Art. 95 – Codice di procedura penale – Provvedimenti del giudice
1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.
2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale, sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari [328 c.p.p.]; se è avvenuto nell'udienza preliminare [416 c.p.p.], l'opposizione è proposta prima dell'apertura della discussione [421 c.p.p.]; se è avvenuto in dibattimento, l'opposizione è proposta a norma dell'articolo 491 comma 1.
3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza [173 c.p.p.]. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.
4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 12824/2020
L'appello proposto dall'imputato non deve essere notificato ai coimputati, non potendo gli stessi proporre appello incidentale. (In motivazione la Corte ha precisato che anche a seguito della modifica dell'art. 595 cod. proc. pen., introdotta con il d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, l'appello incidentale non ha mutato la propria configurazione strutturale di impugnazione esclusivamente antagonista rispetto a quella di una parte processualmente avversa). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 25/07/2019).
Cass. civ. n. 44859/2019
È inammissibile l'appello incidentale proposto dall'imputato qualora il pubblico ministero o la parte civile non abbiano presentato, nei suoi confronti, appello in via principale, poiché lo stesso è previsto dalla legge come impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa. (In applicazione del suddetto principio, la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale dell'imputato proposto in seguito all'appello principale dei coimputati). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 13/02/2018).
Cass. civ. n. 2478/2019
L'appello principale, ritenuto inammissibile per tardività, non può essere considerato nel giudizio di impugnazione come appello incidentale, in quanto quest'ultimo costituisce un tipo speciale di appello soggetto ad autonoma disciplina e non può, di conseguenza, assumere funzioni e scopi diversi da quelli tipici assegnati dalla legge. (Fattispecie in cui la Corte ha respinto il ricorso con cui si chiedeva qualificarsi come incidentale l'appello avverso sentenza di primo grado di condanna di più soggetti riconosciuti responsabili di lesioni reciproche, proposto tardivamente dopo l'appello tempestivo di alcuni degli imputati su capi diversi della sentenza, senza che l'atto venisse formalmente qualificato come appello incidentale e senza alcun riferimento ai motivi di appello dei coimputati). (Rigetta, TRIBUNALE SCIACCA, 19/07/2018).
Cass. civ. n. 14730/2018
In tema di testimonianza indiretta, i"fatti" cui fa riferimento l'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., che impongono l'esame della fonte diretta a semplice richiesta di parte, senza alcun sindacato del giudice, sono solo quelli rappresentati dalla fonte diretta alla fonte de relato e non anche quelli che attengono ai rapporti tra i due soggetti e alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità; in tali casi il nuovo esame della fonte diretta costituisce atto istruttorio che presuppone la puntuale allegazione della parte richiedente di elementi da cui desumere la necessità della verifica domandata.
Cass. civ. n. 43896/2018
Il divieto di cui all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. trova applicazione anche in caso di mancata verbalizzazione di una denuncia di reato.(Fattispecie relativa a dichiarazioni rese da un testimone che riferiva di avere subito un tentativo di corruzione per non dichiarare ciò che era a sua conoscenza, ad un operante di P.G. che aveva svolto attività investigativa nel procedimento e che non provvedeva a redigere il relativo atto di denuncia orale ex art.357, comma 2, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 3409/2018
In tema di impugnazioni, l'appello incidentale è accessorio rispetto a quello principale, potendo investire soltanto punti della decisione censurati con quest'ultimo ovvero punti con i medesimi essenzialmente connessi; ne consegue che è inammissibile l'appello incidentale proposto avverso una sentenza di condanna in relazione al punto dell'applicazione di una circostanza del reato qualora l'appello principale abbia ad oggetto unicamente il diverso punto relativo alla determinazione della pena.
Cass. civ. n. 94/2018
È legittimo l'appello incidentale proposto dalla parte civile contro il capo della sentenza di condanna relativo alle spese processuali sostenute nel primo grado di giudizio dalla stessa parte civile, ancorché non oggetto di impugnazione principale, in quanto la parte della sentenza investita da tale appello è logicamente collegata ai capi ed ai punti relativi all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, oggetto dell'impugnazione principale. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 18/02/2016).
Cass. civ. n. 13205/2017
È inutilizzabile, perché resa in violazione del divieto posto dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., la testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia sulle dichiarazioni ricevute da persone informate sui fatti anche nel caso di mancata verbalizzazione delle stesse, qualora tale verbalizzazione sia prescritta dalla legge.
Cass. civ. n. 29236/2017
La testimonianza indiretta è pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato "incondizionato", operando l'inutilizzabilità prevista dall'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen. solo nell'ipotesi in cui l'imputato abbia subordinato l'accesso al rito ad una integrazione probatoria costituita dall'assunzione del teste indiretto e se, nonostante l'audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell'informazione.
Cass. civ. n. 13095/2017
Il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato.
Cass. civ. n. 2511/2017
È viziata da nullità relativa l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo dell'art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti.
Cass. civ. n. 12858/2017
Ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario.
Cass. civ. n. 18526/2017
L'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di appello che aveva accolto l'appello incidentale proposto dal pubblico ministero in relazione al trattamento sanzionatorio, avendo ritenuto un rapporto di interdipendenza tra il punto concernente la responsabilità penale dell'imputato e la misura della pena).
Cass. civ. n. 15760/2017
È legittima, perché riconducibile agli "altri casi" di cui all'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., la testimonianza indiretta dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni di contenuto narrativo ricevute dall'imputato al di fuori del procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, con la conseguenza che le stesse sono liberamente valutabili dal giudice di merito, assumendo la valenza di fatto storico percepito e riferito dal teste. (Fattispecie relativa a porto abusivo di arma da sparo e minaccia aggravata, in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza "de relato" di un carabiniere il quale, libero dal servizio, si era per caso imbattuto - subito dopo la commissione del fatto - in una persona che gli aveva spontaneamente riferito di aver esploso, poco prima, colpi di arma da fuoco all'indirizzo di altro soggetto e di essersi poi dato alla fuga, temendo di venire rintracciato attraverso il numero di targa della propria autovettura).
Cass. civ. n. 42718/2016
Sono utilizzabili le dichiarazioni "de relato" aventi ad oggetto quanto appreso dal minore vittima di abusi sessuali, non esaminato nel giudizio, solo se sia stata accertata, in base a motivato parere reso da professionista, l'impossibilità di procedere all'esame del minore, che può essere assoluta, nel caso in cui la sua personalità sia talmente fragile da poter essere qualificata in termini di infermità ai sensi dell'art. 195, comma terzo, cod. proc. pen., o relativa, in considerazione del concreto e grave pregiudizio alla salute che potrebbe derivare dall'esame - da valutare in riferimento all'età del minore al momento dello svolgimento dell'atto istruttorio e non a quella al momento del fatto - e della possibilità di adottare le modalità protette previste dall'art. 498, comma 4-ter, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 13967/2016
In tema di prova testimoniale, l'acquisizione, su accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento del verbale delle dichiarazioni rese dalla persona direttamente informata di un fatto, prima dell'esame dibattimentale del teste de relato, non comporta l'obbligo di esame del teste di riferimento sul medesimo fatto, poiché, in tal caso, le informazioni rese da quest'ultimo risultano già comprese nel compendio probatorio utilizzabile per la decisione.
Cass. civ. n. 13927/2015
In tema di testimonianza indiretta, il divieto posto dal comma settimo dell'art. 195 c.p.p. non opera in maniera automatica ogni qualvolta il testimone non è in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite, ma solo quando, per effetto di tale omessa identificazione, non sia possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, dell'esistenza e attendibilità di tale fonte.
Cass. civ. n. 9687/2015
Il giudice che, senza aver assunto le testimonianze a discarico ammesse, invita le parti alla discussione, esercita implicitamente il potere di revoca dell'ammissione della prova e non ha un obbligo di motivazione esplicita in sentenza dei motivi della revoca se, dal contesto delle argomentazioni, è possibile evincere che le ragioni del convincimento prescindono dalle prove ammesse e non assunte. (In motivazione, la Corte ha anche precisato che la revoca implicita non integra la violazione del dovere di sentire le parti, ex art. 495 comma quarto, cod. proc. pen., in quanto l'invito a formulare le conclusioni costituisce una modalità scelta del giudice per provocare il contraddittorio in ordine allo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale).
Cass. civ. n. 7340/2015
È inammissibile l'appello incidentale proposto dalla parte civile in assenza di appello principale da parte dell'imputato, essendo l'impugnazione incidentale configurata come antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa. (Fattispecie in cui la Corte ha rilevato l'inammissibilità dell'appello incidentale in presenza di appello principale proposto dal pubblico ministero, precisando che in tal caso la parte civile, ove ancora in termini, può soltanto proporre appello autonomo).
Cass. civ. n. 37370/2014
In tema di testimonianza indiretta, il divieto posto dal comma settimo dell'art. 195 cod. proc. pen. non opera in maniera automatica ogni qualvolta il testimone non è in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite, ma solo quando, per effetto di tale omessa identificazione, non sia possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, dell'esistenza ed attendibilità di tale fonte. (In applicazione del principio, la S.C. ha giudicato legittima la ritenuta utilizzabilità, a fini probatori, della testimonianza resa da appartenente alla polizia giudiziaria e relativa ad informazioni apprese da agenti di forza di polizia straniera, non identificati nominativamente).
Cass. civ. n. 37348/2014
È legittima la qualificazione quale memoria difensiva ex art. 121, comma primo, cod.proc. pen. dell' appello incidentale dichiarato inammissibile che sia stato proposto dagli imputati già assolti in primo grado per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod.proc. pen., al fine di ottenere l'assoluzione in base al primo comma del medesimo articolo.
Cass. civ. n. 18822/2014
Ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 c.p.p. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice.
Cass. civ. n. 50589/2013
In tema di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, l'eventuale motivazione "mercenaria" che spinge alla collaborazione non è di per sé indice di insincerità delle dichiarazioni stesse, sicché la preliminare valutazione di credibilità non può essere effettuata mediante strumenti diversi dall'analisi delle condotte del dichiarante, in particolare considerando la sua posizione all'interno dell'organizzazione criminale di cui ha fatto parte.
Cass. civ. n. 41003/2013
In tema di testimonianza indiretta, la richiesta di parte finalizzata all'esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza dei fatti, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o l'udienza istruttoria conclusa, in quanto la disposizione di cui all'art. 195, comma primo, cod. proc. pen., è ispirata alla finalità di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali.
Cass. civ. n. 8700/2013
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello implica, a norma dell'art. 495, comma primo, cod. proc. pen., che, a fronte dell'ammissione di prove a carico, l'imputato ha diritto all'ammissione delle prove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prime, nel rispetto dei parametri previsti dagli artt. 190 e 190 bis cod. proc. pen., con esclusione, quindi, delle sole prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva respinto la richiesta di ammissione di prove a discarico ritenendo le stesse 'non necessariè).
Cass. civ. n. 19498/2013
In tema di intercettazioni, qualora venga contestata l'attribuzione delle voci degli interlocutori, compiuto dal giudice di merito, la perizia fonica e l'ascolto in contraddittorio delle registrazioni non possono ricondursi al concetto di prove decisive richieste a norma dell'art. 495, comma secondo, c.p.p. di cui all'art. 606, comma primo, lett. d), c.p.p., poiché tale disposizione riguarda il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove da lui dedotte a discarico sui fatti oggetto della prova a carico, mentre sia la perizia che il riascolto dei nastri costituirebbero non prove a discarico contrapposte a quelle di accusa, ma semplici mezzi, in sé neutri, di verifica ed interpretazione delle prove vere e proprie, rappresentate esclusivamente dalle registrazioni delle conversazioni.
Cass. civ. n. 6679/2012
L'emissione del decreto di latitanza deve essere preceduto, qualora esistano elementi investigativi circostanziati, dallo svolgimento di ricerche per rintracciare il ricercato all'estero, nonché dall'accertamento degli elementi fattuali per ritenere effettiva la sua volontà di sottrarsi al processo o alla cattura.
Cass. civ. n. 5932/2012
Non sussiste la nullità del decreto di latitanza qualora le ricerche dell'imputato straniero senza fissa dimora siano state eseguite nel luogo dell'ultima dimora conosciuta, considerato che l'art. 295 cod. proc. pen. non prevede, ai fini dell'esecuzione della misura coercitiva, specifiche prescrizioni per le ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria, la quale non è vincolata all'osservanza dei criteri dettati dall'art. 165 cod. proc. pen. in tema di irreperibilità, fermo restando che il giudizio sulla idoneità delle ricerche svolte compete al giudice chiamato ad emettere il decreto di latitanza. Ne consegue che, proprio in virtù della libertà di scelta nell'individuazione dei luoghi in cui ricercare l'imputato (o l'indagato), non può essere certamente censurato, neppure sotto il profilo logico, il tentativo di ottenere notizie sul suo conto nel luogo in cui da ultimo abbia abitato. Inoltre, in tal caso, neppure è esigibile un'attività di ricerca dell'imputato nello Stato d'origine, in assenza di qualsiasi indicazione non solo sulla località in cui possa trovarsi, ma finanche sulla stessa ipotesi di un suo rimpatrio.
Cass. civ. n. 15410/2010
L'accertata assenza del ricercato del territorio dello Stato è, di per sé, circostanza sufficiente per la dichiarazione della latitanza, che cessa soltanto con l'arresto e non anche con la giuridica possibilità di eseguire notificazioni all'estero in base a indicazioni circa il luogo di residenza del destinatario latitante.
Cass. civ. n. 4977/2010
La disciplina dettata in tema di testimonianza indiretta dall'art. 195 c.p.p. che prescrive l'audizione della fonte diretta, non può trovare applicazione quando quest'ultima si identifichi nella persona dell'imputato, che non può essere chiamato a rendere dichiarazioni "contra se", tali da pregiudicare la propria posizione.