Art. 94 – Codice di procedura penale – Termine per l’intervento
1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15069/2023
In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare.
Cass. civ. n. 9904/2018
Qualora all'esito dell'udienza di convalida di cui all'art. 391 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari emetta un'ordinanza cautelare per un reato diverso da quello per cui si è proceduto all'arresto o al fermo, non è necessario un ulteriore interrogatorio dell'indagato, ai sensi dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., a condizione che nell'udienza di convalida sia stato pienamente rispettato il contraddittorio tra le parti, attraverso la contestazione dell'ulteriore imputazione e l'accesso agli atti da parte della difesa, e, nel corso di detta udienza, l'indagato sia stato interrogato anche su tale diverso reato. (Fattispecie in cui l'indagato veniva tratto in arresto per il reato di tentata truffa e, all'esito dell'udienza di convalida nel corso della quale si avvaleva della facoltà di non rispondere, il giudice per le indagini preliminari non convalidava l'arresto nè emetteva alcun titolo cautelare per tale reato, ma applicava una misura cautelare in relazione ad altro episodio di truffa aggravata, commesso con modalità analoghe pochi giorni prima dell'arresto, accogliendo una specifica domanda del pubblico ministero, contenuta nella stessa richiesta di convalida ed oggetto di specifica contestazione all'indagato).
Cass. civ. n. 18840/2018
La nullità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare ex art. 294 cod. proc. pen., nell'ipotesi di incompleto deposito degli atti presso la cancelleria del giudice a norma dell'art. 291, comma 3, cod. proc. pen., ha carattere intermedio ed è, pertanto, deducibile solo fino al compimento dell'atto. (Fattispecie relativa al mancato deposito di un faldone di atti contenenti alcune dichiarazioni, menzionate nella richiesta del pubblico ministero e riportate nell'ordinanza cautelare).
Cass. civ. n. 54267/2017
In tema di impugnazione davanti al tribunale del riesame, non è deducibile l'inefficacia della misura cautelare personale correlata all'irregolarità dello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia in quanto eventuali vizi della procedura che regola la fase dell'esame successivo all'emissione ed all'applicazione del vincolo cautelare non attengono né alla legittimità del titolo cautelare, né a quella della procedura di riesame, la cui regolarità non può non essere valutata dal tribunale adito. (In motivazione la Corte ha precisato che l'interrogatorio di garanzia ha efficacia nel procedimento di riesame limitatamente alla rilevanza dei contenuti dichiarativi, che rappresentano "elementi sopravvenuti" dei quali è necessario l'apprezzamento).
Cass. civ. n. 49995/2017
Nel caso in cui la misura cautelare sia eseguita nel corso del dibattimento, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., in quanto il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia consente, nella pienezza del contraddittorio, la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela. (Fattispecie nella quale la misura cautelare era stata disposta dal giudice dell'udienza preliminare ed eseguita dopo l'inizio del dibattimento, nel corso del quale veniva dichiarata la nullità del decreto di rinvio a giudizio con conseguente regressione del procedimento in fase di udienza preliminare).
Cass. civ. n. 41124/2016
L'interrogatorio di garanzia di persona sottoposta alla misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio va effettuato nei termini di cui al comma primo bis dell'art. 294 cod. proc. pen. anche quando la richiesta di misura interdittiva sia stata subordinata ad altra principale, avente ad oggetto misure cautelari coercitive.
Cass. civ. n. 11658/2015
In tema di giudizio abbreviato condizionato, le dichiarazioni rese in udienza da una persona già sentita in fase di indagini non sono di per se stesse dotate di valore probatorio privilegiato e preminente rispetto a quelle fornite alle Autorità inquirenti, stante il carattere integrativo e non sostitutivo che l'art. 438, comma quinto, cod. proc. pen., attribuisce all'attività istruttoria nel contraddittorio delle parti.
Cass. civ. n. 1960/2015
In materia di mandato di arresto europeo, il termine di cinque giorni per procedere all'interrogatorio di garanzia dell'arrestato decorre dal momento di consegna dell'estradato alle autorità nazionali e non da quello dell'arresto in territorio estero.
Cass. civ. n. 33666/2014
La facoltà dell'imputato di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione, va coordinata con la previsione del comma sesto dell'art. 523 cod. proc. pen., in base al quale l'interruzione della discussione può essere giustificata solo dall'assoluta necessità di assunzione di nuove prove, talché, non essendo assimilabili le dichiarazioni spontanee dell'imputato a nuove prove, deve escludersi la facoltà dello stesso imputato di rendere dette dichiarazioni, fermo restando il suo diritto di avere la parola per ultimo, se lo richiede.
Cass. civ. n. 28270/2014
Nel caso di emissione di nuova misura cautelare custodiale conseguente ad una dichiarazione di inefficacia, ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p., di quella precedente, il giudice per le indagini preliminari non è tenuto ad interrogare l'indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime custodiale né a reiterare l'interrogatorio di garanzia successivamente all'esecuzione della nuova misura, sempre che tale adempimento sia stato in precedenza regolarmente espletato e sempre che l'ultima ordinanza cautelare non contenga elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente.
Cass. civ. n. 5162/2014
Qualora venga eseguita un'ordinanza applicativa della custodia in carcere in sostituzione di una misura non detentiva, a causa della violazione delle relative prescrizioni da parte dell'imputato, l'avviso dato dalla polizia giudiziaria ad un difensore di ufficio diverso da quello originariamente nominato non determina alcuna nullità, non essendo necessario procedere, in tale ipotesi, all'interrogatorio di garanzia. (In motivazione, la S.C. ha anche evidenziato che il titolare della difesa, tardivamente avvisato, aveva potuto impugnare in via differita l'ordinanza custodiale).
Cass. civ. n. 27833/2013
Non determina la nullità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare la ristrettezza del tempo concesso alla difesa per la consultazione degli atti - previamente depositati presso la cancelleria del giudice emittente - in relazione alla considerevole distanza tra il luogo ove gli atti risultano depositati e quello dove deve svolgersi l'interrogatorio. (In motivazione, la Corte ha rilevato che la ristrettezza del tempo per prendere visione degli atti depositati presso la cancelleria del G.i.p. competente avrebbe potuto essere superata con la richiesta difensiva di rinvio dell'interrogatorio, sia pure nel rispetto del termine inderogabile previsto dall'art. 294 c.p.p.).
Cass. civ. n. 9585/2013
Qualora il giudice che procede all'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. non abbia avuto conoscenza della nomina del difensore di fiducia effettuata dall'indagato con dichiarazione resa all'ufficio matricola, nel raccogliere a verbale la nomina suddetta non è tenuto a sospendere l'interrogatorio per avvisare il difensore nominato, atteso che tale obbligo sussiste soltanto ove la designazione intervenga in tempo utile e non anche ove essa sia contestuale al compimento dell'atto. (Fattispecie relativa ad avviso di fissazione di interrogatorio antecedente di cinque minuti la dichiarazione di nomina).
Cass. civ. n. 15225/2011
In tema di misure cautelari personali, nel computo del termine di cinque giorni per l'espletamento del cosiddetto interrogatorio di garanzia non si tiene conto del giorno in cui è iniziata l'esecuzione della custodia.
Cass. civ. n. 23930/2010
È affetta da abnormità l'ordinanza con cui il Giudice, in esito all'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, nel rigettare quest'ultima, disponga l'assunzione di una testimonianza nelle forme dell'incidente probatorio su richiesta della persona offesa, spettando solo al P.M. ed all'indagato il potere di proporre la richiesta. (Nella specie, il G.i.p. - all'esito dell'udienza camerale nella quale la persona offesa, anzichè osservare il disposto dell'art. 394 cod. proc. pen., si era limitata a sollecitare verbalmente l'assunzione di una testimonianza nelle forme dell'incidente probatorio - dopo essersi riservato ed aver, in assenza di contraddittorio, richiesto al P.M. di esprimere il suo "assenso", lo aveva disposto d'ufficio, fissando l'udienza camerale in prosecuzione per l'escussione). (Annulla in parte senza rinvio, Gip Trib. Firenze, 05/01/2010).
Cass. civ. n. 18190/2009
É escluso che nel caso in cui la custodia cautelare venga disposta per la prima volta dopo la pronuncia della sentenza di condanna, sia necessario procedere all'interrogatorio di garanzia dell'imputato, previsto dall'art. 294 c.p.p.
Cass. civ. n. 25992/2009
La violazione del diritto dell'imputato di farsi assistere dal proprio consulente nel corso dell'incidente probatorio integra una nullità generale a regime intermedio che, in quanto verificatasi alla presenza della parte, è da ritenersi sanata se non eccepita prima del compimento dell'atto, ovvero, se ciò non sia possibile, immediatamente dopo. (Rigetta, App. Milano, 22 ottobre 2008).
Cass. civ. n. 44127/2008
Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, l'art. 302 c.p.p. esige unicamente che il titolo originario caducato non sia più operante al momento dell'interrogatorio, non richiedendosi che quest'ultimo avvenga con l'indagato libero.
Cass. civ. n. 38221/2008
In tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in via generale dall'art. 194 comma terzo c.p.p., non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Fattispecie relativa alla deposizione di una testimone, appartenente alla polizia scientifica, che aveva eseguito accertamenti tecnici relativi alla contraffazione di passaporti, visti e timbri ).
Cass. civ. n. 36682/2007
Allorché il P.M. scelga di non comparire all'udienza di convalida del fermo e trasmetta al giudice, contestualmente alla richiesta di convalida, quella di applicazione di misura cautelare personale con gli elementi su cui essa si fonda, e in udienza il giudice dia lettura integrale degli atti pervenutigli, le esigenze conoscitive della difesa risultano pienamente soddisfatte, sicché non ha luogo alcuna nullità dell'interrogatorio o dell'udienza per omissione del previo deposito di tali atti, salvo che la comunicazione da parte del giudice stesso degli elementi addotti dal P.M. sia ritenuta dalla difesa difettosa o incompleta, a seguito del relativo deposito — che deve comunque accompagnare la notificazione dell'ordinanza cautelare — o al più tardi con l'attivazione della procedura di riesame, nel qual caso si configura una nullità da dedurre, se relativa all'udienza, con il ricorso per cassazione e, se concernente l'interrogatorio, con istanza di scarcerazione e, in caso di decisione reiettiva, con l'appello a norma dell'art. 310 c.p.p.
Cass. civ. n. 31985/2007
Nell'ipotesi in cui al minore sia stata applicata la misura cautelare del collocamento in comunità, l'interrogatorio di «garanzia» deve avvenire entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 294, comma primo bis, c.p.p., tenuto conto della natura prevalentemente correttiva della collocazione in comunità, non equiparabile alla misura della custodia cautelare.
Cass. civ. n. 15293/2007
La deposizione della persona offesa dal reato, nonostante la diversità di posizione di questa rispetto a quella di un qualunque testimone estraneo, può essere assunta anche da sola a base del convincimento del giudice, ove venga sottoposta a un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva o oggettiva di cui l'ha resa, con una particolare prudenza quando si tratti delle dichiarazioni di un minore, soggetto a maggiori suggestioni, con la possibile incapacità di distinguere i dati effettivamente percepiti da quelli solo immaginati e permeabile ai suggerimenti, ma anche alle aspettative di un adulto di riferimento affettivo (fattispecie in tema di testimonianza resa da un minore parte offesa di un reato sessuale). (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 10492/2006
L'impossibilità per il difensore dell'arrestato di avere tempestiva conoscenza della richiesta di misura cautelare e degli atti su cui si fonda, depositati unitamente alla richiesta di convalida dal pubblico ministero che si avvale della facoltà di non prendere parte all'udienza, determina una violazione del diritto di difesa per menomazione del contraddittorio, con la conseguente nullità d'ordine generale ed a regime intermedio dell'interrogatorio dell'arrestato, che determina, se tempestivamente rilevata, la perdita di efficacia della misura eventualmente applicata, e ciò in ragione dell'equiparazione dell'indicato interrogatorio a quello di garanzia ex art. 294 c.p.p.
Cass. civ. n. 26798/2005
L'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall'art. 294 c.p.p., è viziato da nullità quando non sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del comma terzo dell'art. 293 stesso codice, dell'ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati. La nullità, a carattere intermedio e dunque deducibile solo fino al compimento dell'atto, comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p. (In motivazione la Corte ha precisato che la notifica dell'avviso al difensore circa l'intervenuto deposito degli atti non condiziona la validità dell'interrogatorio, ma la sola decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione del provvedimento cautelare).
Cass. civ. n. 49435/2003
In materia di pubblicazione di sentenze irrevocabili di condanna pronunciate contro il direttore del giornale o del periodico o contro altri, per articoli pubblicati nel giornale stesso, anche se la violazione delle regole del procedimento di cui all'art. 694 c.p.p. non è sanzionata da nullità, quando l'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione non abbia intimato al direttore del giornale o periodico di provvedere, entro tre giorni dal ricevimento dell'ordine, alla pubblicazione a proprie spese della sentenza irrevocabile di condanna, ed invece abbia disposto la pubblicazione su altra testata giornalistica, l'avviso di pagamento delle spese di pubblicazione della sentenza, emesso nei confronti del direttore, deve essere revocato in sede di opposizione, laddove venga accertato che la violazione delle regole del procedimento abbia causato un danno al soggetto tenuto alla pubblicazione, il quale, a ragione della propria qualità, avrebbe potuto sostenere costi inferiori, ottemperando all'ordine con la pubblicazione nel giornale da lui diretto, ovvero avrebbe goduto, per specifiche agevolazioni contrattuali, dell'esonero dal pagamento delle spese di pubblicazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa in sede di opposizione all'avviso di pagamento, in quanto il giudice di merito, preso atto della violazione delle regole della procedura, aveva omesso di disporre accertamenti al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per la revoca dell'avviso stesso).
Cass. civ. n. 48248/2003
In caso di nullità dell'interrogatorio dell'indagato reso in sede di udienza di convalida, il termine di cinque giorni entro il quale deve essere rinnovato l'interrogatorio, in caso di emissione di misura cautelare, decorre dal momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione del provvedimento cautelare e non dal giorno dell'arresto.
Cass. pen. n. 37820 del 4 ottobre 2003
L'interrogazione di garanzia da parte del giudice che disponga la misura della custodia cautelare in carcere non è dovuto quando detta misura sia applicata, secondo quanto previsto dal comma 1 ter dell'art. 276 c.p.p., in caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari precedentemente disposti. (In motivazione la Corte ha osservato che la scelta del legislatore non può considerarsi irrazionale o contraria all'esercizio del diritto di difesa, posto che l'aggravamento consegue ineluttabilmente a circostanze di facile accertamento e d'altra parte l'interessato, trattandosi solo di contestare l'accertamento della violazione o di allegare possibili giustificazioni, può trovare adeguata tutela attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione).
Cass. civ. n. 8121/2003
Non è nullo l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. qualora ad esso proceda un giudice diverso, come persona fisica, da quello che ha applicato la misura cautelare in quanto non sussiste alcuna disposizione che imponga - a pena di nullità - che il giudice che procede all'interrogatorio in questione sia lo stesso giudice persona fisica che ha emesso la misura ed, inoltre, perché il principio di immutabilità del giudice è previsto dall'art. 525, comma 2, c.p.p. solo con riferimento alla necessaria identità della persona fisica del giudice o dei giudici che hanno partecipato al dibattimento, ma non può estendersi per analogia (in assenza della identità di ratio) anche alle attività svolte nel corso delle indagini preliminari, tanto più per quelle che non hanno contenuto decisorio.
Cass. civ. n. 2011/2003
Il nuovo testo dell'art. 294, comma 1, c.p.p. — modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, conv. dall'art. 1 della legge 21 aprile 1999, n. 109, al fine di coprire urgentemente il vuoto normativo creato dal duplice intervento, additivo e demolitorio, sugli artt. 294 e 302 c.p.p., effettuato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 77 del 1997 e n. 32 del 1999 — indica nel «giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare» quello competente a procedere all'interrogatorio di garanzia, «fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento». Ne consegue, in forza di tale prorogatio competentiae, che — per le misure cautelari applicate nella fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ma eseguite dopo l'avvenuta trasmissione degli atti al giudice dibattimentale e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento — legittimamente procede all'interrogatorio di garanzia dell'imputato il Gip che ha emesso la misura.
Cass. civ. n. 33339/2002
L'invalidità dell'interrogatorio reso all'udienza di convalida del fermo o dell'arresto (nella specie, per mancato, tempestivo avviso al difensore), comporta, ai sensi dell'art. 302 c.p.p., la perdita di efficacia della misura cautelare disposta all'esito della suddetta udienza, ove l'ordinanza applicativa di tale misura non sia seguita, nei termini, dall'effettuazione di nuovo, valido interrogatorio.
Cass. civ. n. 49523/2001
In tema di interrogatorio di persona in stato di custodia cautelare, il comma 4 dell'art. 294 c.p.p. non indica alcun termine tassativo per l'avviso al difensore prima del compimento dell'atto, limitandosi a richiederne la tempestività, in modo da assicurare al difensore la possibilità di essere presente fisicamente allo svolgimento dell'atto e di poter svolgere un'assistenza difensiva adeguata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso con cui si deduceva la nullità dell'interrogatorio per esserne stato dato avviso al difensore solo due ore prima, ritenendo tempestiva la comunicazione in considerazione del fatto che l'incombente doveva svolgersi nel carcere della stessa città in cui risiedeva il difensore dell'imputato, il quale aveva avuto tutto il tempo di consultare la documentazione e di presenziare all'atto).