Art. 277 – Codice di procedura penale – Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari
1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari [274] del caso concreto [285 2].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22925/2023
Al titolare del credito privilegiato ex art. 37, comma 3, della l. n. 317 del 1991, non essendo incluso nel novero dei crediti richiamati dall'art. 2776 c.c., non spetta la collocazione privilegiata sussidiaria prevista da quest'ultima disposizione codicistica, per sua natura insuscettibile di interpretazioni analogiche o estensive.