Art. 84 – Codice di procedura penale – Costituzione del responsabile civile

1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale [122 c.p.p.], con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.

2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;
b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura [100 c.p.p.];
c) la sottoscrizione del difensore [110 c.p.p.].

3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.

4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [76, 92 c.p.p.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 43478/2003

Il codice di rito non regola espressamente l'ipotesi della morte della parte civile dopo la sua rituale costituzione e nel corso del procedimento; deve, pertanto, ritenersi che, anche in tal caso, trovi applicazione l'art. 84, comma quarto, cod. proc. pen., il quale sancisce gli effetti permanenti della costituzione di parte civile per tutta la durata del processo. Ne deriva che il decesso della parte civile, prima della pronuncia del giudice penale sulle richieste formulate nell'interesse di quest'ultima, non ha alcun effetto sulla validita' del procedimento e, quindi, sulle statuizioni disposte a favore della stessa parte civile delle quali potranno avvalersi gli eredi.

Cass. pen. n. 1603/2001

In tema di costituzione delle parti private, la preclusione stabilita dall'art. 491, comma 1, c.p.p. per la deduzione delle questioni riguardanti la citazione e l'intervento del responsabile civile ha la finalità di stabilire un preciso sbarramento temporale per la proposizione delle questioni relative all'individuazione del soggetto nei cui confronti possono validamente essere pronunciate ai sensi dell'art. 538 c.p.p. le statuizioni civili con la sentenza che definisce il procedimento; ne consegue che le diverse questioni relative alla ritualità e regolarità della costituzione del responsabile civile possono essere dedotte successivamente, anche ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione da questi proposta (in applicazione di questo principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal difensore del responsabile civile, perchè proposto in mancanza della prova documentale di una valida delega defensionale).

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