché ancora di fatto detenuta, in relazione ad un precedente titolo di custodia cautelare dichiarato inefficace per la nullità dell'interrogatorio di garanzia. (Nell'applicare tale principio, la Corte ha chiarito che l'obbligo del previo interrogatorio dell'indagato, scarcerato per la caducazione del precedente titolo cautelare ai sensi dell'art. 302 c.p.p., non si riferisce al provvedimento di fermo eventualmente adottato dal pubblico ministero dopo la scarcerazione).
Cass. civ. n. 44442/2013
La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 484 cod. proc. pen. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta tempestiva la costituzione di parte civile avvenuta in udienza successiva a precedente rinvio disposto previa effettuazione della mera ricognizione delle persone presenti).
Cass. civ. n. 4690/2012
In tema di prova dichiarativa, le situazioni disciplinate, rispettivamente, dall'art. 384, comma primo e comma secondo, c.p., sono diverse e tra loro alternative. Ne discende che, ove sia configurabile la causa di esclusione della punibilità prevista dal secondo comma della su citata disposizione, deve ritenersi irrilevante la circostanza della spontanea presentazione al P.M. da parte del dichiarante, poichè la stessa non esclude l'applicazione delle disposizioni di garanzia previste dagli artt. 197 ss. c.p.p., espressamente richiamate dall'art. 362 c.p.p.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza, ritenendo necessario chiarire la veste assunta dai dichiaranti al momento della loro spontanea presentazione dinanzi al P.M.).
Cass. civ. n. 978/2012
L'appello principale proposto da uno dei coimputati non deve essere notificato agli altri imputati, che non si siano avvalsi autonomamente del loro potere d'impugnazione, perché in capo a questi non v'è interesse alla proposizione dell'appello incidentale, che è previsto come impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa.
Cass. civ. n. 38782/2008
In presenza dei presupposti previsti dall'art. 384, comma primo, c.p.p., il fermo di persona indiziata di delitto può essere reiterato dal P.M. nei confronti di persona rimessa formalmente in libertà, ancorchè ancora di fatto detenuta, in relazione ad un precedente titolo di custodia cautelare dichiarato inefficace per la nullità dell'interrogatorio di garanzia. (Nell'applicare tale principio, la Corte ha chiarito che l'obbligo del previo interrogatorio dell'indagato, scarcerato per la caducazione del precedente titolo cautelare ai sensi dell'art. 302 c.p.p., si riferisce al provvedimento del giudice richiesto del ripristino della misura e non anche a quello di fermo eventualmente adottato dal pubblico ministero dopo la scarcerazione ).
Cass. civ. n. 3481/2008
L'appello incidentale del pubblico ministero non è inammissibile nel caso di omessa notificazione all'imputato appellante, la quale non determina la nullità della sentenza di appello, in quanto non incide in alcun modo sulle prerogative difensive dell'imputato medesimo che ha piena conoscenza del contenuto dell'atto della parte pubblica attraverso il contraddittorio instauratosi nel giudizio di secondo grado.
Cass. civ. n. 36897/2007
Il pubblico ministero può adottare un provvedimento di fermo per gli stessi fatti presi in considerazione in occasione di un precedente fermo che sia venuto meno in conseguenza di vizi puramente formali. (Fattispecie in tema di rinnovazione del fermo a seguito di scarcerazione dell'indagato per la perdita di efficacia, per omesso interrogatorio, della misura cautelare applicata all'esito della convalida del primo provvedimento adottato dal pubblico ministero).
Cass. civ. n. 30980/2007
In materia di impugnazioni, l'omessa notificazione all'imputato del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile non dà luogo all'inammissibilità del gravame, né impone di dare corso alla notifica non eseguita, quando risulti, in capo al destinatario, la conoscenza dell'atto di impugnazione. (Nel caso di specie, la Corte ha osservato che dall'omessa notifica nessun pregiudizio era derivato all'imputato, che aveva avuto comunque conoscenza dell'atto attraverso le forme e con le modalità previste per il giudizio di impugnazione, avendo depositato una memoria difensiva nella quale venivano analizzate e confutate le censure mosse dal ricorrente alla sentenza di merito).
Cass. civ. n. 103/2007
La concessione dell'autorizzazione a recarsi al lavoro non si configura come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari, tanto è vero che non sono consentite attività lavorative che snaturano il regime cautelare degli arresti domiciliari, svolgendosi con continui spostamenti difficilmente controllabili; pertanto il provvedimento di diniego non è impugnabile.